La pubblicazione del decreto del 10 agosto 1923, n. 1784, relativo alle agevolazioni consentite per il riscatto dell’imposta patrimoniale, è all’origine della lettera riprodotta qui di seguito. SENATO DEL REGNO Torino, 30 agosto 1923 Caro D’Aroma, Ho veduto sui giornali il testo del nuovo decreto sul riscatto dell’imposta patrimoniale. Mi pare che le disposizioni siano tutte convenienti e che la possibilità di fare qualche mutuo con la esenzione dall’imposta di ricchezza mobile contribuirà a facilitare i riscatti. L’unico difetto tecnico sta nell’abbuono del 4 %. Volendo darlo, era necessario fare il calcolo esatto in maniera che il valore attuale scontato al 6 % composto di 12 bimestralità, per esempio di 1.000 lire l’una, fosse una cifra superiore al valore complessivo di riscatto (12 mila lire) diminuito del 4 % più gli aggi. Mi sembra da un sommario calcolo mentale che invece la prima quantità sia minore della seconda, cosicché i contribuenti non avranno convenienza a giovarsi della facoltà dell’unica soluzione, anche astraendo dal fatto che l’unica soluzione si dovrebbe fare qualche giorno o settimana o mese prima della scadenza della prima delle 12 bimestralità. Torno ad insistere su quella faccenda del regolamento per le case nuove. Riflettendoci, non occorre affatto che ci sia un regolamento e che il ministero delle finanze si metta d’accordo col ministero dell’Economia; se si aspetta tutto questo, andremo alle calende greche e sarà il mezzo più conveniente per far sorgere dubbi e scoraggiamenti, specialmente da parte della gente in buona fede, la quale ha visto che il decreto era venuto fuori e non sapeva nulla delle formalità, da adempiersi. A me pare che lei, in un paio di giorni, può far fare una semplice circolare alle intendenze nella quale, per conto suo, il Ministero delle Finanze dice ai suoi fun- 107