196 PAOLO GUIRAUD [275-276J ma un po’ diversa, perchè è piuttosto una daziane come pagamento. Choerelas compera.da Aristonoe diversi terreni e versa un acconto di 4950 dramme; impostogli più tardi di pagare la somma; egli rivende alla creditrice una parte dei m^esimi terreni1). Può darsi infine, che una transazione simile si nasconda sotto questa linea: « Ificrite ha comprato da Archagoras la casa e i terreni posti a Eleithyocon, tutto quello che Archagoras ha comperato da Ificrite » 2). Ma forse non si tratta qui, come s’è detto, che d’una semplice retrocessione. Se uno schiavo o un animale aveva qualche difetto redibitorio del quale l’acquirente si accorgeva dopo un certo tempo, questi era libero di esigere l’annullamento della vendita, a meno che non preferisse conservare l’oggetto mediante un forte indennizzo3). Nonostante il silenzio dei testi, il Caillemer è incline a credere che Io stesso principio si estendesse agli immobili, e quest’opinione pare infatti accettabilissima 4 5). ÀI contrario, questo erudito è in errore quando afferma, secondo una frase di Demostene, che i Greci conoscevano la rescissione della vendita per causa di lesione. Evergos e Mnesibulo comperano da Panteneto una miniera. La vendita, è vero, non è fatta che a patto di ricompra; ma questo particolare è qui senza importanza. Una volta concluso il mercato, dei terzi intervengono per impedire agli acquirenti di appropriarsi dell’immobile. Si è detto che la loro principale obbiezione fu la viltà del prezzo consentito da Panteneto e il pregiudizio che ne risultava per il venditore [276 j *). In realtà fu una ragione tutta diversa quella che essi invocarono. Se chiesero l’annullamento della vendita è perchè avevano essi stessi prestato del denaro a Panteneto sull’immobile. Ciò è talmente vero che essi si offrirono di desistere se Evergos è Mnesibulo rimborsavano loro l’ammontare del credito6 7). Essi avevano dunque attaccato il contratto non per causa di lesione, ma perchè era stato formato con frode dei loro diritti. Nelle repubbliche in cui la legge non limitava il diritto di vendere, la proprietà fondiaria era mobilissima e mutava frequentemente di posto, indubbiamente perchè i contratti erano lungi dall’essere cosi complicati e così onerosi come da noi. L’iscrizione di Tenos ci fornisce in proposito le più precise notizie. Quest’isola ha tutt’al più 22,550 ettari di superficie ’) ') Inseript. jurid., VII, 1. 87-89. 2) ma., 1. 101-102. Cfr. 1. 12-13. 3) Iperide, Contro Atheiiogene, col. 7, 1. 1 : "Otav xml^c àvSpàxoSov, xpoUfaM èàv xc ¿yjr- àppóìa-iioga, se 8(è àvaywTìj «óroi) èaiiv. Hesychio, !Av«yo)-,'y, ■ :ft tàiv xpa-Hévirov àvSpaxóSwv àvàSoai?, sxóvtrov abiav xtvà. Suida, ’Evecì-covi) oìxiwo. Anecdota di Bekker, I, pag. 207 e 214; Dione Crysostomo, X, pag. 161 (Dindorf). Cfr. un passo di Platone (Leggi, XI, pag. 916) ove c’è, a quel che pare, molta fantasia. 4) Bevue de le'gislation, 1873, pag. 24-28; Dictionn. des antiq., I, pag. 260,261. 5) Bevue de législation, pag. 32-33. 6) Demostene, XXXVII, ]2. 7) Bnrsian, Geographie von Griechenland, II, pag. 445.