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quarta falcidia, che poi risorge nei tempi moderni coll'istituto della legittima, quando nuovamente s'impone la necessità di limitare l'accumulazione.
Ma la sommissione del diritto agli interessi del reddito appare anche più evidente, appena ci volgiamo a quella parte del diritto, che disciplina i rapporti fra redditieri e non-redditieri. Ben a ragione infatti un giurista tedesco ebbe a dire che un romano antico redivivo potrebbe credere che oggi esista ancora la schiavitù, dacché i nostri codici non accordano al contratto di lavoro maggiore spazio, che il vecchio giure di Borna; il che lascia libero campo alle maggiori usurpazioni da parte del reddito.
Il silenzio per lungo tempo serbato dalla legge sulla quantità del salario, sul modo, la forma, il tempo del pagamento, fornisce legalmente al capitale la possibilità di perpetrare le proprie usure e gli consente di pagar le mercedi in generi avariati, animali morti per malattia, eec; e di più consente che il padrone sia giudice dell'operaio e gli infligga ammende a suo libito, senza controllo, in misura esorbitante. In Inghilterra, fino al 1875, l'infrazione del contratto di lavoro, se compiuta dall'imprenditore, dà luogo a sanzione civile, se dall'operaio a sanzione penale; la quale in Germania si irrogava, ancora qualche anno fa, agli operai agricoli violatori del contratto stesso. La legge e la giurisprudenza si ispirano ad una costante malevolenza verso le leghe operaie. Tutta la legislazione concernente la seduzione ed i figli illegittimi, ossia la violazione dell'onore delle classi povere da parte dei ricchi, è ispirata all'esclusivo tornaconto di questi, mediante il divieto alla ricerca della paternità, l'esclusione dei figli illegittimi non riconosciuti da ogni diritto all'avere paterno, ecc. Infine, ponendo il principio, che la ignoranza del diritto non iscusa, senza provvedere in pari tempo a far conoscere le leggi alle classi povere, i codici collocano codeste classi in una condizione svantaggiosa, che le rende facile preda dei ceti superiori.
Lo stesso diritto penale è essenzialmente un riflesso della struttura della associazione coattiva di lavoro, o del reddito. Già la durezza delle pene è maggiore ove è più intensa la coercizione associatrice del lavoro, o, nel reddito distinto, la coercizione inflitta dal capitale al lavoro. Da ciò la maggior crudezza delle pene e la minor publicità dei processi nei paesi giovani, ove è più intensa la coazione associatrice del lavoro. L'ordinamento punitivo assume inoltre diverso carattere, secondo che prevale nell'assetto economico l'uno, o l'altro metodo di lotta fra i redditi. Così il fatto, ohe nelle più antiche legislazioni il delitto di frode è ritenuto più grave che quello di violenza, devesi a ciò, che la frode precede cronologicamente la violenza nella serie dei metodi di contesa fra i redditi. Il sistema punitivo varia inoltre col prevalere dell'una, o dell'altra specie di reddito. Uno stato agricolo punisce maggiormente i delitti contro la proprietà fondiaria, uno stato commerciale i delitti di falsa monetale più generalmente, ciascuno stato colpisce più severamente i delitti, che ledono il reddito prevalente. Ma in ogni caso è sempre costante la parzialità del diritto verso i redditieri a detrimento dei non-redditieri. Già Napoleone esclamava: le nazioni odierne non si curano che della proprietà;