L'industria manifattrice

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vetto. Perciò, quando l’inventore non si vegga naturalmente assicurata quella ricompensa nel segreto del suo trovato, o, in genere, nella prevalenza delle sue condizioni di produzione o di spaccio, sarà d uopo attribuirgliela o con una privativa o con un premio. E per regola sembra preferibile la prima, perchè non lascia nulla all’ar-bitrio, dà un compenso proporzionato alla utilità dell’invenzione, e fa pagare questo compenso non da tutti i contribuenti, ma dai soli consumatori dell’oggetto cui si riferisce l’invenzione. Abbiamo detto per regola, perchè in casi di straordinaria importanza potrà giudicarsi opportuna mia rimunerazione nazionale od anche internazionale. Ad ogni modo, la privativa deve accordarsi per un numero limitato di anni, trattandosi di una semplice ricompensa e non di un diritto di proprietà. Il governo poi ha la scelta fra due sistemi : può verificare la novità, e, talora, persino il merito della invenzione o scoperta; o può accordare il brevetto a chi ne faccia formale domanda, senza istituire alcuna investigazione e lasciando agli interessati la facoltà di constatare la priorità dell’invenzione. — Quanto si è detto relativamente alle scoperte ed invenzioni vuoisi applicare anche ai disegni e modelli di fabbrica. — Rispetto ai marchi ed ai segni distintici, che costituiscono quasi la firma del manifattore apposta a’ suoi prodotti, trattandosi di vera proprietà, la legge deve garantirne Fuso esclusivo senza limiti di tempo. Essa però non deve renderli obbligatori, perchè