SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO NON COSTITUITE LEGALMENTE 75 Nou sarebbe però fuori di luogo replicare che dal momento che la società non ha chiesto la registrazione secondo la legge del 1886, essa ha rinunciato alla posizione speciale offertale dal legislatore, e quindi, se compie atti di commercio deve seguire la regola generale e costituirsi in una delle forme segnate dal Codice di commercio, o rassegnarsi ad essere trattata come società commerciale irregolare. 58. Veniamo finalmente alle società che non possano costituirsi secondo la legge del 1886. L’ostacolo può derivare dall’avere fini diversi da quelli ammessi dalla legge speciale, o dalla mancanza della qualità di operaia. Nel primo caso non ci pare dubbio che l’assumere la denominazione di società di mutuo soccorso non sarebbe una difesa contro le sanzioni scritte per le società commerciali irregolari: i confini del mutuo soccorso, se si prescinde da quelli seguati dalla legge del 1886, sono troppo vaghi ed indeterminati, e sarebbe troppo facile, specialmente ai fondatori di mutue assicuratrici, di eludere le responsabilità sancite nel Codice, sostenendo di aver formato una società di mutuo soccorso. Riteniamo quindi che, per esempio, le mutue per l’assicurazione del bestiame, non legalmente costituite, siano associazioni di mutua assicurazione irregolari. Se i fini sono quelli previsti dalla legge del 1886, ma si tratta di società non operaie, bisogna venire alla stessa conclusione. Se sono mutue pure, vale a dire se tutti i soci sono assicurati e tutti gli assicurati sono soci, allora esse si trovano ad appartenere alla categoria delle associazioni di mutua assicurazione, e quindi se non si costituiscono legalmente sono associazioni di mutua assicurazione irregolari. Se invece esse oltre alle assicurazioni assegnano semplici sussidi, o se comprendono anche soci contribuenti che non partecipino ai beneficii sociali, non sono associazioni di mutua assicurazione ; ma siccome potrebbero costituirsi come anonime cooperative, così sono società commerciali irregolari. E in questi casi non gioverebbe il dire che il trattarle così equivale a rendere obbligatoria la registrazione che il legislatore volle lasciare facoltativa : perchè il legislatore manifestò una tale intenzione soltanto per le società operaie per le quali creò una forma legale distinta da quella delle società commerciali ; ma di quelle non operaie non disse nulla, e quindi le laseiò nella condizione comune a tutte le società che avendo per oggetto atti di commercio sono soggette al Codice di commercio.