onferma di quanto appena M s detto, ritroviamo le stesse caratteristiche del policy process che ha condotto alla I. 281/85 in altri successivi provvedimenti concernenti i poteri della Consob, richiesti pressantemente dalla medesima (cfr. il suo libro bianco Linee dì progetto per una riforma del mercato borsistico, del 1987). La l. 157/91. in tema di insider training, ad esempio (cui seguiranno la l. 1/91, sulle Società di intermediazione mobiliare, e la I. 149/92, sulle offerte pubbliche di acquisto), è anch 'essa il risultato della fusione, ad opera di un altro comitato ristretto della VI Commissione della Camera, di più disegni di legge, di cui soltanto uno di fonte governativa. Si poneva, tra l'altro, il problema della posizione da attribuire alla Consob in riferimento alla proposizione dell 'azione giudiziaria contro eventuali usi abusivi di informazioni riservate, e si riteneva, da parte del governo, che ciò dovesse avere delle ripercussioni sulla composizione e sul funzionamento della Consob medesima. Anche in questo caso, il braccio di ferro istituzionale si è concluso a favore della Consob. Infatti, le è stato attribuito in via esclusiva il compito di precisare gli obblighi di informazione e l'enforcement dei divieti introdotti, eliminando l'intervento del ministro del Tesoro, orig inarìamente previsto nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Inoltre, alcune ipotesi di modifica della Consob, provenienti dalla maggioranza (tra cui quella di trasformare la Commissione in un organo monocratico), furono eliminate in Senato così come fu eliminato il riferimento al ministro del Tesoro in relazione alle modalità dell'informativa al pubblico. Infine, il potere di denuncia dei reati è stato attribuito esclusivamente al presidente della Consob. Con l'emanazione dei suddetti provvedimenti legislativi la Consob, che resta intatta nella sua struttura, si trova ormai in possesso di gran parte dei poteri necessari per svolgere incisivamente le sue funzioni. Andrebbe analizzato sistematicamente, pertanto, il funzionamento concreto della Commissione. Va segnalato, comunque, che fino a poco tempo addietro fra i commentatori era diffusa la convinzione che l'azione della Consob, nonostante tutto, restasse inefficace quando si trattava di incidere sugli interessi dei potentati economici e dei protettorati dei partiti cui i commissari dovevano la loro nomina lottizzata. Vengono menzionati dalla stampa numerosi casi discutibili di esercizio dei poteri discrezionali, regolamentari, di vigilanza (quotazione della Premafin di Ligresti; fusione Ferfin-Meta; passaggio della Finsiel dall'In alla Stet; indulgenze verso la Lombardfin, o in tema di obblighi di opa; ritardi nell 'adozione della disciplina dei riporti o nella vigilanza su aumenti di capitali e fusioni; ammissione alla quotazione in borsa di società con scarso flottante e in generale scarso rigore nell 'autorizzazione alla quotazione; scarsa attenzione verso le operazioni intragruppo). Ma l'episodio topico, analogamente a quanto avvenne dieci anni prima con il crac dell'Ambrosiano, è il caso Ferruzzi-Montedison. nel quale due presidenti Consob, il defunto Franco Piga e Bruno Pazzi, sono accusati di aver svolto un ruolo, percependo le relative ricompense. ^^L ali indagini, ancora in K. corso, riveleranno probabilmente aspetti occulti degli intrecci tra Consob, ceto politico e grandi gruppi finanziari. Che tale intreccio esistesse era peraltro, come si è detto, opinione invalsa tra gli operatori. Nell'attesa della conclusione dell 'azione penale, si è autorizzati a ritenere che possa essersi talvolta verificata, nel caso della Consob, la «cattura» paventata da certi critici statunitensi delle Independent Regulatory Commissions. Si tratta tuttavia di una cattura differente, anzi di una duplice cattura: nelle agenzie Usa essa avverrebbe ex post facto, da parte dei gruppi di interesse regolati, una volta che l'agenzia stessa è stata creata. Ne! caso italiano, invece, i rapporti tra regolatori e interessi economici sono stati mediati dai partiti, o meglio da uomini di partito, non soltanto attraverso contingenti pressioni sui commissari, ma fin dal momento della nomina di questi ultimi. Anche prima del suo insediamento, dunque, la Commissione appare già «catturata», e doppiamente. Se ciò è vero, occorre distìnguere la struttura della nuova Consob, che è sempre più quella di una autorità indipendente a partire dal 1985, dal suo funzionamento, che avrebbe obbedito alla logica della «doppia cattura» almeno fino a tutta la presidenza Pazzi (gennaio 1992). Va detto, peraltro, che la successiva Consob, presieduta da Berlanda, si è immediatamente distinta dalla gestione precedente, avviando una riorganizzazione interna della divisione del lavoro. Purnondimeno. a pochi mesi dalla nomina uno dei commissari, Artoni, si è polemicamente dimesso lamentando una «continuità» con le pratiche operative della gestione Piga e una deresponsabilizzazione dei commissari circa il caso Ferruzzi. A parte questo incidente, la Consob attuale propone un 'immagine di controllore assai più visibile (diversi giornali hanno attivato rubriche in cui la Consob risponde alle richieste dei lettori), vigile e severo che in passato. Infine, secondo la bozza di legge finanziaria per il 1995, la Consob dovrà gradualmente autofinanziarsi imponendo tariffe sui servizi da essa prestati a Sim. società di revisione, promotori di servizi finanziari. Si tratta di un ulteriore, pronunciato passo verso l'indipendenza strutturale. 'Per un inquadramento più generale cfr. A. La Spina, Partiti e mercato: le politiche di regolamen- tazione, Relazione al Seminario «Un gigante dai piedi d'argilla» (Certosa di Pontignano, Siena, 24- 26 novembre 1994. 12