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vativo) gli spiriti ottenuti dalla distillazione del vino, dalle vinacce, dai cascami della vinificazione e dalla frutta, sono considerati di seconda categoria per distinguerli da quelli ottenuti dalla distillazione di qualsiasi altra materia prima diversa da quelle ora dette.
     Gli spiriti di i.a categoria non potranno essere estratti dalle fabbriche se non per destinazione esclusiva a carburante, mentre quelli di 2.a categoria dovranno essere estratti dalle rispettive fabbriche per uso potabile e per tutti gli altri consumi soggetti ad imposta nonché, previa denaturazione, per essere adoperati a scopo d’illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice, di detersione e per la fabbricazione di vernici, nonché per i processi di fabbricazione in determinate industrie che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.
     È da notare, inoltre, che mentre con l’articolo 8 del provvedimento sono stati stabiliti i prezzi ai quali i fabbricanti debbono cedere l’alcool assoluto di i.a categoria destinato a carburanti (prezzi che sono tutti rapportati a L. 290 per ettanitro compreso il diritto erariale per gli alcool da bietole e quelli da ogni altra materia amidacea o zuccherina), nessun prezzo è stato, invece, fissato per gli alcool di 2.a categoria la cui cessione può essere fatta in base ai prezzi del libero mercato.
DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO CON L’ESTERO * Il
     Esportazioni. —• Benestare bancario.
     Con circolare n. 35556 diramata il 28 aprile scorso dal Ministero delle finanze, Ufficio divieti, sono state impartite istruzioni agli Istituti bancari dal Sottosegretariato per gli Scambi e per le Valute affinchè nei benestare per l’esportazione sia indicato, oltre il prezzo della merce da esportare, anche l’eventuale ammontare spettante all’agente o rappresentante all’estero della Casa esportatrice.
     Esportazioni. — Riesportazioni a scarico di importazioni temporanee.
                                               Il Ministero delle finanze — Direzione Generale delle Dogane ed I. I.
-— ha, con circolare n. 38962 del 6 corrente, disposto che i vigenti divieti di esportazione non sono da applicare alle merci che si riesportano a scarico di bollette di importazioni temporanee, ancorché dette merci siano in parte fabbricate con materie prime nazionali.
     Le spedizioni dovranno, peraltro, essere sempre accompagnate dal previsto benestare bancario e dalla denuncia per clearing.
     Esportazioni. — Benestare bancario. ■— Autorizzazione al Monte dei Paschi.
     Il Monte dei Paschi di Siena è stato autorizzato fino al 31 dicèmbre 1936 a fungere da Agenzia della Banca d’Italia ai sensi dell’art. ro del