— 339 Dovendosi tener conto di questa perdita nella formazione del primo bilancio della fase liquidatoria, le eventuali eccedenze attive derivanti dalle operazioni di stralcio, saranno naturalmente assorbite, sino a concorrenza, dalla perdita di apertura della liquidazione. Di maniera che, si potrebbe avere un primo bilancio di liquidazione in piena perdita, ovvero con un’eccedenza attiva, pari alla differenza tra l’ammontare degli utili realizzati nel primo esercizio della liquidazione, e quello delle perdite precedenti. Ciò escluderebbe, evidentemente, l’autonomia delle tassazioni dei singoli esercizi ricadenti nel periodo della liquidazione, perchè il passato si legherebbe al presente, e, secondo il vigente Codice di commercio, vi è già legato di diritto (art. 117 e 198). Difatti, il nuovo metodo di tassazione, — disposto col primo comma dell’art. 18 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, — non contiene divieto alcuno, quanto alla compensazione delle perdite verificatesi anteriormente alla messa in liquidazione della società, con gli eventuali utili della liquidazione stessa. Anzi, la stessa istituzione della tassazione di conguaglio sul bilancio finale di liquidazione, ne sarebbe la migliore conferma, perchè nel bilancio finale di liquidazione si riflettono giuridicamente ed economicamente anche le perdite anteriori alla liquidazione, poiché i liquidatori ricevono un compendio di beni da realizzare in denaro, col quale soddisfare, prima di tutto, le passività sociali, e poi ripartire l’eventuale avanzo netto fra i soci, a tacitazione delle loro quote di conferimento, nella società. Ammessa questa conseguenza, — la quale è logica conseguenza delle norme di diritto positivo sopra richiamate e del modo con cui è concepito il citato art. 18, avuto sempre riguardo al significato etimologico delle sue espressioni, — e dato per presupposto indeclinabile, che la tas- sazione anche a titolo provvisorio non possa avere per base, che un’eccedenza attiva (utile), — la quale non si potrebbe avere, che limitamente all’eccedenza degli utili sulle eventuali perdite verificatesi prima della messa in liquidazione della società, — la tassazione provvisoria, in base ai bilanci annuali di competenza, resterebbe limitata alle sole eccedenze attive, che risultino dai bilanci stessi, dopo di aver fatto la compensazione con le perdite verifica-tesi prima e durante lo svolgimento della liquidazione. Negare questa verità, equivarrebbe a dar la prova di non avere una chiara idea del come si formi un bilancio nel periodo della liquidazione, quando questa si protragga oltre l’anno. Nè il fatto di avere la legge disposto che le tassazioni annuali, a titolo provvisorio, abbiano luogo in base ai bilanci di competenza, potrebbe far credere, che si tratti di tassazioni autonome, cioè indipendenti l’una dalle altre, avendo la legge considerato il caso positivo, cioè il caso