— 28i — degli articoli 24 del vigente testo unico di leggi 24 agosto 1877, n. 4021 (1) e 47 del relativo regolamento 11 lulgio 1907, n. 560 (2). Di fatti, con decisione 2 luglio 1934, n. 64924 (3), la Commissione centrale ha ritenuto che « qualora una società anonima non abbia presentato nel termine prescritto la dichiarazione del reddito, s’intende tacitamente accettato dalla società l’accertamento per l’anno anteriore. Tale effetto si produce anche se durante il termine fissato la dichiarazione era ancora pendente la contestazione sorta sull’accertamento per l’anno anteriore ». Onde, con decisione 2 luglio 1934, n. 64922, la stessa Commissione centrale ha riconosciuto che « con la sola presentazione del bilancio si intendono dichiarate dalle società, come reddito, anche le partite (quali le imposte e tasse) che, pur essendo incluse nel passivo del bilancio, sono, agli effetti fiscali, incontestabilmente indeducibili (4). Per altro, questi effetti, la normale 45 del Bollettino ufficiale delle imposte dirette per l’anno 1902 (§ 4, pag. 716-717), aveva riconosciuto nella «semplice presentazione del bilancio », sulla considerazione che, « posto che il bilancio o il rendiconto debbono costituire base per la determinazione del reddito, è poi naturale che la presentazione degli stessi possa ritenersi come denunzia da parte del contribuente, per quanto l’art. 25 della legge disponga che essi debbono essere comunicati alla agenzia insieme colla dichiarazione, poiché non sono prescritte formole speciali per le denuncie, e il bilancio contiene al postutto gli elementi necessari che nella denuncia dovrebbero trovare la loro concreta ed ultima espressione. « Però questo concetto, ormai largamente ammesso, va naturalmente inteso nel senso, che ad esso può dare il semplice fatto della materiale presentazione di un documento contabile, che promana dal contribuente, e dal quale può l’agente desumere gli elementi attivi e passivi dell’accertamento. La presentazione del bilancio sarà pertanto, bensì equipollente di denuncia nella forma, in quanto esime il contribuente dalle sanzioni, che dall’obbligo delle denuncie derivano, escluderà la conferma col silenzio del reddito accertato per l’esercizio antecedente, e in sostanza si dovrà considerare come atto interruttivo di termini ; ma non mai nel senso, che la presentazione del bilancio equivalga a dichiarazione nel suo contenuto, cosicché possa l’agente procedere senz’altro alla iscrizione a ruolo del reddito, che ritenga desumere dal bi- 1 2 3 4 (1) Art. 24. — « Hanno obbligo di fare la dichiarazione i nuovi inscritti nella lista del comune. « Gli altri contibuenti potranno fare anch’essi una nuova dichiarazione, o riferirsi all’accertamento rispettivamente fatto nell’anno o biennio precedente, o indicare le rettificazioni, o omettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso si intenderà confermato il reddito anteriormente accertato. « La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione pe: tutti gli effetti legali ». (2) Art. 47. — « I contribuenti privati possessori di redditi incerti e variabili di categoria B e C possono rettificarli agli effetti del terzo o del quarto anno successivo a quello cui si riferisce l’ultimo accertamento, e ciò anche se questo è tuttora contestato. « Con la conferma tacita, durante il tempo prescritto per le dichiarazioni, si intende accettato per l’anno successivo, sia dai contribuenti privati che dalle società ed istituti contemplati dall’art. 25 della legge del 1877, l'accertamento definitivo del periodo anteriore, e ciò anche quando, per la pendenza di reclami amministrativi o giudiziari nel tempo suddetto delle dichiarazioni, quell’accertamento divenisse definitivo posteriormente ». (3) La Giurisprudenza delle imposte dirette, anno 1935, n. 1, pag. 1. (4) La Giurisprudenza delle imposte dirette, anno 1935, n. 2, pag. io.