DIRITTO COMMERCIALE. DIRITTO CORPORATIVO E DEL LAVORO AZIONI IN CAUZIONE E DIRITTO DI VOTO. È noto che per l'art. 161 cod. comm. gli amministratori delle società in accomandita per azioni ed anonime non possono dar voto nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Quest'ultimo divieto è assoluto; mentre per quanto riguarda il divieto di votare i bilanci una deroga veniva apportata dall'art. 3 del R. D. legge 22 aprile 1920, n. 496, il quale dispone che gli amministratori delle società per azioni possono partecipare, sia personalmente, sia per delega, alla votazione del bilancio, in base alle proprie azioni nominative che non facciano parte della loro cauzione. Questa particolare disposizione è, dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, ritenuta tutt'ora in vigore, sebbene tutte le altre disposizioni del decreto legge del 1920 (che riguardavano la nominatività obbligatoria dei titoli e l'imposta sui dividendi) siano abrogate. Si è ora presentato questo caso: un amministratore, non socio, aveva depositata la sua cauzione in azioni intestate al nome del direttore della società, che era pure azionista. Questi partecipò all'assemblea e prese parte alla votazione sul bilancio; la deliberazione fu impugnata a sensi dell'articolo 163 cod. comm. per pretesa violazione dell'art. 161, n. 1. Nella importante causa interloquiva anzitutto il Tribunale di Roma con sentenza 19 luglio 1935 (Foro It., 1935, I, 1278, con nota di A. Scia-loia), il quale riteneva che il socio, che abbia depositato azioni per costituire la cauzione all'amministratore non azionista, possa votare nell'assemblea con le stesse azioni rimaste di sua proprietà, ma escludeva che potesse votare l'approvazione del bilancio. La Corte d'appello di Roma invece con sentenza 21 luglio 1936 (in Foro It., 1936, I, 1057, e I, 1230 con nota di Ascarelli; nonché in Riv. Dir. Comm., 1937, II, 58, con nota di A. Scialoia) riteneva non solo che il proprietario delle azioni in questione potesse come tale votare nell'assemblea, ma che potesse votare anche per l'approvazione del bilancio sociale. Questa sentenza è stata tenuta ferma dalla Corte di Cassazione con la decisione 19 aprile 1937, che viene pubblicata in Giur. It., 1937, I, 1, 722, con nota di R. Provinciali. Le questioni che sorgono in proposito sono diverse. Ve n'è una anzitutto che non ebbe tanto rilievo nella causa, quanto ne ebbe invece nelle discussioni fra gli annotatori delle diverse sentenze: quella cioè se sia pos-