596 concorsi, borse di studio, ecc., alle attività ed alle iniziative relative alla produzione, trasformazione, commercio, esportazione e consumo del tessile italiano; e) presentando alle autorità ed alle Corporazioni competenti, per il tramite del Ministero delle corporazioni, proposte intese alla realizzazione degli scopi di cui all'articolo precedente. Il patrimonio dell'Ente è costituito dalla somma di L. 1.000.000 messa a disposizione dal Capo del Governo per il raggiungimento degli scopi di cui all'art, i, nonché dai lasciti e dalle donazioni che eventualmente venissero fatte all'Ente per gli scopi stessi. Alle spese di funzionamento l'Ente del tessile nazionale provvede: a) mediante il reddito del suo patrimonio; b) mediante contributi e oblazioni di ogni genere liberamente assegnati da enti o da privati per l'attuazione degli scopi di cui all'art, i; c) mediante sovvenzioni che le Associazioni sindacali le quali inquadrano i produttori di fibre e manufatti tessili nazionali potranno deliberare di corrispondere. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Ente ha facoltà di avvalersi della collaborazione di organi, enti, personalità di particolare competenza nel campo della produzione e del commercio delle fibre tessili, della filatura e della tessitura. Provvedimenti per la produzione detta gomma sintetica. Con R. Decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1243, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto u. s., sono stati disposti provvedimenti intesi a favorire la produzione della gomma sintetica nel Regno, nei Possedimenti e nelle Colonie, mediante opportune agevolazioni ed esenzioni fiscali e doganali sulle materie prime e sui macchinari occorrenti per la produzione, e sovvenzioni, sussidi e contributi per incoraggiare la produzione e l'impiego della gomma sintetica. DISPOSIZIONI SUL CREDITO Nuovo testo delle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina detta funzione creditizia. In sede di conversione in legge del R. Decreto-legge 12 marzo 1936, n- 375. contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, il Senato apportò al detto provvedimento alcuni emendamenti, che resero necessario il rinvio di esso alla Camera. Ora, data l'urgenza di provvedere a vari emendamenti, che la prima applicazione delle disposizioni in parola avevano dimostrato indispensabili ed indifferibili, si ritenne opportuno di abrogare senz'altro il ripetuto provvedimento dello scorso anno e di emanare il nuovo R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, che riproduce con varie modificazioni il testo precedente.