DECRETO PRESIDENZIALE dell’8-3-65 N. 670 (Gazzetta Ufficiale N. 150 del 19-6-65) Coordinamento delle disposizioni concernenti i bilanci dei Comuni e delle Provincie con le norme della legge 1" marzo 1964, n 62. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto Tari. 6 della legge 1° marzo 1964, n. 62 ; Ravvisata l’opportunità di provvedere al coordinamento delle disposizioni relative ai bilanci dei Comuni e delle Provincie con quelle concernenti il bilancio dello Stato ; Visto l’art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Ministro per il tesoro ; Decreta : Art. 1. Le entrate dei Comuni e delle Provincie sono ripartite nei seguenti titoli : Titolo I: entrate tributarie; Titolo II : entrate per compartecipazioni a tributi erariali ; Titolo III : entrate extra tributarie, che comprendono le rendite patrimoniali, gli utili delle aziende municipalizzate o provincializzate, i contributi ed ogni altra entrata di carattere permanente che non sia di natura tributaria ; Titolo IV : entrate provenienti dall’alienazione e dall’ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti; Titolo V : entrate provenienti dall’assunzione di prestiti, che comprendono i mutui passivi, le aperture di credito, le anticipazioni su titoli e ogni altra operazione di credito. Nell’ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto. Le categorie, ove necessario, possono ripartirsi in rubriche. Art. 2. Le spese dei Comuni e delle Provincie sono ripartite nei seguenti titoli : Titolo I : Spese correnti, che comprendono le spese per il normale funzionamento dei servizi e l’onere per l’ammortamento dei beni patrimoniali ; Titolo II : Spese in conto capitale, che comprendono le spese attinenti ad investimenti sia diretti che indiretti, nonché ad operazioni per concessione di crediti ; Titolo III : Spese per rimborso di prestiti, che comprendono le rate di ammortamento dei mutui in estinzione, le somme dovute per aperture di credito, per anticipazioni su titoli e per ogni altra operazione di prestito. Le spese correnti e quelle in conto capitale si ripartiscono, nell’ambito di ciascun titolo, in sezioni secondo l’analisi funzionale, in rubriche secondo i servizi cui si riferiscono gli oneri relativi, in categorie secondo l’analisi economica ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto. Art. 3. Trovano esposizione distinta in apposito titolo dell’entrata e della spesa le contabilità speciali, che comprendono le entrate e le spese per partite di giro e quelle relative alla gestione degli stabilimenti speciali amministrati dal Comune o dalla Provincia. Nell’ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese predette si ripartiscono, ove possibile, in conformità di quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2. Art. 4. Il capitolo è l’unità fondamentale delle entrate e delle spese e può essere suddiviso in articoli con numerazione progressiva nell’ambito del capitolo stesso. Art. 5. Il bilancio deve contenere: 1) per l’entrata, i riepiloghi delle categorie per titoli; 2) per la spesa, i riepiloghi delle rubriche per sezioni e delle sezioni per titoli; 3) un riepilogo delle spese secondo le categorie economiche; 4) un quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa nel quale devono essere riportati analiticamente i titoli dei singoli titoli, e posti in evidenza : a) il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie, delle compartecipazioni e delle entrate extratributarie ed il totale delle spese correnti; h) i totali complessivi delle entrate e delle spese incluse quelle relative ad accensioni e rimborsi di prestiti ed a contabilità speciali, aumentate deU’avanzo o disavanzo di amministrazione, e-veintualmente applicato al bilancio ; 5) un apposito quadro dimostrativo, ai fini della determinazione dell’avanzo o del disavanzo economico di cui agli art. 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni nel quale saranno poste a raffronto le entrate tributarie, le compartecipazioni a tributi erariali e le entrate extratributarie con le spese correnti di competenza dell’esercizio aumentate delle rate di rimborso dei mutui in estinzione. 37