presente legge se non per pubblico concorso.
                                                                    Art. 9.
   Gli Enti di nuova istituzione dovranno riservare, nella prima attuazione degli organici almeno il 50 per cento dei posti al personale degli Enti di cui all’articolo 1 della presente legge.
   Il personale assunto proveniente da altri enti di sviluppo mantiene presso il nuovo ente l’anzianità di servizio e di grado già maturata, salvo il riparto della spesa relativa al trattamento di quiescenza.
                                                                   Art. 10.
   Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro um anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con l’osservanza dei principi stabiliti negli articoli seguenti, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare la sistemazione in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell’agricoltura e delle foreste di personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di cui all’articolo 1 della presente legge.
                                                                   Art. 11.
   1 ruoli ad esaurimento da istituirsi che dovranno garantire le stesse possibilità di carriera esistenti per il personale compreso nei corrispondenti ruoli ordinari — sono :
     ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 242 posti;
     ruolo tecnico supcriore della agricoltura, centrale c periferico, della carriera direttiva, per numero 132 posti;
     ruolo tecnico centrale e periferico superiore del genio rurale, per n. 10 posti;
     ruolo tecnico dell’agricoltura centrale e periferico, della carriera di concetto, per n. 222 posti;
     ruolo tecnico, centrale e periferico, dei geometri, per n. 377 posti ;
     ruolo dei servizi contabili, centrale e periferico, della carriera di concetto, per n. 630 posti;
     ruolo della carriera esecutiva, centrale e periferico, per ra. 772 posti;
    ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria, per ra, 210 posti;
    ruolo del personale addetto a-gli uffici centrali e periferici dèlia carriera ausiliaria, per n. 380 posti.
    L’inquadramento nei suddetti ruoli dovrà avvenire mediante appositi concorsi — le cui modalità, di svolgimento saranno determinate dal Ministro per l’agricoltura e per le foreste — per partecipare ai quali sono richiesti lo stesso titolo di studio prescritto per l’accesso nei corrispondenti ruoli ordinari nonché età non superiore ai 50 anni. Per l’ammissione ai concorsi a posti dei ruoli tecnici centrali e periferici superiore del genio rurale e dei geometri sono prescritti, rispettivamente, la laurea ira ingegneria ed il diploma di geometra.
    Il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza presso gli Enti e le Sezioni specializzate di riforma fondiaria sarà riscattabile per intero, secondo le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
    Ai fini della carriera i servizi resi presso gli enti di provenienza in categorie corrispondenti al ruolo aggiunto sono valutati per metà della loro durata.
    Le valutazioni del servizio, di cui ai precedenti commi, si applicano anche a favore degli impiegati degli Enti e Sezioni di cui all’art. 1 della presente legge che abbiano comunque conseguito la
Ripiano dei bilanci comunali e fi7 vandali deficitari.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato ;
                                              IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                                         Promulga
la seguente legge :
                                                       Articolo unico
   Le disposizioni dell’art. 2 della
nomina nei ruoli organici dello Stato.
   Il personale dei ruoli organici del Ministero deU’agricoltura e delle foreste che, alla data di entrata in vigore della presente legge, precede nell’ordine di ruolo il personale di cui al comma precedente, può partecipare, anche in assenza della prescritta anzianità, agli esami di concorso, agli scrutini per merito comparativo ed assoluto per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario contabile, primo archivista, commesso e qualifiche equiparate, cui è ammesso detto personale.
                                                                 Art. 12,
   All’onere derivante daH’appli-cazione della presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l’esercizio finanziario 1965, determinato rispettivamente, in lire 18 miliardi e 900 milioni e in lire 36 miliardi, si provvede — anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, ra. 64 — a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi ira corso, i-scritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro al capitolo n. 574 per l’esercizio finanziario 1963-64-, al capitolo 580 per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e al capitolo numero 5381 per l’esercizio finanziario 1965.
   Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
legge 3 febbraio 1963, n. 56, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, si applicano anche per l’esercizio 1965.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubbica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 LEGGE DEL 19-5-65 N. 594
(Gazzetta Ufficiale N. 143 del 10-6-65)
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