¡L NOHTÁHAUO d Italia 31 Gen. 1962 Pag 4 SULL’APPLICAZIONE DELVART. 8 DELLA LEGGE 635 Esenzione decennale tributaria Risposta al sii laido Vita delle Aziende nelle Aree Depresse Abbiamo pubblicato nel nostro precedente numero una lettera del big. INaldo Vita alla quale facciamo ora seguire questa risposta-commento : Egregio Signor Vita, nella Sua lettera, pubblicata sul numero scorso di questo Periodico, Lei si dicnia-rava non d accordo con la proposta di legge presentata dat-l Un. Nanni ed altri, tendente a staoilire La composizione degli organi dirigenti dei Consigli di Valle e delle Comunità Montane. In tale let. ter a, chiedeva il mio parere in merito. Vede, Signor Vita, ogni proposta che riguarda una si mite materia deve essere giudicata, indipendentemente da ogni altra considerazione, a seconda di come si concepisce l’istituto del Consiglio di Valle, in quanto è dalla natura e dalle funzioni di questo che devono derivare tutte le norme che ne regolano la vita, e tra queste, anche quelle relative alla composizione degli organi direttivi. Ad esempio, Lei sostiene che il Consiglio di Valle è un Consorzio di Comuni e non di Comuni e di Enti, e quindi i Dirigenti del Consiglio di Valle debbono essere esclusivamente i rappresentanti dei Comuni ed essi soltanto. E’ evidente che, allo stato attuale della legislazione, questa debba esser la corretta interpretazione dell’art. 13 del D.P. 10 giugno 1955 N. 987; ed anch’io condivido questa interpretazione con questo non voglio dire di essere d’accordo nel considerare il Consiglio di Valle un puro e semplice Consorzio amministrativo; però, in qualsiasi modo esso sia concepito : Consorzio - Ente intermedio - Ente statutario . Istituto - ecc, è fuori dubbio che i componenti con pieni diritti degli Organi direttivi debbano essere i Stn-daci dei Comuni consorziati-I Rappresentanti degli altri Enti ed Uffici provinciali o regionali, è necessario che siano inclusi nel Consiglio ( non nella Giunta) ma in qualità di ”consultori”, per rappre sentore, anche materialmente, quella collaborazione tra Con- il mftTAÜÁkO d ' Itslis -arfilllfe*. Organo dell Uncem è inviato a tutti i Comuni e gli Enti aderenti all Unione Esce due volte al mese sigli di Valle ed Enti che è uno dei fondamenti della attività del Consiglio. D’accordo quindi sulla necessità dei ”Consultori” o Consiglieri con solo voto consultivo, in quanto se si dovesse concedere ad essi il voto deliberativo e Velettorato attivo e passivo, si creerebbe confusione tra due compiti diversi : quello di ’’dirigere” e quello di ’’collaborare”. Ritengo comunque che la Come è noto, la legge 29-7-1957 n. 635 per la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse dell'Italia Settentrionale e Centrale stabilisce all'art. 8 che le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie, che vengano a stabilirsi nel territorio dei Comuni ’’depressi” con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, abbiano l’esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito. Riconosce inoltre "di diritto” località economicamente depresse i territori classificati montani ai fini del- questione della composizione degli organi direttivi dei Consigli di Valle, come è stato già rilevato, debba essere risolto nel quadro di un più ampio provvedimento e sia la naturale risultante della natura del Consiglio di Valle, delle funzioni obbligatorie e facoltative che saranno ad esse affidate, lasciando un certo margine di discrezionalità sufficiente a far sì che ogni Consiglio, possa statutariamente adattare la propria organizzazione ai compiti che dovrà o vorrà assumere, alle situazioni locali, alla volontà stessa degli Amministratori interessati. Ad ogni modo, d’accordo o non d’accordo su alcune di- sposizioni in essa contenente, alla proposta Nanni va rico nosciuto un merito : quello di aver sollevato in Parlamento il problema dei Consigli di Valle, e di aver ribadito in questa sede (vedi relazione alla proposta) l’essenza di quanto l’U.N.C.E.M. aveva sostenuto alla Conferenza Nazionale del Mondo Rurale e dell’Agricoltura : essere la Zona montana la minima unità territoriale suscettibile di essere oggetto di un ragionevole piano di sviluppo, e dovere il il Consiglio di Valle essere considerato l’elemento centrale per ogni iniziativa di rinascita e di sviluppo economi-co-sociale della Zona. L. P. la Legge 25-7-1952 n. 991. La legge 13-6-1961 n. 526, apportando alcune innovazioni alla materia, ha modificato parzialmente la suaccennata disposizione, estendendo l'esenzione tributaria decennale ai Comuni ’’depressi” e ’’montani” con popolazione fino a venti mila abitanti. Ma ha tuttavia te- nuto fermo il principio che la esenzione spetta soltanto alle imprese artigiane e industriali di nuova costituzione. Da qualche tempo sono in corso iniziative e richieste per ottenere altre modifiche alla legge n. 635; e tali richieste sono special-mente rivolte in queste due direzioni : 1) ottenere la esenzione decennale dal pagamento dei tributi sul reddito per le nuove aziende che si inseriscono in tutte le zone depresse, anche se ricadenti in Comuni con popolazione superiore ai venti mila abitanti; 2) ottenere inoltre che la esenzione decennale ora prevista soltanto a favore delle ’’nuove" imprese, venga estesa anche a quella parte di reddito prodotto dalle vecchie aziende come conseguenza di ampliamento e di ammodernamento della azienda stessa. I fautori della richiesta per la estensione dell’area S U L L A LEGGE N. 4 5 4 Opere di miglioramento fondiario nei territori montani Una importante circolare è stata emanata dal competente Ministero sul miglioramento fondiario nei territori montani. Ne pubblichiamo qui di seguito la parte essenziale o comunque la più importante: In particolare si richiama la attenzione sui seguenti punti : 1) In base alle disposizioni contenute nell’art. 4 del DjM. 28 novembre 1961 gli Ispettorati Comparti-mentali e Provinciali della Agricoltura sono tenuti a provvedere alla definizione delle domande di contributo, loro pervenute anteriormente all’entrata in vigore della legge 2 giugn ol961, n. 454, relative ai territori montani, qualora dette domande riguardino miglioramenti di carattere aziendale o internazionale (rispettivamente lett. a) e c) del predetto articolo. 2) Al fine di evitare una eventuale duplicazione dei contributi, gli Ispettorati Regionali e Ripartimentali delle Foreste dovranno comunicare mensilmente agli Ispettorati Compartimentali e Provinciali agrari interessati gli estremi delle singole determinazioni di impegno. Analoghe comunicazioni saranno fatte dagli Ispettorati agrari a quelli forestali. 3) I limiti di spesa per ogni richiedente, conformemente alle disposizioni impartite con circolare n. 1/41 del 2 gennaio 1959 della Direzione Generale dei Miglioramenti Fondiari e Servizi Speciali, non dovranno superare i 10 milioni quando trattasi di lavori a servizio di singole aziende ed i 30 milioni quanto trattasi di lavori da effettuare nell’interesse di più aziende. ¡Nel caso in cui le relative opere, nel loro complesso, superino i limiti di spesa anzidetti, i richiedenti saranno invitati a rielaborare i progetti in modo che il loro importo sia contenuto entro i limiti accennati sempre, peraltro, che sia assicurata l’autonoma funzionalità delle opere progettate. Rimarrà, pertanto, salva la facoltà, realizzate che siano le opere ammesse a contributo, di presentare altro progetto per ulteriori interventi. I singoli gruppi di opere ammessi a contributo ed aventi, si ripete, piena funzionalità autonoma rappresenteranno, quindi, tappe successive di un miglioramento volto ad una determinata realizzazione finale. A) - Riconversioni colturali Il prevalente orientamento zootecnico delle trasformazioni aziendali fa assumere primaria importanza alle iniziative intese allo sviluppo degli allevamenti. L'azione dovrà, pur tuttavia, svolgersi secondo un programma preordinato, in zone che possano rispondere favorevolmente ad un intervento inteso a dottenere animali più produttivi, ma appunto per questo di maggiori esigenze. La introduzione di bestiame selezionato dovrà, perciò, essere generalmente preceduta da un insieme di iniziative intese a migliorare l’ambiente, sia per quanto concerne la produzione foraggera che i ricoveri. Tali iniziative riguarderanno, quindi, l'estendimento della praticoltura artificiale conseguente ad una riduzione delle superfici e cereali, il razionale impianto e trattamento dei prati stessi, nonché il miglioramento dei pascoli e dei ricoveri per il bestiame. Nei riguardi di questi ultimi si raccomanda di adottare soluzioni economiche aderenti a moderni criteri tecnici, tenendo anche presenti i principi fondamentali delle progettazioni dei ricoveri per la stabulazione libera. In relazione agli indirizzi sopra specificati le sovven- zioni sull’acquisto di sementi elette e di rertihzzanti dovranno essere concesse soltanto se rivolte all incremento delia produzione to-rag-gera e, quindi, se detto acquisto sia previsto in un progetto di miglioramento roncuario e sia in rapporto ad un programma ai sviluppo zootecnico. fer quanto si riferisce al bestiame si richiama la opportunità di non concedere, di norma, il sussidio a chi intenda procedere all'acquisto di capi isolati, ma piuttosto a chi affronti il problema del rinnovamento della stalla o, meglio ancora, agli allevatori comunque associati che vogliano costituire inadatte zone gruppi di bestiame migliore. L'allevamento della pecora dovrà essere incoraggiato e pertanto, ancna in questo caso, dovrà curarsi prima il miglioramento della produzione foraggera e poi quello delle razze ovine. Nelle zone in cui le situazioni ambientali lo consentano, e particolarmente nel-l’Appennino centro-settentrionale, sarà presa in esame la possibilità di introdurre razze da carne per incrocio o per l’allevamento in purezza. Gli incentivi potranno riguardare anche la costruzione di chiudende per il pascolo a rotazione e di bevai, l’adattamento dei locali da adibire ad ovile o la costruzione di nuovi ricoveri secondo moderni ed economici criteri costruttivi. In linea generale dovrà essere riservata, alle iniziative sopra accennate, una adeguata aliquota (comunque non inferiore al 10%) della assegnazione disposta per ciascun Ufficio. In relazione alla difficoltà di talune operazioni, potranno essere sussidiate le apparecchiature che facciano parte iritegrante di progetti relativi ai ricoveri per animali e che rappresentino, perciò, un necessario complemento della opera, quali — ad esempio — i molini macinatutto, i trinciaforaggi, gli apparecchi di mungitura meccanica, ecc. Nell’istruire domande del particolare settore in argomento gli Ispettorati dovranno accertarsi che le iniziative stesse non siano sussidiate ai sensi del primo comma dell’art. 17 della legge n. 454 ed al riguardo si invitano gli Ispettorati agrari e forestali di prendere diretti accordi. B) - Miglioramento delle col- ture silvane La diminuita pressione demografica in molte zone montane e 1’ abbandono di terreni agrari portano a maggiori possibilità di miglioramento e di estensione delle colture silvane con indirizzi, oltre che tradizionali, orientati anche sull impie-go di specie legnose a rapido accrescimento quali, ad esempio, lo eucalipto, la pseudotsuga ed il pino stro-bo, nonché di altre essenze ritenute idonee, in ambienti caratterizzati da particolari condizioni ecologiche, quali il nocciuolo, il noce ed il mandorlo. L’impiego di queste ultime speci va considerato con favore qualora si inquadri nelle conversioni aziendali che prevedono, nello stesso tempo, il rimboschimento — con essenze tipicamente forestali — dei terreni non più convenientemente utilizzati a coltura agraria. L’allargamento ed il miglioramento dell’area forestale dovrà andare di pari passo, in taluni casi, con il miglioramento della praticoltura e dei pascoli, in modo che la loro maggiore produzione per unità di superficie serva a diminuire la pressione del bestiame sul bosco e ad evitare, sin dall’inizio, un irragionevole conflitto tra l’industria pastorale e quella silvana. C) - Iniziative interaziendali Le opere a carattere interaziendale (viabilità, ap-provviggionamento idrico ed elettrico) vanno considerate con particolare favore per il loro contenuto sociale e per il valore che rivestono nell’azione di miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali. Nell’esame delle istanze si dovrà tener conto della prevedibile evoluzione agricola della zona che verrà servita dall’opera, in rapporto alle tendenze dello spopolamento montano, alla estensivazione delle colture agrarie ed allo sviluppo della area forestale. Per quanto concerne la viabilità dovrà essere sempre validamente assicurata la regolare manutenzione delle opere. D) - Altre iniziative a) Costruzioni rurali. Si fa richiamo alla opportunità di rapportarsi, nell’esame comparativo delle mo-mande per ampliamenti, riattamenti ed ammodernamenti di costruzioni rurali, a stretti criteri di funzionalità e di economia, prevedendo gli sviluppi futuri dell’azienda nella più generale tendenza alla estensivazione. Verranno, pertanto, accolti con precedenza i progetti che prevedano, con investimenti di modesta entità, miglioramenti di carattere igie-nico-ricettivo, mentre le nuove costruzioni potranno essere sussidiate qualora siano previste in un piano di trasformazione aziendale e il loro costo sia proporzionato al valore dei terreni di montagna. b) Sistemazioni idraulico- agrarie. Vanno considerate con favore sempre che, oltre a rispondere a requisiti di razionalità, funzionalità ed economicità, in armonia aiconcetti di estensivazione meccanizzazione, ne venga assicurata — con opportuno richiamo nel provvedimento di concessione ____ la necessaria manutenzione. c) Altri eventuali interventi nel settore dei miglioramenti fondiari a carattere aziendale potranno essere ammessi purché rispondano ai requisiti ed alle direttive sopra esposte. di applicazione dell’art. 8 della legge 635 ai Comuni oltre ventimila abitanti, adducono varie ragioni di opportunità. Dicono anzitutto che, se scopo immediato della disposizione eccezionale di cui all’art. 8 della legge è quello di favorire lo sviluppo economico delle Zone depresse, suo scopo ultimo e ■definitivo è ovviamente quello di migliorare le condizioni di vita locale, per assicurare la possibilità e la stabilità di residenza della popolazione. Ma il fenomeno dell’ abbandono della montagna è in corso tanto nei Comuni con popolazione inferiore ai venti mila abitanti, quanto in quelli maggiori. Anzi il pericolo sarebbe più grande ed avrebbe una maggiore incidenza proprio nei Comuni maggiori che in quelli più piccoli, perchè in essi la vicinanza dell'agglomerato cittadino esercita una maggiore attrazione di richiamo e di suggestione sulla popolazione risiedente nella parte montana del territorio comunale. Quindi la discriminazione esistente ora nella legge tra il territorio montano dei Comuni minori e quello dei Comuni maggiori non solo non avrebbe alcuna giustificazione, ma danneggerebbe in modo particolare gli interessi delle popolazioni delle Zone montane dei Comuni più grandi, -rendendone più difficile l’assestamento economico. Per quanto invece concerne l’altro punto, della estensione del beneficio dell'esenzione tributaria decennale alle aziende già preesistenti le quali inendano ampliarsi o ammodernarsi, i principali motivi della richiesta poggiano su considerazioni di più stretto carattere economico e di giustizia. Si afferma infatti che, se scopo deH’art. 8 della Leg ge 635 è quello di stimolare il sorgere di nuove attività per favorire lo sviluppo economico delle zone depresse, dovrebbe venire allo stesso modo agevolato lo sforzo delle aziende già operanti, qualora affrontino sostanziali iniziative di miglioramento e di -ammodernamento o di ampliamento per contribuire in tal modo allo sviluppo economico della Zona. Equità vuole che, se è necessario favorire le nuove imprese che vanno a installarsi nelle zone marginali e depresse, altrettanto giustamente si -debba applicare analogo trattamento alle imprese già operanti, le quali, espandendo la loro attività, dimostrano di voler maggiormente operare potenziando i loro investimenti economici e dando, con il loro nuovo impulso, un ulteriore concreto contributo -allo sviluppo locale. Naturalmente la esenzione fiscale decennale dovrebbe limitarsi alla quota di reddito derivante dall’ampliamento e dall’ammodernamento degli stabilimenti. Considerando attentamente le due richieste, pare a noi che la ulteriore estensione della Zona di applicazione della esenzione tributaria con l’inclusione dei Comuni con più di venti mila abitanti non sia conveniente. Molto già ha fatto la legge col passare dal primo limite dei dieci mila abitanti A. V-T (Continua a pag. 6)