delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all’articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'arti colo 2, lettere a) e c) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; g) lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l’anno finanziario 1967 e lire 150 milioni per l’anno finanziario 1968, pei- le spese di carattere generale derivanti dalla applicazione della presente legge. Art. 2 Ai fini della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle indicate dall’articolo 21 — primo comma — e dall’articolo 24 — pri mo comma, lettere a), b) e d) — della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Per le altre opere di bonifica montana di competenza statale le aliquote a carico dello Stato sono quelle stabilite dall’ultimo comma dell’articolo 21 della citata legge n. 910. Art. 3 Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Re gioni a statuto speciale, alle quali il Ministro per l’agricoltura asse gnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti a norma delle leggi regionali. A tale fine le Regioni devono comunicare annualmente al Mini stero la situazione degli impegni assunti. Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano anche al territorio della Calabria situato al di sopra di metri 300 di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 novembre 1955, n. 1177. Art. 4 All’onere di lire 16 miliardi e di lire 14 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge negli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede rispettivamente mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica ita liana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla os servare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 gennaio 1968 SARAGAT Moro — Restivo — Colombo — Pieraccini Visto, il Guardasigilli: Reale L 38