delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all’articolo 19 della
legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'arti­
colo 2, lettere a) e c) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
g) lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l’anno finanziario 1967
e lire 150 milioni per l’anno finanziario 1968, pei- le spese di carattere
generale derivanti dalla applicazione della presente legge.

Art. 2
Ai fini della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato,
oltre le opere già previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle
indicate dall’articolo 21 — primo comma — e dall’articolo 24 — pri­
mo comma, lettere a), b) e d) — della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Per le altre opere di bonifica montana di competenza statale le
aliquote a carico dello Stato sono quelle stabilite dall’ultimo comma
dell’articolo 21 della citata legge n. 910.

Art. 3

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Re­
gioni a statuto speciale, alle quali il Ministro per l’agricoltura asse­
gnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno
essere utilizzati anche dagli istituti a norma delle leggi regionali.
A tale fine le Regioni devono comunicare annualmente al Mini­
stero la situazione degli impegni assunti.
Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano anche al
territorio della Calabria situato al di sopra di metri 300 di altitudine
e considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi dell’articolo
3 della legge 25 novembre 1955, n. 1177.
Art. 4

All’onere di lire 16 miliardi e di lire 14 miliardi derivante dalla
applicazione della presente legge negli anni finanziari 1967 e 1968, si
provvede rispettivamente mediante riduzione del fondo iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni
medesimi riguardante provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica ita­
liana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla os­
servare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 gennaio 1968
SARAGAT
Moro — Restivo — Colombo — Pieraccini

Visto, il Guardasigilli: Reale

L

38