ditori in genere e chiunque eserciti attività di interesse turistico, con la estensione alle persone fisiche e giuridiche di Stati esteri. Le norme di attuazione della legge fissano analiticamente le varie opere che possono beneficiare delle provvidenze dello Stato sia nel settore alberghiero sia in quello extra-alberghiero, con l’ammissione per la prima volta al credito e ai finanziamenti di attrezzature di im portante richiamo turistico, come le aziende della ristorazione, i pub blici esercizi di interesse turistico, gli impianti sportivi e ricreativi, le opere di segnaletica e gli uffici viaggi e assistenza per i turisti. Per assicurare l’obiettivo del programma del rapido riequilibrio territoriale e settoriale delle attrezzature turistiche in tutto il Paese, le provvidenze previste dalla legge saranno più favorevoli alle zone carenti di ricettività e di opere complementari all’attività turistica. A questo fine il territorio nazionale è distinto in due aree: la prima, che viene definita di « incentivazione preferenziale » abbraccia le re gioni meridionali e le aree depresse e montane del centro-nord; la seconda area, di « incentivazione normale », si estende alle altre zone del Paese. Nelle due aree l’intervento dello Stato sarà differenziato e più vantaggioso per gli operatori pubblici e privati che vogliano investire nel Sud e nelle Isole e nelle zone depresse e montane del Centro-Nord. Le agevolazioni previste sono di quattro tipi: 1) mutui a tasso agevolato, venticinquennali e decennali, per tutte le iniziative con dif ferente graduazione riguardo al tasso di interesse, alla quota di inve stimento ammessa e con criterio differenziato in rapporto alla tipo logia dell’impianto, alla natura delle opere e alla loro localizzazione. Il tasso di interesse per le operazioni di credito sarà del 4 % per l’area di incentivazione normale, salvo che per le opere di ammodernamen to, miglioramento, arredamento delle attrezzature ricettive alberghiere e per gli stabilimenti termali e balneari per i quali il tasso scenderà al 3 per cento. Questa riduzione del tasso è volta a favorire l’opera di qualificazione della ricettività alberghiera, con particolare riguardo per le zone dove gli insediamenti turistici hanno già raggiunto un elevato grado di saturazione. Il tasso del 3 % sarà riservato anche alle iniziative di qualsiasi genere localizzate nell’area di incentivazione preferenziale, per agevo lare gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle zone montane e depresse del centro-nord. L'entità dell’investimento assistita dal mutuo è del 50 % della spesa riconosciuta, ma sale al 55 e al 60 % per talune tipologie di im pianti e nell’area di incentivazione preferenziale. La durata massima dei mutui è venticinquennale per lo sviluppo della ricettività e decennale per la qualificazione delle attrezzature ricettive, per le aziende della ristorazione, per i pubblici esercizi di interesse turistico, le agenzie di viaggi, gli impianti di segnaletica, gli uffici di informazione e d’assistenza. 2) Contributi rateali diretti, in alternativa al tasso agevolato, in favore di coloro che non possono fruire di tale forma creditizia. I con- 486