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di montagna, allo scopo di incrementare il turismo e di consentire
un’utile integrazione del reddito agrario, in analogia a quanto
previsto per i mutui di cui all’art. 2; estensione della concessione
di un contributo, pari al 75 % della spesa, per favorire lo studio
dei modi d’impiego e di trasformazione del prodotto legnoso ri­
cavabile dai boschi cedui con risultati economici positivi; snel­
limento della procedura per la concessione di contributi, da
parte degli Ispettorati Forestali, per opere di miglioramento dei
fabbricati rurali, per la costruzione di concimaie e per altre
piccole opere di miglioramento fondiario, in analogia a quanto
già previsto dall’ultimo capoverso dell'art. 8 della legge 2 giu­
gno 1961 n. 454; concessione, in ogni caso, dei contributi nelle
misure massime consentite dalla legge qualora si tratti di ini­
ziative adottate da operatori variamente associati allo scopo
di favorire lo sviluppo delle gestioni collettive di piccoli appez­
zamenti appartenenti a diversi proprietari, specie per quanto ri­
guarda l’incremento della meccanizzazione in montagna, della
istruzione professionale e della sperimentazione nel campo sia
della selvicoltura che delle ricerche di mercato nel settore del
legno.
Per quanto riguarda il finanziamento degli studi e progetti
a favore dei territori montani, di cui all’art. 5 della legge n. 991,
la Commissione ha convenuto sull'opportunità di precisare — on­
de eliminare incertezze e incongruenze — che l'anticipazione del­
l’intera spesa può effettuarsi solo nel caso di finanziamento dei
piani generali di bonifica montana, dei catasti, delle ditte con­
sorziate e di altri studi di dettaglio sempre riferibili ai piani
suddetti, mentre qualora si tratti di indagini diverse da quelle in­
dicate e di ricerche d'acqua, il concorso dello Stato deve essere
limitato alla concessione di un contributo in conto capitale pari
al 50 % della spesa tecnicamente ammessa, e ciò in conformità
della interpretazione finora data dalla Corte dei Conti all’at­
tuale, incerta dizione del citato art. 5.
Per ciò che concerne gli sgravi fiscali è stata rilevata la esi­
genza di modificare al norma contenuta nell'art. 8 della legge
n. 991 che stabilisce, tra l’altro, l’esenzione dal pagamento dei
contributi unificati in agricoltura limitatamente ai terreni situati
ad un’altitudine non inferiore ai m. 700 s.l.m., determinando così
una differenziazione nello stesso ambito dei territori montani
nei quali la legge dovrebbe invece trovare uguale applicazione,
essendone del tutto analoghe, almeno sul piano giuridico, le esi­
genze economiche e sociali, e fatto salvo, ben inteso, lo speciale
regime previsto per i comprensori di bonifica montana.

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