n di montagna, allo scopo di incrementare il turismo e di consentire un’utile integrazione del reddito agrario, in analogia a quanto previsto per i mutui di cui all’art. 2; estensione della concessione di un contributo, pari al 75 % della spesa, per favorire lo studio dei modi d’impiego e di trasformazione del prodotto legnoso ri cavabile dai boschi cedui con risultati economici positivi; snel limento della procedura per la concessione di contributi, da parte degli Ispettorati Forestali, per opere di miglioramento dei fabbricati rurali, per la costruzione di concimaie e per altre piccole opere di miglioramento fondiario, in analogia a quanto già previsto dall’ultimo capoverso dell'art. 8 della legge 2 giu gno 1961 n. 454; concessione, in ogni caso, dei contributi nelle misure massime consentite dalla legge qualora si tratti di ini ziative adottate da operatori variamente associati allo scopo di favorire lo sviluppo delle gestioni collettive di piccoli appez zamenti appartenenti a diversi proprietari, specie per quanto ri guarda l’incremento della meccanizzazione in montagna, della istruzione professionale e della sperimentazione nel campo sia della selvicoltura che delle ricerche di mercato nel settore del legno. Per quanto riguarda il finanziamento degli studi e progetti a favore dei territori montani, di cui all’art. 5 della legge n. 991, la Commissione ha convenuto sull'opportunità di precisare — on de eliminare incertezze e incongruenze — che l'anticipazione del l’intera spesa può effettuarsi solo nel caso di finanziamento dei piani generali di bonifica montana, dei catasti, delle ditte con sorziate e di altri studi di dettaglio sempre riferibili ai piani suddetti, mentre qualora si tratti di indagini diverse da quelle in dicate e di ricerche d'acqua, il concorso dello Stato deve essere limitato alla concessione di un contributo in conto capitale pari al 50 % della spesa tecnicamente ammessa, e ciò in conformità della interpretazione finora data dalla Corte dei Conti all’at tuale, incerta dizione del citato art. 5. Per ciò che concerne gli sgravi fiscali è stata rilevata la esi genza di modificare al norma contenuta nell'art. 8 della legge n. 991 che stabilisce, tra l’altro, l’esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura limitatamente ai terreni situati ad un’altitudine non inferiore ai m. 700 s.l.m., determinando così una differenziazione nello stesso ambito dei territori montani nei quali la legge dovrebbe invece trovare uguale applicazione, essendone del tutto analoghe, almeno sul piano giuridico, le esi genze economiche e sociali, e fatto salvo, ben inteso, lo speciale regime previsto per i comprensori di bonifica montana. 14