rare responsabilmente e secondo direttive univoche a vantaggio del
settore che interessa perseguendo esclusivamente scopi di pubblico
interesse.
L attività in esame dovrebbe essere attuata ai sensi dell’arti­
colo 15 della legge numero 588 e dovrebbe, per risultare efficace,
poter contare, per un lungo periodo e senza interruzioni, su di un
congruo finanziamento annuale.

10) Realizzare complessi organici di opere pubbliche di bonifica.
Gli interventi di interesse generale — compreso il riordino fon­
diario, la selezione, il risanamento del bestiame, etc. — dovrebbero
costituire, di norma, complessi organici (ad es. rete stradale con
elettrodotti, acquedotti, etc. per servire una determinata zona) e solo
eccezionalmente dovrebbero constare di opere singole.
In un caso come nell’altro è tuttavia necessario avere a priori
la certezza che tali opere non corrano il rischio di rimanere, dopo
eseguite, inutilizzate, come purtroppo qualche volta, in passato, è
successo.
Per ciò si dovrebbe far sempre precedere la progettazione del­
l’opera pubblica da un indagine — da affidare al nucleo di assistenza
tecnica territorialmente competente che così potrebbe anche pren­
dere un concreto e tempestivo contatto con gli agricoltori — ten­
dente a raccogliere, preliminarmente ed in quantità soddisfacente,
gli impegni da parte dei privati nei riguardi dell'esecuzione delle com­
plementari opere di miglioramento fondiario di loro competenza e
della futura manutenzione delle stesse opere pubbliche.
Si tratta cioè, in sostanza di realizzare accortamente in modo
concreto ed organico, il piano di trasformazione zonale su cui punta
attualmente la programmazione nazionale.
1) Mettere i privati in condizioni di attuare gradatamente la
trasformazione delle proprie aziende avvalendosi effettivamente delle
provvidenze previste nell'articolo 19 della legge 11 giugno 1962 n. 588.
Per perseguire questo obiettivo è necessario innanzi tutto porre
gli agricoltori ed allevatori della montagna nelle condizioni di poter
ottenere, per l’esecuzione delle migliorie, il contributo nella misura
massima prevista dalla legge (80 per cento della spesa occorrente).
Solo così, cioè concedendo il massimo delle provvidenze previste
dalla legge (come praticato in Calabria) si eviterà l'anacronismo
di riconoscere in pianura per l’esecuzione di una medesima opera
una misura del contributo superiore a quella concessa in montagna.
E però necessario considerare il piano organico di trasforma­
zione aziendale di cui all'articolo 19 della legge n. 588 in modo di­
verso nei dissimili ambienti di pianura e di montagna.
In quest’ultimo dovrebbesi considerare organica qualsiasi tra­
sformazione aziendale che consentisse semplicemente di ottenere un
incremento della produzione lorda vendibile, un aumento del reddito
pro-capite, la convenienza economica dell'investimento per la quota
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