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In questa distinzione di competenza e di materie sta uno
degli elementi che si possono ritenere innovativi di questo di­
segno di legge, il quale peraltro non aspira nè tende a rivolu­
zionare situazioni oggi esistenti, che si considerano valide.
Certo è necessario, e il disegno di legge lo prevede, indivi­
duare in via definitiva e chiara i limiti della montagna elimi­
nando la situazione equivoca oggi esistente.
La ripartizione zonale costituisce un’altra delle idee fonda­
mentali per far sì che la montagna possa recepire gli inter­
venti così come sono previsti secondo una nuova concezione.
L'esaltazione concreta delle autonomie locali, che si estrinseca nella previsione di costituzione della comunità in ogni
zona montana, si manifesta altrettanto indispensabile per dare
concretezza ad un nuovo sistema di intervento dello Stato teso
alla realizzazione di programmi di sviluppo economico e sociale.
In altri termini gli aspetti più profondamente innovativi che
caratterizzano questo disegno di legge ci pare possano così
sintetizzarsi:
1) Le finalità della legge che tende sostanzialmente a valo­
rizzare le zone montane favorendo la partecipazione delle popo­
lazioni allo studio ed alla attuazione di organici e coordinati in­
terventi pubblici e di incentivazione dell’attività privata, la­
sciando ad altre leggi dello Stato gli interventi in materia di si­
stemazione del suolo e di regolazione delle acque.
2) La costituzione, per l’attuazione delle finalità, di un Co­
mitato di Ministri che, presieduto dal Presidente del Consiglio,
riunisca i responsabili dei vari dicasteri interessati alla promozio­
ne dello sviluppo delle zone di montagna, evitandosi così di addos­
sare al Ministero dell’Agricoltura e Foreste compiti che vanno al
di là delle sue competenze istituzionali.
3) La realizzazione di un’effettiva e precisa « carta della
montagna italiana » considerando territori montani quelli già
classificati a tutt’oggi ai sensi della legge 991, articoli 1 e 14.
Nell’ambito della delimitazione dei territori montani è previ­
sta la suddivisione in zone omogenee sotto gli aspetti fisici ed
economico-sociali e si demanda alle Regioni o ai C.R.P.E., in loro
assenza, l’incarico di proporne al Comitato Interministeriale l’ap­
provazione.
4) Si riconosce una funzione nuova e determinante alle Co­
munità montane, da costituirsi in ciascuna delle zone entro le
quali verrà ripartito il territorio nazionale. Per tali funzioni, che
potranno divenire determinanti ai fini dello sviluppo della mon-

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