I I I ì I r In questa distinzione di competenza e di materie sta uno degli elementi che si possono ritenere innovativi di questo di segno di legge, il quale peraltro non aspira nè tende a rivolu zionare situazioni oggi esistenti, che si considerano valide. Certo è necessario, e il disegno di legge lo prevede, indivi duare in via definitiva e chiara i limiti della montagna elimi nando la situazione equivoca oggi esistente. La ripartizione zonale costituisce un’altra delle idee fonda mentali per far sì che la montagna possa recepire gli inter venti così come sono previsti secondo una nuova concezione. L'esaltazione concreta delle autonomie locali, che si estrinseca nella previsione di costituzione della comunità in ogni zona montana, si manifesta altrettanto indispensabile per dare concretezza ad un nuovo sistema di intervento dello Stato teso alla realizzazione di programmi di sviluppo economico e sociale. In altri termini gli aspetti più profondamente innovativi che caratterizzano questo disegno di legge ci pare possano così sintetizzarsi: 1) Le finalità della legge che tende sostanzialmente a valo rizzare le zone montane favorendo la partecipazione delle popo lazioni allo studio ed alla attuazione di organici e coordinati in terventi pubblici e di incentivazione dell’attività privata, la sciando ad altre leggi dello Stato gli interventi in materia di si stemazione del suolo e di regolazione delle acque. 2) La costituzione, per l’attuazione delle finalità, di un Co mitato di Ministri che, presieduto dal Presidente del Consiglio, riunisca i responsabili dei vari dicasteri interessati alla promozio ne dello sviluppo delle zone di montagna, evitandosi così di addos sare al Ministero dell’Agricoltura e Foreste compiti che vanno al di là delle sue competenze istituzionali. 3) La realizzazione di un’effettiva e precisa « carta della montagna italiana » considerando territori montani quelli già classificati a tutt’oggi ai sensi della legge 991, articoli 1 e 14. Nell’ambito della delimitazione dei territori montani è previ sta la suddivisione in zone omogenee sotto gli aspetti fisici ed economico-sociali e si demanda alle Regioni o ai C.R.P.E., in loro assenza, l’incarico di proporne al Comitato Interministeriale l’ap provazione. 4) Si riconosce una funzione nuova e determinante alle Co munità montane, da costituirsi in ciascuna delle zone entro le quali verrà ripartito il territorio nazionale. Per tali funzioni, che potranno divenire determinanti ai fini dello sviluppo della mon- 264