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recenti che, già approvate dal Parlamento, fanno esplicito rife­
rimento all'attività e alla necessità dell'ordinamento regionale per
la loro applicazione. Possiamo ricordare brevemente la legge 641
sull’edilizia scolastica ed universitaria; la legge 1042 sui trasporti
pubblici; la legge 1088 sulle biblioteche e musei; la 615 sui prov­
vedimenti contro l’inquinamento atmosferico; la 1350 inerente le
funicolari aeree e terrestri; la 1090 sugli acquedotti, e così via;
e lo stesso Piano Verde, per venire ad un argomento che interessa
forse più da vicino. Tutta quindi una serie di disposizioni nelle
quali il Parlamento già ha individuato la Regione quale strumento
di operatività, sia per funzioni proprie sia per funzioni dallo
Stato delegate.
Un discorso semplice e piano che abbiamo sentito fare, e
l’abbiamo fatto noi stessi molte volte, dai sostenitori dell’Ente
Regione, consiste nella giustificazione che si dà alla costituzione
del nuovo Ente fondato sulla persuasione di trovare in esso uno
strumento idoneo ad adeguare alle necessità e alle esigenze locali
le leggi dello Stato. Ora, se è vero che vi sono norme legislative
che non possono non essere valide per tutti i cittadini cui esse
si rivolgono, è altrettanto vero, e valido, che talune disposizioni
normative incontrano difficoltà e carenza di applicazione proprio
per la accentuata diversificazione degli ambienti fisici ed economico-sociali del nostro Paese. Basterebbe ricordare a questo pro­
posito la recente legge ponte urbanistica 6 agosto 1967 n. 765,
che ha investito con una serie di norme a carattere nazionale i ter­
ritori montani, creando situazioni di grave e di effettivo disagio
per l’applicazione di disposizioni inadeguate, e soprattutto non
coerenti con la stessa loro impostazione politico-amministrativa.
Non approfondisco questo argomento che del resto è stato ampia­
mente trattato nel convegno dell’anno scorso nella interessante
tavola rotonda, né mi riferisco, perché farei torto alla qualifica­
zione di questa assemblea, a tutto quanto abbiamo in questi anni
detto a proposito di una necessaria diversificazione, pur nell’am­
bito di direttrici comuni, della legislazione in favore dei territori
montani, necessaria ed indispensabile per adeguare la natura ed
il tipo degli interventi alle varie realtà montane del nostro Paese.
Ché, forse, un errore si commette parlando di « Montagna ita­
liana », più proprio essendo dire « montagne » d’Italia, per le dif­
ferenti, a volte assai profonde, caratteristiche ecologiche, postu­
lanti diversi interventi normativi e provvedimenti attuativi.
Sono discorsi che abbiamo portato innanzi per anni, svisce­
randone ogni aspetto, con la pazienza e la tenacia proprie dei mon­
tanari, in una prospettiva di speranza e di attesa che oggi vede
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