S 1 recenti che, già approvate dal Parlamento, fanno esplicito rife rimento all'attività e alla necessità dell'ordinamento regionale per la loro applicazione. Possiamo ricordare brevemente la legge 641 sull’edilizia scolastica ed universitaria; la legge 1042 sui trasporti pubblici; la legge 1088 sulle biblioteche e musei; la 615 sui prov vedimenti contro l’inquinamento atmosferico; la 1350 inerente le funicolari aeree e terrestri; la 1090 sugli acquedotti, e così via; e lo stesso Piano Verde, per venire ad un argomento che interessa forse più da vicino. Tutta quindi una serie di disposizioni nelle quali il Parlamento già ha individuato la Regione quale strumento di operatività, sia per funzioni proprie sia per funzioni dallo Stato delegate. Un discorso semplice e piano che abbiamo sentito fare, e l’abbiamo fatto noi stessi molte volte, dai sostenitori dell’Ente Regione, consiste nella giustificazione che si dà alla costituzione del nuovo Ente fondato sulla persuasione di trovare in esso uno strumento idoneo ad adeguare alle necessità e alle esigenze locali le leggi dello Stato. Ora, se è vero che vi sono norme legislative che non possono non essere valide per tutti i cittadini cui esse si rivolgono, è altrettanto vero, e valido, che talune disposizioni normative incontrano difficoltà e carenza di applicazione proprio per la accentuata diversificazione degli ambienti fisici ed economico-sociali del nostro Paese. Basterebbe ricordare a questo pro posito la recente legge ponte urbanistica 6 agosto 1967 n. 765, che ha investito con una serie di norme a carattere nazionale i ter ritori montani, creando situazioni di grave e di effettivo disagio per l’applicazione di disposizioni inadeguate, e soprattutto non coerenti con la stessa loro impostazione politico-amministrativa. Non approfondisco questo argomento che del resto è stato ampia mente trattato nel convegno dell’anno scorso nella interessante tavola rotonda, né mi riferisco, perché farei torto alla qualifica zione di questa assemblea, a tutto quanto abbiamo in questi anni detto a proposito di una necessaria diversificazione, pur nell’am bito di direttrici comuni, della legislazione in favore dei territori montani, necessaria ed indispensabile per adeguare la natura ed il tipo degli interventi alle varie realtà montane del nostro Paese. Ché, forse, un errore si commette parlando di « Montagna ita liana », più proprio essendo dire « montagne » d’Italia, per le dif ferenti, a volte assai profonde, caratteristiche ecologiche, postu lanti diversi interventi normativi e provvedimenti attuativi. Sono discorsi che abbiamo portato innanzi per anni, svisce randone ogni aspetto, con la pazienza e la tenacia proprie dei mon tanari, in una prospettiva di speranza e di attesa che oggi vede 569