Ove la Comunità Montana non apporti le modifiche necessarie entro 60 giorni dal rinvio, il Consiglio regionale provvede d’ufficio ed approva il piano così modificato. La delibera consiliare di appro vazione del piano è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e un esemplare del piano approvato sarà depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell’ambito del piano. Il piano urbanistico della Comunità ha vigore a tempo indeter minato e può essere modificato, col medesimo procedimento previsto per la sua formazione, quando ricorrano gravi ragioni di interesse pubblico. I i: Art. 19 Misure di salvaguardia del piano urbanistico A decorrere dalla data dell’adozione del piano urbanistico di cui all’art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e fino alla data della deliberazione consiliare di approvazione, il Presidente della Regione, su richiesta della Comunità Montana, può, con provvedimento moti vato da notificare all’interessato, ordinare al Sindaco del Comune interessato di sospendere ogni determinazione sulle domande di li cenza di costruzione, allorché riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato. A richiesta della Comunità, e per il periodo suddetto, il Presi dente della Regione, con provvedimento motivato da notificare al l’interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasforma zione che siano tali da compromettere o rendere onerosa l’attuazione del piano. In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere pro tratte per oltre 6 mesi dalla data di adozione del piano. . Titolo V Art. 20 Controlli Il controllo sugli atti della Comunità Montana è esercitato dalla Sezione decentrata dell’Organo regionale di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In caso di zona omogenea compresa nel territorio di una sola Provincia, è competente la Sezione decentrata istituita in quel Ca poluogo di provincia. In caso di zona omogenea compresa nel territorio di due pro vince è competente la Sezione decentrata nella cui circoscrizione ha sede la Comunità Montana. Il controllo sostitutivo sugli atti della Comunità Montana è eser- y l 813 I: ' ;; I