Ove la Comunità Montana non apporti le modifiche necessarie
entro 60 giorni dal rinvio, il Consiglio regionale provvede d’ufficio
ed approva il piano così modificato. La delibera consiliare di appro­
vazione del piano è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
e un esemplare del piano approvato sarà depositato, a libera visione
del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in
tutto o in parte, nell’ambito del piano.
Il piano urbanistico della Comunità ha vigore a tempo indeter­
minato e può essere modificato, col medesimo procedimento previsto
per la sua formazione, quando ricorrano gravi ragioni di interesse
pubblico.

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Art. 19
Misure di salvaguardia del piano urbanistico

A decorrere dalla data dell’adozione del piano urbanistico di cui
all’art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e fino alla data della
deliberazione consiliare di approvazione, il Presidente della Regione,
su richiesta della Comunità Montana, può, con provvedimento moti­
vato da notificare all’interessato, ordinare al Sindaco del Comune
interessato di sospendere ogni determinazione sulle domande di li­
cenza di costruzione, allorché riconosca che tali domande siano in
contrasto con il piano adottato.
A richiesta della Comunità, e per il periodo suddetto, il Presi­
dente della Regione, con provvedimento motivato da notificare al­
l’interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasforma­
zione che siano tali da compromettere o rendere onerosa l’attuazione
del piano.
In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere pro­
tratte per oltre 6 mesi dalla data di adozione del piano.

.

Titolo V
Art. 20
Controlli
Il controllo sugli atti della Comunità Montana è esercitato dalla
Sezione decentrata dell’Organo regionale di controllo sugli atti delle
Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In caso di zona omogenea compresa nel territorio di una sola
Provincia, è competente la Sezione decentrata istituita in quel Ca­
poluogo di provincia.
In caso di zona omogenea compresa nel territorio di due pro­
vince è competente la Sezione decentrata nella cui circoscrizione
ha sede la Comunità Montana.
Il controllo sostitutivo sugli atti della Comunità Montana è eser-

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