dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173; /) l’assistenza estiva ed invernale in favore di minori; g) l’assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale va rio agli assistibili bisognosi; l’assistenza in natura e l’assistenza sanitaria e farmaceutica, in favore delle categorie assistibili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646; h) gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati, suc cessivamente alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; /) ogni altra funzione amministrativa esercitata dai prefetti e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pub blica, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli. La vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio regionale sono esercitate dall’organo regionale di controllo, previsto dall’art. 130 della Costituzione, e si svolgono con le modalità di cui al capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati nell’art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni». Gli organi della regione sostituiscono gli organi centrali e periferici dello Stato in tutti i casi in cui le disposizioni nella materia di cui all’art. 1 facciano riferimento, circa le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o uffici centrali o periferici dello Stato. L’ammontare complessivo delle riduzioni e soppressioni da apportare allo stato di previsione del Ministero dell’interno e del Ministero del tesoro in conseguenza del trasferimento delle funzioni amministrative e del perso nale è di L. 38.356.700.000. Viene trasferito alle Regioni a statuto ordinario un contingente di personale dello Stato di n. 225 unità. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 10 (Supplemento ord. alla G.U. n. 41 del 14-2-1972) « Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni ammini strative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale ». L’art. 1 stabilisce: « Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento predetto riguarda, tra l’altro, le funzioni amministrative concernenti: d) i corsi di addestramento professionale di cui all’art. 45 della legge 65 ì: