dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell’art.
2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;
/) l’assistenza estiva ed invernale in favore di minori;
g) l’assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale va­
rio agli assistibili bisognosi; l’assistenza in natura e l’assistenza sanitaria e
farmaceutica, in favore delle categorie assistibili, di cui ai decreti legislativi
luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;
h) gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati, suc­
cessivamente alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744,
integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568;
/) ogni altra funzione amministrativa esercitata dai prefetti e dagli
altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pub­
blica, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli.
La vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e sulle altre
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio
regionale sono esercitate dall’organo regionale di controllo, previsto dall’art.
130 della Costituzione, e si svolgono con le modalità di cui al capo terzo
del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati nell’art. 36
della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni».
Gli organi della regione sostituiscono gli organi centrali e periferici dello
Stato in tutti i casi in cui le disposizioni nella materia di cui all’art. 1 facciano
riferimento, circa le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli
organi o uffici centrali o periferici dello Stato.
L’ammontare complessivo delle riduzioni e soppressioni da apportare
allo stato di previsione del Ministero dell’interno e del Ministero del tesoro
in conseguenza del trasferimento delle funzioni amministrative e del perso­
nale è di L. 38.356.700.000.
Viene trasferito alle Regioni a statuto ordinario un contingente di
personale dello Stato di n. 225 unità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972,
n. 10 (Supplemento ord. alla G.U. n. 41 del 14-2-1972)
« Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni ammini­
strative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo
personale ».
L’art. 1 stabilisce:

« Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite, per
il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l’altro, le funzioni amministrative
concernenti:
d) i corsi di addestramento professionale di cui all’art. 45 della legge

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