In questo quadro complessivo va esaminato il ruolo dell’Ente di
Sviluppo, e dei futuri Enti regionali di sviluppo agricolo, cogliendo,
dall’esame comparato delle leggi e dei linguaggi, il senso comune del rin­
novamento in atto, senza attendere che l’indispensabile, futuro coordi­
namento legislativo e l’auspicata ma lenta definizione delle procedure
programmatiche colmino le perduranti lacune e le obiettive discrepanze.
Del resto alcuni essenziali chiarimenti potranno venire dalla iniziati­
va legislativa delle Regioni — che già si profila tempestiva in Toscana e
nel Lazio — sia per quanto riguarda i rapporti delle Comunità Montane
con gli altri Enti operanti nel territorio, sia per quanto riguarda i criteri
di elaborazione dei piani zonali e dei programmi annuali delle Co­
munità Montane.
In tale occasione l’apporto tecnico operativo dell’Ente di Sviluppo
non potrà non trovare armonica saldatura con l’autorità rappresentativa
della Comunità Montana e la funzione politica della Regione.
A nostro sommesso parere, considerata la fisionomia dell’Ente di
sviluppo agricolo (regionale), il coordinamento potrebbe forse instaurarsi
determinando nel modo seguente i compiti dell’Ente:

а) coadiuvare la Comunità Montana nella predisposizione del piano
pluriennale di sviluppo economico-sociale della zona, in ragione della
esperienza acquisita dall’Ente di sviluppo nel settore della programma­
zione agricola in una visione di sviluppo globale e di cui sono concreta
testimonianza i « Primi lineamenti per i Piani zonali di valorizzazione
agraria » già redatti;

б) eseguire, su delega della « Comunità », opere pubbliche infra­
strutturali civili o tecnico-economiche, in ragione delle competenze attri­
buite all’Ente di sviluppo in questo settore;
c) elaborare e conseguentemente attuare « piani zonali » agricoli
che — compito peculiare degli Enti di sviluppo — si collocano come una
derivazione ed una specificazione — sia pure di grande rilievo — dei
piani zonali globali delle Comunità Montane e si esprimono in un pro­
gramma di interventi concertati tra i pubblici poteri e gli operatori agri­
coli; questi « piani zonali » agricoli, essendo proporzionali alle risorse
concretamente rese disponibili, presentano natura affine per questo aspet­
to e andranno correlati ai programmi-stralcio annuali delle Comunità
Montane.
Questa stretta interdipendenza funzionale qualifica l’Ente di svi­
luppo — oltreché come strumento tecnico-operativo per l’attuazione della
politica agricola regionale — come additivo delle Comunità Montane
per una azione programmata di organizzazione e sviluppo della montagna.
Per questo, a noi pare, le rappresentanza locali dell’Ente di svi-

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