In questo quadro complessivo va esaminato il ruolo dell’Ente di Sviluppo, e dei futuri Enti regionali di sviluppo agricolo, cogliendo, dall’esame comparato delle leggi e dei linguaggi, il senso comune del rin novamento in atto, senza attendere che l’indispensabile, futuro coordi namento legislativo e l’auspicata ma lenta definizione delle procedure programmatiche colmino le perduranti lacune e le obiettive discrepanze. Del resto alcuni essenziali chiarimenti potranno venire dalla iniziati va legislativa delle Regioni — che già si profila tempestiva in Toscana e nel Lazio — sia per quanto riguarda i rapporti delle Comunità Montane con gli altri Enti operanti nel territorio, sia per quanto riguarda i criteri di elaborazione dei piani zonali e dei programmi annuali delle Co munità Montane. In tale occasione l’apporto tecnico operativo dell’Ente di Sviluppo non potrà non trovare armonica saldatura con l’autorità rappresentativa della Comunità Montana e la funzione politica della Regione. A nostro sommesso parere, considerata la fisionomia dell’Ente di sviluppo agricolo (regionale), il coordinamento potrebbe forse instaurarsi determinando nel modo seguente i compiti dell’Ente: а) coadiuvare la Comunità Montana nella predisposizione del piano pluriennale di sviluppo economico-sociale della zona, in ragione della esperienza acquisita dall’Ente di sviluppo nel settore della programma zione agricola in una visione di sviluppo globale e di cui sono concreta testimonianza i « Primi lineamenti per i Piani zonali di valorizzazione agraria » già redatti; б) eseguire, su delega della « Comunità », opere pubbliche infra strutturali civili o tecnico-economiche, in ragione delle competenze attri buite all’Ente di sviluppo in questo settore; c) elaborare e conseguentemente attuare « piani zonali » agricoli che — compito peculiare degli Enti di sviluppo — si collocano come una derivazione ed una specificazione — sia pure di grande rilievo — dei piani zonali globali delle Comunità Montane e si esprimono in un pro gramma di interventi concertati tra i pubblici poteri e gli operatori agri coli; questi « piani zonali » agricoli, essendo proporzionali alle risorse concretamente rese disponibili, presentano natura affine per questo aspet to e andranno correlati ai programmi-stralcio annuali delle Comunità Montane. Questa stretta interdipendenza funzionale qualifica l’Ente di svi luppo — oltreché come strumento tecnico-operativo per l’attuazione della politica agricola regionale — come additivo delle Comunità Montane per una azione programmata di organizzazione e sviluppo della montagna. Per questo, a noi pare, le rappresentanza locali dell’Ente di svi- 24