tanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento stati co e di risanamento igienico; c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell’area di pro prietà. Art. 5 ( Determinazione degli oneri di urbanizzazione) L’incidenza degli oneri di urbanizza zione primaria e secondaria, previsti dall’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847. modificato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971. n. 865. nonché dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente articolo 3. con de liberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parimetriche che la re gione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione: a) all’ampiezza e all’andamento de mografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni: c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi indero gabili fissati in applicazione dell’articolo 41 -quinquies. penultimo e ultimo com ma. della legge 17 agosto 1942. n. 1150. e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali. Fino all’approvazione delle tabelle di cui al precedente comma, i comuni con tinuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione delia legge 6 ago sto 1967. n. 765. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parimetriche da parte della re gione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle ta belle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consi glio comunale. Art. 6 ( Determinazione del costo di costruzione) li costo di costruzione di cui al prece dente articolo 3 per i nuovi edifici è de terminato annualmente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sulla base del costo dell’edilizia agevolata di cui al l’articolo 8. terzo comma, del decre to-legge 6 settembre 1965, n. 1022. con vertito, con modificazioni, nella legge 1“ novembre 1965. n. 1179. Con lo stesso provvedimento sono identificate classi di edifici con caratteri stiche tipologiche superiori a quelle con siderate dalla citata legge per le quali sono determinate maggiorazioni del det to costo di costruzione non superiore al 50 percento. 24 Il contributo afferente alla concessio ne comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, quota che viene determinata dalla regione in fun zione delle caratteristiche e delle tipolo gie delle costruzioni e della loro destina zione e ubicazione. Nella prima applicazione della pre sente legge il decreto di cui al primo e secondo comma deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Nel caso di interventi su edifici esi stenti il costo di costruzione è determi nato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione. Art. 7 (Edilizia convenzionata) Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui al precedente articolo 3 è ridotto alla sola quota di cui all’arti colo 5 qualora il concessionario si impe gni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal suc cessivo articolo 8. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'inte ressato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'ese cuzione delle opere medesime. Fino all’approvazione da parte della regione della convenzione-tipo, le con venzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato dal consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al successivo articolo 8. Può tener luogo della convenzione un alto unilaterale d’obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzio ne-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire di rettamente le opere stesse. La convenzione o l’atto d’obbligo uni laterale sono trascritti nei registri Immo biliari a cura del comune e a spese del concessionario. Art. 8 ( Convenzione-tipo) Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente articolo 7, la regione approva una convenzione-tipo, conia quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, de finiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a: a) l’indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle ope re di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la proget tazione e degli oneri di preammorta mento e di finanziamento; c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore de sunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) la durata di validità della conven zione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni. La regione stabilisce criteri e parame tri per la determinazione del coso delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del precedente articolo 6. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il conces sionario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia deter minato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. I prezzi di cessione ed i canoni di lo cazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali 1STAT dei costi di costru zione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. Ogni pattuizione stipulata in violazio ne dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente. Art. 9 (Cessione gratuita) Il contributo di cui al precedente arti colo 3 non è dovuto: a) per le opere da realizzare nelle zo ne agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153: b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristruttu razione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e muta mento della^estinazione d’uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione; c) per gli interventi di manutenzione