tanto opere di restauro e di risanamento
conservativo, di manutenzione ordinaria
o straordinaria, di consolidamento stati­
co e di risanamento igienico;
c) le superfici coperte degli edifici o
dei complessi produttivi non possono
superare un decimo dell’area di pro­
prietà.

Art. 5
( Determinazione degli oneri
di urbanizzazione)
L’incidenza degli oneri di urbanizza­
zione primaria e secondaria, previsti
dall’articolo 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847. modificato dall’articolo 44
della legge 22 ottobre 1971. n. 865.
nonché dalle leggi regionali, è stabilita,
ai fini del precedente articolo 3. con de­
liberazione del consiglio comunale in
base alle tabelle parimetriche che la re­
gione definisce, entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, per classi di comuni in relazione:
a) all’ampiezza e all’andamento de­
mografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei
comuni:
c) alle destinazioni di zona previste
negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi indero­
gabili fissati in applicazione dell’articolo
41 -quinquies. penultimo e ultimo com­
ma. della legge 17 agosto 1942. n. 1150. e
successive modifiche e integrazioni,
nonché delle leggi regionali.
Fino all’approvazione delle tabelle di
cui al precedente comma, i comuni con­
tinuano ad applicare le disposizioni
adottate in attuazione delia legge 6 ago­
sto 1967. n. 765.
Nel caso di mancata definizione delle
tabelle parimetriche da parte della re­
gione entro il termine stabilito nel primo
comma e fino alla definizione delle ta­
belle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consi­
glio comunale.

Art. 6
( Determinazione del costo di costruzione)
li costo di costruzione di cui al prece­
dente articolo 3 per i nuovi edifici è de­
terminato annualmente, con decreto del
Ministro per i lavori pubblici, sulla base
del costo dell’edilizia agevolata di cui al­
l’articolo 8. terzo comma, del decre­
to-legge 6 settembre 1965, n. 1022. con­
vertito, con modificazioni, nella legge 1“
novembre 1965. n. 1179.
Con lo stesso provvedimento sono
identificate classi di edifici con caratteri­
stiche tipologiche superiori a quelle con­
siderate dalla citata legge per le quali
sono determinate maggiorazioni del det­
to costo di costruzione non superiore al
50 percento.
24

Il contributo afferente alla concessio­
ne comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 al 20 per cento, quota che
viene determinata dalla regione in fun­
zione delle caratteristiche e delle tipolo­
gie delle costruzioni e della loro destina­
zione e ubicazione.
Nella prima applicazione della pre­
sente legge il decreto di cui al primo e
secondo comma deve essere emanato
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge medesima.
Nel caso di interventi su edifici esi­
stenti il costo di costruzione è determi­
nato in relazione al costo degli interventi
stessi così come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere
la concessione.

Art. 7
(Edilizia convenzionata)
Per gli interventi di edilizia abitativa,
ivi compresi quelli sugli edifici esistenti,
il contributo di cui al precedente articolo
3 è ridotto alla sola quota di cui all’arti­
colo 5 qualora il concessionario si impe­
gni, a mezzo di una convenzione con il
comune, ad applicare prezzi di vendita e
canoni di locazione determinati ai sensi
della convenzione-tipo prevista dal suc­
cessivo articolo 8.
Nella convenzione può essere prevista
la diretta esecuzione da parte dell'inte­
ressato delle opere di urbanizzazione, in
luogo del pagamento della quota di cui al
comma precedente; in tal caso debbono
essere descritte le opere da eseguire e
precisati i termini e le garanzie per l'ese­
cuzione delle opere medesime.
Fino all’approvazione da parte della
regione della convenzione-tipo, le con­
venzioni previste dal presente articolo
sono stipulate in conformità ad uno
schema di convenzione-tipo, deliberato
dal consiglio comunale, contenente gli
elementi di cui al successivo articolo 8.
Può tener luogo della convenzione un
alto unilaterale d’obbligo con il quale il
concessionario si impegna ad osservare
le condizioni stabilite nella convenzio­
ne-tipo ed a corrispondere nel termine
stabilito la quota relativa alle opere di
urbanizzazione ovvero ad eseguire di­
rettamente le opere stesse.
La convenzione o l’atto d’obbligo uni­
laterale sono trascritti nei registri Immo­
biliari a cura del comune e a spese del
concessionario.
Art. 8

( Convenzione-tipo)

Ai fini della concessione relativa agli
interventi di edilizia abitativa di cui al
precedente articolo 7, la regione approva
una convenzione-tipo, conia quale sono
stabiliti i criteri nonché i parametri, de­
finiti con meccanismi tabellari per classi

di comuni, ai quali debbono uniformarsi
le convenzioni comunali nonché gli atti
di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l’indicazione delle caratteristiche
tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di
cessione degli alloggi, sulla base del costo
delle aree, così come definito dal comma
successivo, della costruzione e delle ope­
re di urbanizzazione, nonché delle spese
generali, comprese quelle per la proget­
tazione e degli oneri di preammorta­
mento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di
locazione in percentuale del valore de­
sunto dai prezzi fissati per la cessione
degli alloggi;
d) la durata di validità della conven­
zione non superiore a 30 e non inferiore a
20 anni.
La regione stabilisce criteri e parame­
tri per la determinazione del coso delle
aree, in misura tale che la sua incidenza
non superi il 20 per cento del costo di
costruzione come definito ai sensi del
precedente articolo 6.
Per un periodo di 10 anni dall'entrata
in vigore della presente legge il conces­
sionario può chiedere che il costo delle
aree, ai fini della convenzione, sia deter­
minato in misura pari al valore definito
in occasione di trasferimenti di proprietà
avvenuti nel quinquennio anteriore alla
data della convenzione.
I prezzi di cessione ed i canoni di lo­
cazione determinati nelle convenzioni ai
sensi del primo comma sono suscettibili
di periodiche variazioni con frequenza
non inferiore al biennio, in relazione agli
indici ufficiali 1STAT dei costi di costru­
zione intervenuti dopo la stipula delle
convenzioni medesime.
Ogni pattuizione stipulata in violazio­
ne dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione è nulla per la parte eccedente.
Art. 9

(Cessione gratuita)

Il contributo di cui al precedente arti­
colo 3 non è dovuto:
a) per le opere da realizzare nelle zo­
ne agricole, ivi comprese le residenze, in
funzione della conduzione del fondo e
delle esigenze dell’imprenditore agricolo
a titolo principale, ai sensi dell’articolo
12 della legge 9 maggio 1975, n. 153:
b) per gli interventi di restauro, di
risanamento conservativo e di ristruttu­
razione che non comportino aumento
delle superfici utili di calpestio e muta­
mento della^estinazione d’uso, quando
il concessionario si impegni, mediante
convenzione o atto d’obbligo unilaterale,
a praticare prezzi di vendita e canoni di
locazione degli alloggi concordati con il
comune ed a concorrere negli oneri di
urbanizzazione;
c) per gli interventi di manutenzione