5. Nella prima parte del par. 1 delle proposte, si prospetta la delega generale alle regioni di tutte le funzioni concernenti la tutela, la disciplina e l’utilizzazione delle risorse idriche. L'opportunità della delega, in luogo del trasferimento, non dipende soltanto da considerazioni di origine for male, quale ad esempio la constatazione che la voce acque è assente nel l’elencazione dell’art. 117 Cost. o che il demanio idrico non può essere che statale, secondo l’idea che la tradizione ci ha tramandato. Il fatto è che la stretta connessione fra la maggior parte degli usi a cui le acque possono essere destinate e le competenze delle regioni presuppone che una scelta fra le destinazioni di uso astrattamente e tecnicamente realizzabili sia stata già compiuta. Perciò un trasferimento puro e semplice delle funzioni concernenti l’utilizzazione delle risorse idriche in primo luogo avrebbe obbligato a selezionare le funzioni trasferite, escludendo quelle di compe tenza statale, come la navigazione e la produzione di energia idroelettrica (che però in nessun caso sarebbe stata compromessa, data la preferenza accordata all'ENEL in sede di rilascio di nuove concessioni e di rinnovo di quelle già esistenti). Ma, soprattutto, il trasferimento delle funzioni avrebbe favorito l’idea secondo cui, sostituito il preesistente demanio idrico statale con tanti demani regionali, ogni regione avrebbe potuto de terminare l’uso delle risorse idriche più conveniente alle esigenze, interessi e bisogni del corpo sociale e del territorio di rispettiva pertinenza. Il signi ficato di ciò sarebbe stato evidente: salvo i limiti imposti da leggi statali, nel nostro ordinamento si sarebbe avuto il riconoscimento di un grado massimo di autonomia regionale nell'uso delle risorse idriche e, essendoci regioni più favorite e regioni meno favorite dalla natura, ogni regione avrebbe potuto programmare la propria ricchezza o la propria povertà. Essenzialmente per questa ragione è sembrato opportuno seguire la via della delega, invece di quella del trasferimento. D’altra parte, la delega consente egualmente un decentramento delle funzioni e l'esercizio di un grado abbastanza elevato di autonomia nell'ambito delle destinazioni d’uso connesse alle competenze regionali e, in generale, nella determinazione delle modalità di utilizzazione. In altre parole, il decentramento attuato in questa forma assicura la possibilità di coordinare a livello regionale l’uti lizzazione delle risorse idriche e le modalità di utilizzazione con l’esercizio delle funzioni concernenti altre materie, quali, ad esempio, l’urbanistica, l’agricoltura, la pesca, la bonifica. Nello stesso tempo, però, si elimina ogni dubbio sul fatto che la distribuzione delle risorse idriche fra le regioni — la quale è il presupposto e il complemento necessario della destinazione e quindi appartiene ai compiti primari dello Stato in materia — sia fon data sulla loro mera esistenza in un determinato territorio e si subordina l’esercizio delle funzioni relative alla loro utilizzazione a direttive che isti tuzionalmente tengano conto delle esigenze di tutta la collettività, non solo di quella residente nel territorio di una regione. Naturalmente, l’eser cizio delle funzioni delegate è subordinato anche alla programmazione nazionale, in particolare alla programmazione dell’economia idrica, se e quando vi sarà. 6. La seconda parte del par. 1 delle proposte contiene un elenco, da ritenere naturalmente non tassativo, delle funzioni da delegare. La delega di ciascuna delle funzioni o di ciascun gruppo di funzioni considerati nell’elenco risponde alle ragioni qui appresso indicate: a) la delega delle funzioni concernenti la classificazione delle risorse 35 (163)