5. Nella prima parte del par. 1 delle proposte, si prospetta la delega
generale alle regioni di tutte le funzioni concernenti la tutela, la disciplina
e l’utilizzazione delle risorse idriche. L'opportunità della delega, in luogo
del trasferimento, non dipende soltanto da considerazioni di origine for­
male, quale ad esempio la constatazione che la voce acque è assente nel­
l’elencazione dell’art. 117 Cost. o che il demanio idrico non può essere che
statale, secondo l’idea che la tradizione ci ha tramandato. Il fatto è che la
stretta connessione fra la maggior parte degli usi a cui le acque possono
essere destinate e le competenze delle regioni presuppone che una scelta
fra le destinazioni di uso astrattamente e tecnicamente realizzabili sia
stata già compiuta. Perciò un trasferimento puro e semplice delle funzioni
concernenti l’utilizzazione delle risorse idriche in primo luogo avrebbe
obbligato a selezionare le funzioni trasferite, escludendo quelle di compe­
tenza statale, come la navigazione e la produzione di energia idroelettrica
(che però in nessun caso sarebbe stata compromessa, data la preferenza
accordata all'ENEL in sede di rilascio di nuove concessioni e di rinnovo
di quelle già esistenti). Ma, soprattutto, il trasferimento delle funzioni
avrebbe favorito l’idea secondo cui, sostituito il preesistente demanio
idrico statale con tanti demani regionali, ogni regione avrebbe potuto de­
terminare l’uso delle risorse idriche più conveniente alle esigenze, interessi
e bisogni del corpo sociale e del territorio di rispettiva pertinenza. Il signi­
ficato di ciò sarebbe stato evidente: salvo i limiti imposti da leggi statali,
nel nostro ordinamento si sarebbe avuto il riconoscimento di un grado
massimo di autonomia regionale nell'uso delle risorse idriche e, essendoci
regioni più favorite e regioni meno favorite dalla natura, ogni regione
avrebbe potuto programmare la propria ricchezza o la propria povertà.
Essenzialmente per questa ragione è sembrato opportuno seguire la via
della delega, invece di quella del trasferimento. D’altra parte, la delega
consente egualmente un decentramento delle funzioni e l'esercizio di un
grado abbastanza elevato di autonomia nell'ambito delle destinazioni d’uso
connesse alle competenze regionali e, in generale, nella determinazione
delle modalità di utilizzazione. In altre parole, il decentramento attuato in
questa forma assicura la possibilità di coordinare a livello regionale l’uti­
lizzazione delle risorse idriche e le modalità di utilizzazione con l’esercizio
delle funzioni concernenti altre materie, quali, ad esempio, l’urbanistica,
l’agricoltura, la pesca, la bonifica. Nello stesso tempo, però, si elimina ogni
dubbio sul fatto che la distribuzione delle risorse idriche fra le regioni
— la quale è il presupposto e il complemento necessario della destinazione
e quindi appartiene ai compiti primari dello Stato in materia — sia fon­
data sulla loro mera esistenza in un determinato territorio e si subordina
l’esercizio delle funzioni relative alla loro utilizzazione a direttive che isti­
tuzionalmente tengano conto delle esigenze di tutta la collettività, non
solo di quella residente nel territorio di una regione. Naturalmente, l’eser­
cizio delle funzioni delegate è subordinato anche alla programmazione
nazionale, in particolare alla programmazione dell’economia idrica, se e
quando vi sarà.
6. La seconda parte del par. 1 delle proposte contiene un elenco, da
ritenere naturalmente non tassativo, delle funzioni da delegare.
La delega di ciascuna delle funzioni o di ciascun gruppo di funzioni
considerati nell’elenco risponde alle ragioni qui appresso indicate:
a) la delega delle funzioni concernenti la classificazione delle risorse
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