In via di principio sarebbe stato auspicabile che la Regione
istituisse i comprensori limitatamente al territorio non montano,
dando per acquisito che per quest’ultimo la Comunità Montana
può e deve assolvere a tutte le funzioni programmatone chiara­
mente riconosciute dalla legge. Purtroppo questo non è stato
possibile per la particolare conformazione di alcune zone mon­
tane che comprendono solo parte di comuni o in altri casi sono
totalmente gravitanti sulla città o comunque non costituiscono
una zona veramente omogenea e tale da consentire « l'elabora­
zione e l’attuazione della programmazione sovracomunale » sta­
bilita dall’art. 3 della stessa legge 1102.
Queste esigenze hanno spinto le due regioni che hanno finora
approvato la legge sui comprensori a stabilire una normativa che
sostanzialmente rispetta la pienezza di funzioni programmatorie
proprie delle Comunità Montane, nel caso in cui la zona montana
— precedentemente individuata dalla legge regionale istitutiva
delle Comunità — rappresenti un comprensorio sufficientemente
ampio ed omogeneo.
In tali casi, che in Emilia interessano 4 Comunità Montane
su 14, e in Lombardia interessano quasi tutte le 28 Comunità,
la Comunità Montana sostituisce a tutti gli effetti gli organismi
comprensoriali e ne assume le funzioni, anche per quelle porzioni
di comuni classificati solo parzialmente montani.
Questa norma (art. 14 legge Emilia e art. 12 legge Lombardia)
è completata dalla prescrizione che « i piani di sviluppo econo­
mico e sociale della Comunità Montana sostituiscono a tutti gli
effetti i piani comprensoriali di sviluppo economico e sociale ».
In materia urbanistica la legge dell’Emilia chiarisce la norma
dell’art. 7 della legge 1102, nonché una norma della legge regionale
istitutiva delle Comunità Montane e stabilisce che « il piano ter­
ritoriale di coordinamento sostituisce il piano urbanistico sud­
detto ». La stessa norma è contenuta nella legge regionale lom­
barda sull'urbanistica approvata contemporaneamente alla legge
sui comprensori (10).
Nel caso di due o più Comunità Montane incluse in un com­
prensorio senza che i relativi ambiti territoriali coincidano — per

(10) «Le Comunità Montane per il loro territorio adottano ai sensi
dell’art. 8 della legge regionale 6 aprile 1973, n. 23, un piano urbanistico
avente natura, contenuti ed effetti di cui agli artt. 8, 10 e 12 della presente
legge» (art. 9, legge 15 aprile 1975, n. 51).

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