In via di principio sarebbe stato auspicabile che la Regione istituisse i comprensori limitatamente al territorio non montano, dando per acquisito che per quest’ultimo la Comunità Montana può e deve assolvere a tutte le funzioni programmatone chiara mente riconosciute dalla legge. Purtroppo questo non è stato possibile per la particolare conformazione di alcune zone mon tane che comprendono solo parte di comuni o in altri casi sono totalmente gravitanti sulla città o comunque non costituiscono una zona veramente omogenea e tale da consentire « l'elabora zione e l’attuazione della programmazione sovracomunale » sta bilita dall’art. 3 della stessa legge 1102. Queste esigenze hanno spinto le due regioni che hanno finora approvato la legge sui comprensori a stabilire una normativa che sostanzialmente rispetta la pienezza di funzioni programmatorie proprie delle Comunità Montane, nel caso in cui la zona montana — precedentemente individuata dalla legge regionale istitutiva delle Comunità — rappresenti un comprensorio sufficientemente ampio ed omogeneo. In tali casi, che in Emilia interessano 4 Comunità Montane su 14, e in Lombardia interessano quasi tutte le 28 Comunità, la Comunità Montana sostituisce a tutti gli effetti gli organismi comprensoriali e ne assume le funzioni, anche per quelle porzioni di comuni classificati solo parzialmente montani. Questa norma (art. 14 legge Emilia e art. 12 legge Lombardia) è completata dalla prescrizione che « i piani di sviluppo econo mico e sociale della Comunità Montana sostituiscono a tutti gli effetti i piani comprensoriali di sviluppo economico e sociale ». In materia urbanistica la legge dell’Emilia chiarisce la norma dell’art. 7 della legge 1102, nonché una norma della legge regionale istitutiva delle Comunità Montane e stabilisce che « il piano ter ritoriale di coordinamento sostituisce il piano urbanistico sud detto ». La stessa norma è contenuta nella legge regionale lom barda sull'urbanistica approvata contemporaneamente alla legge sui comprensori (10). Nel caso di due o più Comunità Montane incluse in un com prensorio senza che i relativi ambiti territoriali coincidano — per (10) «Le Comunità Montane per il loro territorio adottano ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 6 aprile 1973, n. 23, un piano urbanistico avente natura, contenuti ed effetti di cui agli artt. 8, 10 e 12 della presente legge» (art. 9, legge 15 aprile 1975, n. 51). 176