buio per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involon­
taria.
Art. 4

La gestione speciale per gli operai dell’edilizia, istituita a norma
dell’art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 77, terrei una contabilità sepa­
rata per le operazioni derivanti dalla applicazione della presente legge.
Art. 5

La misura del contributo di cui all’art. 3 potrei essere modificata
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, in modo da fare corrispondere il gettito elei contributi al costo
complessivo delle prestazioni, risultante dalla contabilità di cui al­
l’art. 4.
Qualora le risultanze della contabilità eli cui all’art. 4 evidenzino
un disavanzo, il decreto del Presidente della Repubblica modificherà
la misura del contributo con effetto dall’esercizio dell'anno successivo
a quello di approvazione dei bilanci dell’istituto nazionale della pre­
videnza sociale.
Art. 6

Per l'esame delle questioni relative all'applicazione della presente
legge, sono chiamati a partecipare alla Commissione centrale di cui
all’art. 5 della legge 3 febbraio 1963 n. 77, due rappresentanti dei da­
tori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori delle categorie inte­
ressate.
Art. 7
La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1973.

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