buio per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involon taria. Art. 4 La gestione speciale per gli operai dell’edilizia, istituita a norma dell’art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 77, terrei una contabilità sepa rata per le operazioni derivanti dalla applicazione della presente legge. Art. 5 La misura del contributo di cui all’art. 3 potrei essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in modo da fare corrispondere il gettito elei contributi al costo complessivo delle prestazioni, risultante dalla contabilità di cui al l’art. 4. Qualora le risultanze della contabilità eli cui all’art. 4 evidenzino un disavanzo, il decreto del Presidente della Repubblica modificherà la misura del contributo con effetto dall’esercizio dell'anno successivo a quello di approvazione dei bilanci dell’istituto nazionale della pre videnza sociale. Art. 6 Per l'esame delle questioni relative all'applicazione della presente legge, sono chiamati a partecipare alla Commissione centrale di cui all’art. 5 della legge 3 febbraio 1963 n. 77, due rappresentanti dei da tori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori delle categorie inte ressate. Art. 7 La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1973. 203