La mozione finale La II Assemblea nazionale dell’UNCEM, riunita a Torino il 17 e 18 febbraio 1978, nel 25" anniversario della costituzione dell’Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani, per dibattere il tema «La Comunità montana nella riforma dell’ordinamento degli Enti lo cali», UDITE la relazione generale del Presidente dr. Edoardo Martinengo e il dibattito alla tavola rotonda con la partecipazione dei rappresentanti dei 6 Partiti dell’accordo programmatico, DOPO ampio e approfondito dibattito esprime le seguenti valutazioni conclusive, sulle quali impegna il Consiglio nazionale e auspica il convergente impegno delle forze politiche che a livello nazionale e regionale: 1) la costituzione dello Stato delle autonomie inteso come modello di governo e di amministrazione pubblica aderente ai principi costituzionali e ai bisogni del Paese — tanto più considerato l’attuale momento di grave crisi economica — sollecitata dai primi adempimenti attuativi della legge 382, deve essere perseguita con urgenza, co raggio e linearità mediante l’approvazione della indiffe ribile nuova legge-quadro sulle autonomie locali e di una conseguente e coerente legge sulla finanza pubblica. In tale prospettiva deve trovare specifica collocazione la Comunità montana istituita dalla legge 1102/71 la quale conserva la sua peculiare caratteristica di strumento programmatorio ed operativo per affrontare e risolvere gli specifici problemi dei territori montani secondo le indicazioni deH’art. 44 della Costituzione e i fondamen tali principi finalistici specificati dalla stessa legge 1102: 2) l’individuazione di un Ente intermedio che superi l’attuale Provincia deve essere perseguita, anche tenendo conto dell’esperienza maturata con l’attività delle Co munità montane, per soddisfare la necessità di una struttura intermedia tra il Comune e la Regione per area vasta. Tale struttura non deve sostituirsi o annullare la naturale articolazione di forme istituzionali differenziate e di collaborazione stabile tra i Comuni per l’assolvi mento delle funzioni legate alla soddisfazione dei bisogni primari dei cittadini che. per la loro attuazione, necessi tano di una adeguata dimensione territoriale ed econo mica; 3) la conferma nel nuovo ordinamento delle autono mie locali del ruolo riconosciuto alla Comunità montana dalla legge 1102, sia per assolvere a funzioni proprie assegnate e da assegnare alla Comunità come la sede istituzionale per soddisfare e assicurare un suo sviluppo economico e sociale, sia per adempiere le funzioni dele gate dai Comuni e sostitutive di quelle che per altre aree sono normalmente assolte da Comuni singoli o associati. La Comunità montana dovrà anche assumere ulteriori funzioni delegabili dalle Regioni e la gestione dei servizi socio-sanitari e di assistenza scolastica indicati dal DPR 616/77 poiché l’area della Comunità montana — salvo i limitati casi di necessaria revisione dell’attuale delimita zione zonale — è ritenuta area ottimale per la soddisfa zione di tali servizi; 4) il piano di sviluppo economico e sociale e il piano urbanistico della Comunità montana assumono pertanto la funzione di concorrere alla programmazione dello sviluppo economico-sociale e alla pianificazione territo riale della Regione poiché vanno assunti nei corrispon denti piani dell’Ente intermedio garantendo cosi il con corso della Comunità montana alla formazione delle scelte e delle decisioni della programmazione a livello intermedio coinvolgendo in un’azione coordinata e de mocraticamente attuata l’opera dei Comuni montani; 5) in attesa dell’approvazione della nuova legge sulle autonomie locali e della conseguente legge finanziaria, si ritiene assolutamente indispensabile assicurare la conti nuità all’azione delle Comunità montane attraverso l’immediata approvazione del rifinanziamento della legge 1102 — così da garantire a tutte le Comunità montanè la redazione del bilancio di previsione per il 1978 — secondo le proposte formulate dal comitato ri stretto della Commissione Agricoltura della Camera per un fondo totale di 500 miliardi ad assegnare alle Comu nità montane per il periodo 1978-1981 ; 6) si sollecitano le Regioni che non l’abbiano ancora fatto ad erogare le quote residue dei finanziamenti statali assegnati fino al 1977 per le Comunità montane per l’attuazione dei programmi di intervento nonché ad ap plicare le Direttive Comunitarie per l’agricoltura e la montagna. L’Assemblea nazionale deH'UNCEM. prendendo atto del disegno di legge in discussione al Consiglio re gionale della Sardegna per la costituzione delle Comu nità montane ne auspica la immediata approvazione a completamento dell’assetto istituzionale da tempo at tuato in tutte le altre Regioni. Preso atto dell'azione finora svolta dalle Comunità montane, pur nelle difficoltà di ogni genere che si sono dovute superare per la loro costituzione e la redazione dei piani e programmi di sviluppo economico sociale, esorta tutte le Comunità montane d’Italia a continuare ad operare con tempestività ed efficacia per assicurare alle popolazioni montane migliori condizioni di vita e di lavoro. L’Assemblea nazionale dell’UNCEM ringrazia il Presidente del Consiglio on. Andreotti per il messaggio inviato. Chiede che nel programma di Governo sia esplicitamente confermato il ruolo riconosciuto dalla legge 1102 alle Comunità montane nel quadro della ri forma delle autonomie locali e inoltre che siano affron tati i problemi tuttora aperti per i territori montani (di fesa del suolo, incentivi e infrastrutture per lo sviluppo economico-sociale delle aree interne), la cui soluzione — come è stato più volte rilevato — è stranamente legata all’ordinato ed equilibrato sviluppo dell’intero Paese. L’Assemblea delega la Giunta Esecutiva dell’UNCEM ad illustrare alle Segreterie nazionali dei Partiti e ai Gruppi parlamentari il contenuto della presente mozio ne. Proposia dalla Commissione composta dai signori: on. Gabriele Sboarina (DC). sen. Donato Scutari (PCI), prof. Pietro Aloisi (PSl). avv. Ferdinando Pacchiano (PSDI), dr. Michele Conti (PRl). rag. An gelo Santori (PLI). dr. Ferdinand Willeit (SVP) e votata all'unanimità con 1 solo astenuto sul punto 3). 17