stessi contributi in base al citato decreto — sulla cui legittimità si avanzano seri dubbi —, sono ritenuti dovuti integralmente dal 1972 al 1977 nonostante la sentenza della Cassazione che nel luglio 1977 ha ritenuto applica bile all’intero territorio montano, a norma dell’art. 12 della legge 1102 sulle Comunità montane, la esenzione totale dei contributi suddetti. Nessuna transazione è stata accolta dal Governo. Nemmeno l’emendamento del Presidente dei deputati DC on. Piccoli che, per venire incontro alle esigenze del Tesoro, aveva proposto dal 1" gennaio 1978 il contributo pari al 20% per tutto il territorio montano, è stato accolto. Sarebbe stata compiuta un’altra ingiustizia poiché le aziende ubicate sopra i 700 metri s/m non pagano con tributi dal 195^! L’on. Bambi, dello stesso gruppo DC, aveva proposto una norma interpretativa dell’art. 12 della legge 1102 per stabilire che i contributi unificati in agricoltura «non sono dovuti dal 1° gennaio 1977» (o in subordine dal 1" gennaio 1978, con concessione di sgra vio di pari importo dei ruoli di competenza dei contributi 1977). Tale proposta è risultata preclusa dopo che l’as semblea aveva approvato il ripristino degli articoli 7 e 8 del decreto governativo e il proponente l'ha trasformata in ordine del giorno, approvato dalla Camera, per impe gnare il Governo «a provvedere con organico strumento legislativo alla esenzione dei contributi agricoli unificati nei territori classificati montani». L’on. Terraroli, del gruppo PCI, relatore alla Com missione Agricoltura della legge di rifinanziamento delle Comunità montane (che contiene, come ho ricordato, l’esatta interpretazione dell’art. 12 della legge 1102), ha ribadito che l’art. 7 del decreto, ora ripristinato, «non risolve comunque il contenzioso sorto a seguito della nota sentenza della Cassazione» ed ha preannunciato l’astensione del suo gruppo sulla richiesta di ripristino del Governo e voto contrario sulla proposta dell’on. Pic coli. L’on. Riz dell’Alto Adige (SVP) ha dichiarato di vo tare contro la richiesta del Governo lamentando la mancanza di comprensione dei problemi delle zone 20 montane. Il Senato ha a sua volta ratificato il decreto legge, a poche ore dalla scadenza del termine costituzio nale di 60 giorni, oltre il quale il decreto sarebbe deca duto. I termini finanziari I termini finanziari del problema non sono ufficial mente noti. Ritengo di poter affermare che le aziende agricole interessate all’esenzione dei contributi per l’art. 12 della legge 1102 siano 65.000 e che il gettito di tali contributi sia intorno ai 25 miliardi annui per i comuni totalmente montani (8.000.000 di giornate lavorative per L. 3.000) mentre per i comuni parzialmente montani il gettito può essere stimato in altri 5-6 miliardi. Le preoccupazioni dei sindacati bracciantili, se pure devono essere attentamente considerate, non sono tali a mio avviso da rimettere in discussione l’applicazione di una norma legislativa che, sia pure a 20 anni di distanza, aveva cercato di sanare una norma (l’art. 8 della legge 991) che era chiaramente incostituzionale perché stabili va un trattamento diverso per le aziende agricole presenti sui territori classificati per legge montani in relazione all’altimetria. I principi di logica giuridica e di certezza del diritto affermati dalla sentenza della Cassazione — giustamente richiamati dall’on. Bambi — vengono disattesi per sod disfare le esigenze del Tesoro, in un quadro di politica previdenziale contraddittoria poiché, per citare un solo esempio, mentre non si applica una norma legislativa di esenzione, come stabilisce l’art. 12 della legge 1102 per l’intero territorio montano, si prorogano per altri due anni gli elenchi anagrafici per le prestazioni previden ziali dei lavoratori agricoli meridionali, da tutti ritenuti artificiosamente inflazionati. II problema sarà ora nuovamente esaminato alla Ca mera durante la discussione della proposta di legge per il rifinanziamento delle Comunità Montane. Auguriamoci che il nuovo Governo rispetti l’impegno cui è stato chia mato con l’ordine del giorno del 9 febbraio.