d) indicano le forme ed i limiti dell’intervento finanziario per i diversi settori operativi nonché i mezzi per far fronte alle eventuali annualità per inter venti che non trovano copertura negli stanziamenti autorizzati dalla presente legge; ejprevedono le strutture aziendali ed interaziendali che consentano di rea lizzare condizioni di efficienza tecni co-economica delle produzioni; f) prevedono, in conformità a quanto disposto nel titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153, le iniziative di in formazione ed orientamento dei produt tori agricoli necessarie per la migliore attuazione degli obiettivi e degli inter venti individuati; g) propongono quali interventi per iniziative di dimensione sovraregionale o nazionale possono essere svolti, oltre che dalle Regioni a norma del secondo com ma dell’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, da enti pubblici nazionali o società a prevalente partecipazione sta tale;_____ li) formulano proposte per gli in terventi di competenza del Ministero dell’agricoltura e delle foreste e di altri Ministeri ai sensi delle leggi vigenti; i) propongono le indagini, gli studi e le ricerche, anche sperimentali, neces sari per la migliore realizzazione degli interventi previsti; /) indicano il fabbisogno finanzia rio specificando distintamente le dispo nibilità della Regione e gli oneri che do vrebbero far carico sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge. I programmi regionali sono trasmessi dalle Regioni al CIPAA e al Ministero dell’agricoltura e delle foreste entro tre mesi dalla data di comunicazione dei re lativi indirizzi generali per il settore de liberati dal CIPAA. ART. 5. (Piani nazionali). Il CIPAA, d’intesa con la Commis sione interregionale di cui al precedente articolo 3, verifica su relazione del Mini stro dell’agricoltura e delle foreste la ri spondenza dei programmi regionali agli indirizzi generali previsti dal medesimo articolo 3 e la loro reciproca compatibi lità al fine della predisposizione dei re lativi piani nazionali. I piani nazionali sono approvati dal CIPAA almeno tre mesi prima della scadenza dei piani in corso. I piani nazionali stabiliscono: a) gli indirizzi per i settori previsti dal precedente articolo 1 nonché i criteri e le modalità comuni degli interventi pubblici per i settori stessi, prevedendo misure di agevolazioni più elevate per i territori meridionali; b) gli interventi di dimensione so vraregionale o nazionale da attuarsi dall'Amministrazione dello Stato o dagli enti o società di cui alla lettera g) del secondo comma del precedente articolo 4, in corrispondenza con le esigenze dei programmi regionali; c) i criteri per il coordinamento degli interventi di cui alla precedente lettera b) con i progetti speciali previsti dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853 e dalla legge 2 maggio 1976, n. 183; d) i criteri per l’eventuale adegua mento dei programmi regionali e la ri partizione dei finanziamenti fra le Re gioni per l’attuazione dei programmi stessi, avuto riguardo ai diversi obiettivi individuati e alla distribuzione territo riale degli interventi previsti; e) la ripartizione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alla prece dente lettera b); f) le attività di indagine, di studio e di ricerca da svolgersi in forma unitaria per ciascun settore, anche sulla base delle indicazioni contenute nei programmi re gionali, fissando le relative modalità di attuazione nonché le quote dei finanzia menti di cui alla lettera precedente ad esse riservate; g) le modalità per l’utilizzazione dei contributi erogati dai Fondi comuni tari nei settori considerati. Possono essere disposti eventuali va riazioni ed aggiornamenti dei piani na zionali nel corso del periodo di riferi mento, su proposta del Ministero dell'a gricoltura e delle foreste o delle Regioni interessate, con l’osservanza delle proce dure previste dai precedenti primo e se condo comma. presentazione di un progetto di massima di cui sia accertata la rispondenza ai programmi regionali. Le Regioni sono tenute ad assicurare il controllo sull’utilizzazione dei fondi erogati, anche mediante deleghe delle relative funzioni agli enti locali. Esse prevederanno inoltre ogni opportuna modalità per il recupero delle somme erogate e per la sospensione dei benefici in caso di mancata o irregolare utilizza zione. Art. 7. ( Coordinamenti in sede di attuazione). Le Regioni, nonché gli enti e le so cietà di cui alla lettera g) del secondo comma del precedente articolo 4 tra smettono annualmente al CIPAA e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sullo stato di attuazione dei programmi entro il 31 gennaio del l’anno successivo. Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste trasmette, nei successivi due mesi, al CIPAA e al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei piani nazio nali. Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste provvede, d’intesa con la Com missione interregionale di cui al prece dente articolo 3, al coordinamento del l’attuazione dei piani nazionali e all’esa me di eventuali proposte di variazione e di aggiornamento, ai fini di quanto pre visto dall’ultimo comma del precedente articolo 5. ART. 6. Art. 8. (Attuazione degli interventi). (Soggetti beneficiari). Salvi gli interventi di cui alla lettera b) del terzo comma del precedente arti colo 5, non appena intervenuta l’appro vazione del rispettivo piano nazionale le Regioni adottano con legge i programmi regionali apportandovi gli adeguamenti eventualmente necessari, in conformità ai criteri indicati nella lettera d) del terzo comma dello stesso articolo 5, e provve dono alla loro attuazione. Per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente articolo 5, gli enti e le società interessate trasmettono i relativi progetti operativi entro tre mesi dall’ap provazione dei piani nazionali al CIPAA e al Ministro dell’agricoltura e delle fo reste che, d’intesa con la Commissione interregionale di cui al precedente arti colo 3. provvede ad accertarne la con formità alle previsioni dei piani nazio nali medesimi. L’erogazione delle provvidenze fi nanziarie ai soggetti beneficiari è dispo sta, anche in forma frazionata, previa Delle provvidenze finanziarie previ ste dai piani nazionali e dai programmi regionali per i settori della zootecnia e della ortoflorofrutticoltura possono be neficiare. nell’ordine, le cooperative agricole e loro consorzi, iscritte nel regi stro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione, aderenti ad associa zioni di produttori riconosciute; altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario pre detti; le società di persone costituite per l’esercizio di imprese plurifamiliari; gli organismi misti, cui partecipano anche società a partecipazione statale, promos si da associazioni di produttori o da enti di sviluppo, sempre che negli organi de liberanti la maggioranza dei componenti sia riservata ai produttori agricoli; gli imprenditori che esercitano l’attività agricola a titolo principale ai sensi del l’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e con rispetto delle preferenze stabi13