d) indicano le forme ed i limiti
dell’intervento finanziario per i diversi
settori operativi nonché i mezzi per far
fronte alle eventuali annualità per inter­
venti che non trovano copertura negli
stanziamenti autorizzati dalla presente
legge;
ejprevedono le strutture aziendali
ed interaziendali che consentano di rea­
lizzare condizioni di efficienza tecni­
co-economica delle produzioni;
f) prevedono, in conformità a
quanto disposto nel titolo V della legge 9
maggio 1975, n. 153, le iniziative di in­
formazione ed orientamento dei produt­
tori agricoli necessarie per la migliore
attuazione degli obiettivi e degli inter­
venti individuati;
g) propongono quali interventi per
iniziative di dimensione sovraregionale o
nazionale possono essere svolti, oltre che
dalle Regioni a norma del secondo com­
ma dell’articolo 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382, da enti pubblici nazionali o
società a prevalente partecipazione sta­
tale;_____
li) formulano proposte per gli in­
terventi di competenza del Ministero
dell’agricoltura e delle foreste e di altri
Ministeri ai sensi delle leggi vigenti;
i) propongono le indagini, gli studi
e le ricerche, anche sperimentali, neces­
sari per la migliore realizzazione degli
interventi previsti;
/) indicano il fabbisogno finanzia­
rio specificando distintamente le dispo­
nibilità della Regione e gli oneri che do­
vrebbero far carico sugli stanziamenti
autorizzati dalla presente legge.
I programmi regionali sono trasmessi
dalle Regioni al CIPAA e al Ministero
dell’agricoltura e delle foreste entro tre
mesi dalla data di comunicazione dei re­
lativi indirizzi generali per il settore de­
liberati dal CIPAA.
ART. 5.

(Piani nazionali).
Il CIPAA, d’intesa con la Commis­
sione interregionale di cui al precedente
articolo 3, verifica su relazione del Mini­
stro dell’agricoltura e delle foreste la ri­
spondenza dei programmi regionali agli
indirizzi generali previsti dal medesimo
articolo 3 e la loro reciproca compatibi­
lità al fine della predisposizione dei re­
lativi piani nazionali.
I piani nazionali sono approvati dal
CIPAA almeno tre mesi prima della
scadenza dei piani in corso.
I piani nazionali stabiliscono:
a) gli indirizzi per i settori previsti
dal precedente articolo 1 nonché i criteri
e le modalità comuni degli interventi
pubblici per i settori stessi, prevedendo
misure di agevolazioni più elevate per i
territori meridionali;

b) gli interventi di dimensione so­
vraregionale o nazionale da attuarsi dall'Amministrazione dello Stato o dagli
enti o società di cui alla lettera g) del
secondo comma del precedente articolo
4, in corrispondenza con le esigenze dei
programmi regionali;
c) i criteri per il coordinamento
degli interventi di cui alla precedente
lettera b) con i progetti speciali previsti
dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853 e dalla
legge 2 maggio 1976, n. 183;
d) i criteri per l’eventuale adegua­
mento dei programmi regionali e la ri­
partizione dei finanziamenti fra le Re­
gioni per l’attuazione dei programmi
stessi, avuto riguardo ai diversi obiettivi
individuati e alla distribuzione territo­
riale degli interventi previsti;
e) la ripartizione dei finanziamenti
relativi agli interventi di cui alla prece­
dente lettera b);
f) le attività di indagine, di studio e
di ricerca da svolgersi in forma unitaria
per ciascun settore, anche sulla base delle
indicazioni contenute nei programmi re­
gionali, fissando le relative modalità di
attuazione nonché le quote dei finanzia­
menti di cui alla lettera precedente ad
esse riservate;
g) le modalità per l’utilizzazione
dei contributi erogati dai Fondi comuni­
tari nei settori considerati.
Possono essere disposti eventuali va­
riazioni ed aggiornamenti dei piani na­
zionali nel corso del periodo di riferi­
mento, su proposta del Ministero dell'a­
gricoltura e delle foreste o delle Regioni
interessate, con l’osservanza delle proce­
dure previste dai precedenti primo e se­
condo comma.

presentazione di un progetto di massima
di cui sia accertata la rispondenza ai
programmi regionali.
Le Regioni sono tenute ad assicurare
il controllo sull’utilizzazione dei fondi
erogati, anche mediante deleghe delle
relative funzioni agli enti locali. Esse
prevederanno inoltre ogni opportuna
modalità per il recupero delle somme
erogate e per la sospensione dei benefici
in caso di mancata o irregolare utilizza­
zione.
Art. 7.

( Coordinamenti
in sede di attuazione).

Le Regioni, nonché gli enti e le so­
cietà di cui alla lettera g) del secondo
comma del precedente articolo 4 tra­
smettono annualmente al CIPAA e al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste
una relazione sullo stato di attuazione
dei programmi entro il 31 gennaio del­
l’anno successivo.
Il Ministero dell’agricoltura e delle
foreste trasmette, nei successivi due mesi,
al CIPAA e al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione dei piani nazio­
nali.
Il Ministro dell’agricoltura e delle
foreste provvede, d’intesa con la Com­
missione interregionale di cui al prece­
dente articolo 3, al coordinamento del­
l’attuazione dei piani nazionali e all’esa­
me di eventuali proposte di variazione e
di aggiornamento, ai fini di quanto pre­
visto dall’ultimo comma del precedente
articolo 5.

ART. 6.

Art. 8.

(Attuazione degli interventi).
(Soggetti beneficiari).
Salvi gli interventi di cui alla lettera
b) del terzo comma del precedente arti­
colo 5, non appena intervenuta l’appro­
vazione del rispettivo piano nazionale le
Regioni adottano con legge i programmi
regionali apportandovi gli adeguamenti
eventualmente necessari, in conformità
ai criteri indicati nella lettera d) del terzo
comma dello stesso articolo 5, e provve­
dono alla loro attuazione.
Per gli interventi di cui alla lettera b)
del precedente articolo 5, gli enti e le
società interessate trasmettono i relativi
progetti operativi entro tre mesi dall’ap­
provazione dei piani nazionali al CIPAA
e al Ministro dell’agricoltura e delle fo­
reste che, d’intesa con la Commissione
interregionale di cui al precedente arti­
colo 3. provvede ad accertarne la con­
formità alle previsioni dei piani nazio­
nali medesimi.
L’erogazione delle provvidenze fi­
nanziarie ai soggetti beneficiari è dispo­
sta, anche in forma frazionata, previa

Delle provvidenze finanziarie previ­
ste dai piani nazionali e dai programmi
regionali per i settori della zootecnia e
della ortoflorofrutticoltura possono be­
neficiare. nell’ordine, le cooperative
agricole e loro consorzi, iscritte nel regi­
stro prefettizio e nello schedario generale
della cooperazione, aderenti ad associa­
zioni di produttori riconosciute; altre
cooperative agricole e loro consorzi,
iscritti nel registro e nello schedario pre­
detti; le società di persone costituite per
l’esercizio di imprese plurifamiliari; gli
organismi misti, cui partecipano anche
società a partecipazione statale, promos­
si da associazioni di produttori o da enti
di sviluppo, sempre che negli organi de­
liberanti la maggioranza dei componenti
sia riservata ai produttori agricoli; gli
imprenditori che esercitano l’attività
agricola a titolo principale ai sensi del­
l’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n.
153 e con rispetto delle preferenze stabi13