ne, il superamento delle condizioni di bisogno che la determi­
nano; promuove le iniziative necessarie per tutelare i lavoratori
pugliesi emigrati ».

Calabria: « Persegue un razionale assetto del territorio che
preveda lo sviluppo ordinato degli insediamenti umani, garan­
tendo la difesa e la conservazione del suolo, la regimazione delle
acque e la loro utilizzazione... » « Opera per il superamento de­
gli squilibri... assumendo specifiche iniziative in favore delle zone
montane e di quelle particolarmente depresse ».
« Promuove il riordino giuridico e la valorizzazione econo­
mica dei demani e dei patrimoni comunali, favorendo l’affran­
cazione degli usi civici ».
La stessa regione « promuove iniziative idonee a realizzare
un collegamento con le comunità degli emigrati calabresi al­
l’estero, anche al fine di favorire l’esercizio dei loro diritti civili
e politici ».
***
Il riconoscimento della Comunità montana è inoltre stabi­
lito dallo statuto della Toscana per la iniziativa legislativa. Tale
statuto, infatti, attribuisce a ciascun consiglio di valle o comunità montana — oltre che a 3000 elettori, 3 consigli comunali,
ciascun consiglio provinciale e agli enti comprensoriali istituiti
dalla Regione — l’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti
e, con i limiti della legge regionale, degli atti amministrativi e
anche l’iniziativa per la istituzione di commissioni d’inchiesta; in
quest’ultimo caso se la richiesta è fatta propria da almeno un
quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Alcuni statuti dedicano norme alla tutela e valorizzazione
del patrimonio linguistico, di cultura e costume di cui sono
ricche alcune zone montane. Così lo statuto dell’Umbria afferma
che « la Regione riconosce nel suo patrimonio storico, archeolo­
gico, artistico e paesistico un preminente contributo ai valori
della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura regionale ».
Lo statuto piemontese afferma che « La Regione tutela le comu­
nità locali portatrici di un originale patrimonio linguistico, di
cultura e di costume e ne favorisce la valorizzazione ». Lo statuto
del Molise stabilisce che la Regione « tutela il patrimonio lingui­
stico e storico e le tradizioni popolari delle comunità etniche
esistenti nel suo territorio e, d’intesa con i comuni interessati,
ne favorisce la valorizzazione ».
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