ne, il superamento delle condizioni di bisogno che la determi nano; promuove le iniziative necessarie per tutelare i lavoratori pugliesi emigrati ». Calabria: « Persegue un razionale assetto del territorio che preveda lo sviluppo ordinato degli insediamenti umani, garan tendo la difesa e la conservazione del suolo, la regimazione delle acque e la loro utilizzazione... » « Opera per il superamento de gli squilibri... assumendo specifiche iniziative in favore delle zone montane e di quelle particolarmente depresse ». « Promuove il riordino giuridico e la valorizzazione econo mica dei demani e dei patrimoni comunali, favorendo l’affran cazione degli usi civici ». La stessa regione « promuove iniziative idonee a realizzare un collegamento con le comunità degli emigrati calabresi al l’estero, anche al fine di favorire l’esercizio dei loro diritti civili e politici ». *** Il riconoscimento della Comunità montana è inoltre stabi lito dallo statuto della Toscana per la iniziativa legislativa. Tale statuto, infatti, attribuisce a ciascun consiglio di valle o comunità montana — oltre che a 3000 elettori, 3 consigli comunali, ciascun consiglio provinciale e agli enti comprensoriali istituiti dalla Regione — l’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e, con i limiti della legge regionale, degli atti amministrativi e anche l’iniziativa per la istituzione di commissioni d’inchiesta; in quest’ultimo caso se la richiesta è fatta propria da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione. Alcuni statuti dedicano norme alla tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico, di cultura e costume di cui sono ricche alcune zone montane. Così lo statuto dell’Umbria afferma che « la Regione riconosce nel suo patrimonio storico, archeolo gico, artistico e paesistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura regionale ». Lo statuto piemontese afferma che « La Regione tutela le comu nità locali portatrici di un originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume e ne favorisce la valorizzazione ». Lo statuto del Molise stabilisce che la Regione « tutela il patrimonio lingui stico e storico e le tradizioni popolari delle comunità etniche esistenti nel suo territorio e, d’intesa con i comuni interessati, ne favorisce la valorizzazione ». 398