relativi alla funzionalità e al livello di operatività della Consob», svolta per conto della VI Commissione Finanze e Tesoro della Camera dei deputati. Tale indagine, pur i segnalando esigenze di intervento legislativo. | evidenziava al contempo gravi : disfunzionalità, ritardi e inefficienze nell'operato della Consob (in tema di controllo delle società di revisione e dei bilanci certificati, di mancato esercizio della potestà regolamentare, di ammissione di valori mobiliari discutibili, di accettazione di prospetti incompleti, di vigilanza sulla borsa-valori). Ma con la I. 2S1/75 il dato strutturale muta radicalmente, talché, da questo momento la Consob può essere ascritta a pieno titolo al novero delle autorità indipendenti. Nello stesso anno la Commissione per la modernizzazione delle istituzioni (c.d. Commissione Piga) aveva dedicato un denso paragrafo alle «amministrazioni indipendenti ad alto tasso di imparzialità ». / • n effetti il ministro del ^È Tesoro presentava due ^ diversi disegni di legge, rispettivamente in tema di identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credilo, e di attuazione delle direttive Cee n. 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari. Da tali disegni di legge, tuttavìa, derivano, con rilevanti modificazioni, soltanto sette dei ventisei artìcoli della I. 281/85. Per il resto, come ha osservato Guido Rossi, la legge è figlia del Parlamento, e più precisamente di un comitato ristretto della VI Commissione della Camera dei deputati. Tra l'altro, la versione approvata non soltanto non recepiva le indicazioni del Governo desideroso di accentuare il collegamento funzionale tra Consob e Ministero, ma aggiungeva di sana pianta, ad esempio, gli arti, da 1 a 4, che rivoluzionavano la natura della Commissione. I risultati sono, tra l'altro: l'eliminazione del decreto ministeriale ai fini dell'esecutività delle sconfitto. Non siamo dunque davanti ad una politica regolalìva voluta e guidala dal! 'esecutivo. Dobbiamo allora parlare dì modalità partitiche di policy making? Diremmo proprio di no. Manca uno scontro vero e proprio lungo linee di partito, e l'aula, tìpica sede di confronti siffatti, non viene affatto investita della questione. L'arena rilevante è la Commissione, che agisce peraltro all'unìsono. Il «comune sentire» che ha preparato la riforma è condiviso da specialisti gravitanti sia sui diversi partili della maggioranza (Piga, Piro) che sull'opposizione (Minervinì). Piuttosto che linee partitiche le schermaglie ripercorrono probabilmente contrapposizioni fra istituzioni (Direzioni ministeriali, Banca d'Italia, Consob). In definitiva, rispetto ai mercati finanziari sembra essersi strutturato un solido issue network, il quale prescinde in larga misura da affiliazioni partitiche e da programmi di partito che sovente tacciono sul tema (con diversa terminologia, tale è Ci risultari dell'indagine conoscitiva prima richiamata, unitamente alle pressioni della stessa Consob. spìngevano all'adozione di nuove normative (in una inten'ista Rossi dichiarava: «...colpisce, da un lato, la velocità con cui il Parlamento, acconsentendo alle pressanti richieste che gli erano giunte dall'organo amministrativo, ha provveduto nel 1981 all'emanazione della legge n. 175, istitutiva della seconda sede della Consob in Milano dell 'organico. Analogamente, occorre segnalare l'intensa partecipazione svolta dalla Consob formazione del testo definitivo della l. n. 77, con riferimento in particolar modo agli artt. 12 e 13, ed ancora la costante presenza di rappresentanti ufficiali della Consob nel corso delle indagini conoscitive sul funzionamento delle Borse valori, sulla Consob stessa, nonché sugli intermediari finanziari e sull'attuale situazione della legislazione bancaria»). deliberazioni Consob: l'attribuzione di potestà normative, in determinate materie, da esercitarsi in totale indipendenza da atti di controllo dell'esecutivo; l'attribuzione alla Consob della personalità giuridica di diri Ilo pubblico; l'audizione dei commissari designati dal Governo, prima del perfezionamento della loro nomina, da parte delle commissioni parlamentari competenti, il che avvicina molto tale modalità di designazione alla nomina parlamentare tipica delle autorità della seconda generazione: la necessità che il Presidente de! Consiglio motivi al Parlamento l'eventuale proposta di scioglimento della Commissione. Come valutare tale turning point legislativo nei termini della supposta pervasività del party government italiano? Certamente il Governo si è manifestato refrattario a privarsi di potere a vantaggio della Commissione, ed è stato anche l'opinione di un ossenntore privilegiato come Predieri). Il Parlamento, o meglio le Commissioni, agiscono da luoghi decisionali «trasformativi». L'adozione di un processo legislativo «vischioso» e frammentato come quello italiano sembra favorita dalla forte integrazione dello issue network di tecnici e professionisti (probabilmente sensibili alle esigenze delle lobbies di operatori del settore, e spesso deliberanti a spese delle indicazioni governative e in assenza di quelle partitiche), dal meccanismo della delega (all'agenzia), dal metodo incrementale (le competenze della Consob vengono accresciute pezzo per pezzo, da un «diluvio» - l'espressione è di Minervini di provvedimenti parziali), e infine dalla presenza di un attore istituzionale, la stessa Consob, interessato ad irrobustire la propria posizione.