vi. avocazione dei profitti di guerra 799 Osserva questo, in persona del suo direttore generale 18, che per l'industria solfifera siciliana è stato creato un regime speciale di commercio e di tassazione che non vi è nessuna ragione di abbandonare: con questo regime speciale, il quale è consigliato da circostanze che furono equamente apprezzate dal legislatore del tempo e che non sono venute meno nel frattempo, l'industria solfifera siciliana non vuole menomamente sottrarsi al pagamento della somma dovuta a titolo di avocazione dei profitti di guerra: essa chiede soltanto che sia conservato il metodo antico per l'applicazione anche di quest'imposta così come di tutte le altre imposte precedenti; essere il sistema della tassa unica di abbonamento assai più semplice e facile da seguirsi non importando una indagine complessa e difficile nei conti di ogni singolo proprietario ed esercente di miniere: salvo poche eccezioni essere i 900 esercenti le miniere solfifere siciliane gente poco usata a tenere contabilità di profitti e perdite, non di rado illetterata; ogni estimazione analitica del reddito simile a quella che si fa per gli altri contribuenti susciterebbe opposizioni vivissime negli interessati; peggio, darebbe luogo a controversie senza fine ed in definitiva risulterebbe di aggravio per l'industria e dannoso per la finanza medesima, la quale riscuoterebbe una somma minore di quella che può esser sicura di riscuotere con facilità col sistema dell'abbonamento. § 68. — Conclusioni della Commissione favorevoli al metodo dell'abbonamento anche per l'avocazione. La Commissione rimase persuasa da questo ragionamento. Essa non vede la ragione per la quale mentre esiste per tutte le altre imposte, compresi i sovraprofitti di guerra, un sistema speciale di abbonamento, questo sistema debba essere abbandonato per la sola avocazione, la quale in sostanza non fa altro se non che integrare l'imposta sui profitti di guerra portando il saggio al 100%. Così come si potè calcolare la parte si potrà calcolare il tutto: la difficoltà è meramente contingente e non di principio e quindi il principio della tassa d'abbonamento sembra non possa essere abbandonato. Basta a tutelare i legittimi interessi della finanza, stabilire che, mercé la tassa speciale di abbonamento, si applichi, come propone l'articolo 14 della Commissione, anche a questa categoria di contribuenti la totale avocazione dei profitti di guerra. 18. Francesco Palumbo Cardella (m. 1921), ispettore centrale del Ministero dell'Industria, commercio e lavoro, fu direttore generale del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana dal 1918 al 1921.