Procedure del giudizio innanzi i Tribunali È ammessa, per le parti, la possibilità di chiedere alla Corte di Cassazione il regolamento preventivo di giuri sdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., mentre il difetto della competenza territoriale, non rilevabile d’ufficio, non è motivo di impugnazione. A favore delle parti è ammessa la facoltà di chiedere al Consiglio di Stato il regolamento preventivo di competenza. Addirittura, l’art. 31 dispone che, sull’avviso concorde delle parti, il giudizio possa essere trasferito ad altro Tribunale. Il termine per ricorrere è di 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza dell’atto, con notifica del ricorso sia all’organo che ha emanato l’atto impugnato, sia ai con trointeressati. Il ricorso deve essere depositato nella Se greteria del Tribunale entro 30 giorni dall’ultima notifi ca, con la copia del provvedimento impugnato o con la copia del rifiuto deH’Amministrazione di fornire la copia dell’atto. Peraltro, la mancata produzione di copia del l’atto impugnato non produce decadenza; il che induce a ritenere che trattasi di una disposizione meramente or dinatoria, dalla quale non nasce un onere processuale. L’Amministrazione intimata alla costituzione in giu dizio deve depositare copia del provvedimento, nonché gli atti ed i documenti sui quali esso si fonda; nell’ipotesi negativa, cioè anche quando l’Amministrazione non si costituisca in giudizio, ritenendo irrilevante la propria posizione di parte processuale, il Presidente del Tribu nale può ordinare ad essa detto deposito. Tale potestà è estesa anche nei confronti dei terzi. Entro il termine di 20 giorni successivi al deposito. l’Amministrazione e le altre parti possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti; è ammesso il ricorso incidentale ed anche l’intervento in giudizio. Ulteriore innovazione è costituita dalla doppia istanza di discussione del ricorso, da rinnovarsi dopo l’ultimazione della istruttoria (se a questa si è fatto luogo) previa ordi nanza presidenziale, mentre è rimasto fisso il termine biennale di inattività per la declaratoria della perenzione dei giudizi. Le sentenze emesse dal Tribunale sono ese cutive. Le stesse sentenze sono declaratorie se il ricorso è irricevibile o inammissibile, e di rigetto se esso è infon dato; nell’ipotesi che il ricorso sia accolto per motivi di incompetenza, l’atto è annullato e l’affare rimesso alla competente Amministrazione; se, invece, l’accoglimento avviene per altri motivi, il Tribunale annulla in tutto od in parte l’atto impugnato e, come detto, se si giudica in un caso di giurisdizione di merito, il Tribunale può rifor mare o sostituire l’atto portato alla sua cognizione. Il giudizio di appello L’art. 28 della legge attribuisce al Consiglio di Stato la cognizione dei ricorsi avverso le sentenze dei Tribunali, con precisazione che in detta sede di appello sono eser citati «gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado». L’appello avverso le decisioni del Tribunale di Palermo è demandato alla cognizione del Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Sicilia (art. 10). Elemento negativo è costituito dalla circostanza che, in sede di II grado, dovranno essere seguite le norme già esistenti per il giudizio innanzi il Consiglio di Stato, con autonatica impossibilità di usare alcune notevoli inno vazioni introdotte dalla legge, quali il maggior numero di giudizi che può essere deciso in Camera di Consiglio. Il termine per l’impugnazione è di 60 giorni dalla notifica della decisione e di 20 giorni per i giudizi eletto rali. L’appello non sospende l’esecuzione delle sentenze, a meno che il Consiglio di Stato, con Ordinanza motivata e deliberata in Camera di Consiglio, non ne ordini la so spensione. qualora possa derivarne un danno grave ed irreparabile. Uguale procedura si esegue per ottenere dai Tribunali la sospensione dell’esecuzione dell’atto impu gnato, con ordinanza di natura giurisdizionale, che si pone quale provvedimento cautelare, interinale, urgente, conservativo, ecc. Detta ordinanza non è impugnabile nonostante che in sede di discussione della legge uno dei relatori avesse presentato un emendamento in tal senso. Il Consiglio di Stato annulla la decisione senza rinvio se riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del Tribunale o la nullità del ricorso introduttivo, o la esistenza di cause impeditive ed estintive del giudizio di primo grado. Se il ricorso è accolto per difetto di procedure o per vizi di forma della sentenza o per infondatezza dell’ap pello avverso la sentenza denegatrice di incompetenza, il Consiglio annulla la sentenza con rinvio al Tribunale: in ogni altro caso il Consiglio di Stato decide sulle contro versie. Nell’ipotesi, infine, di errore scusabile, il Consi glio può rimettere in termini il ricorrente per adire il giudice competente, che deve essere indicato nella deci sione. Anche avverso le decisioni del II grado sono ammessi il ricorso per revocazione, disciplinato in conformità alle norme del Codice di rito ed il ricorso in Cassazione per motivi afferenti alla giurisdizione. Giudizio di adempimento Il Consiglio di Stato è competente a decidere i ricorsi tendenti ad ottenere l'adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato degli or gani di giustizia amministrativa se la decisione non ese guita è di sua provenienza; competente è il Tribunale nel caso inverso od in quello di decisione di II grado con forme al I grado, oppure nell’ipotesi che il Tribunale sia competente per effetto dell’organo che ha emesso la de cisione. Nel caso, invece, in cui si chieda ['adempimento dell’obbligo deU'Amministrazione di conformarsi al giudi cato dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, riconoscitivo della lesione di un diritto civile o politico, è competente a decidere il Tribunale nell’ipotesi che l’Amministrazione obbligata sia un Ente esplicante la propria attività esclu sivamente nell'ambito della circoscrizione del Tribunale; per tutti gli altri casi, è competente il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Contenzioso Enti di Sviluppo e Comunità Montane, con riferimento ai rapporti di lavoro Di notevole rilievo, nonché opportuna appare la normativa di cui all art. 39, che demanda alla cognizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria le controversie dei dipendenti degli Enti Pubblici economici. Trattasi di normativa transitoria, con contenuto non costitutivo ma V/47