Procedure del giudizio innanzi i Tribunali
È ammessa, per le parti, la possibilità di chiedere alla
Corte di Cassazione il regolamento preventivo di giuri­
sdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., mentre il difetto della
competenza territoriale, non rilevabile d’ufficio, non è
motivo di impugnazione. A favore delle parti è ammessa
la facoltà di chiedere al Consiglio di Stato il regolamento
preventivo di competenza. Addirittura, l’art. 31 dispone
che, sull’avviso concorde delle parti, il giudizio possa
essere trasferito ad altro Tribunale.
Il termine per ricorrere è di 60 giorni dalla notifica o
piena conoscenza dell’atto, con notifica del ricorso sia
all’organo che ha emanato l’atto impugnato, sia ai con­
trointeressati. Il ricorso deve essere depositato nella Se­
greteria del Tribunale entro 30 giorni dall’ultima notifi­
ca, con la copia del provvedimento impugnato o con la
copia del rifiuto deH’Amministrazione di fornire la copia
dell’atto. Peraltro, la mancata produzione di copia del­
l’atto impugnato non produce decadenza; il che induce a
ritenere che trattasi di una disposizione meramente or­
dinatoria, dalla quale non nasce un onere processuale.
L’Amministrazione intimata alla costituzione in giu­
dizio deve depositare copia del provvedimento, nonché
gli atti ed i documenti sui quali esso si fonda; nell’ipotesi
negativa, cioè anche quando l’Amministrazione non si
costituisca in giudizio, ritenendo irrilevante la propria
posizione di parte processuale, il Presidente del Tribu­
nale può ordinare ad essa detto deposito. Tale potestà è
estesa anche nei confronti dei terzi.
Entro il termine di 20 giorni successivi al deposito.
l’Amministrazione e le altre parti possono presentare
memorie, fare istanze e produrre documenti; è ammesso
il ricorso incidentale ed anche l’intervento in giudizio.
Ulteriore innovazione è costituita dalla doppia istanza di
discussione del ricorso, da rinnovarsi dopo l’ultimazione
della istruttoria (se a questa si è fatto luogo) previa ordi­
nanza presidenziale, mentre è rimasto fisso il termine
biennale di inattività per la declaratoria della perenzione
dei giudizi. Le sentenze emesse dal Tribunale sono ese­
cutive.
Le stesse sentenze sono declaratorie se il ricorso è
irricevibile o inammissibile, e di rigetto se esso è infon­
dato; nell’ipotesi che il ricorso sia accolto per motivi di
incompetenza, l’atto è annullato e l’affare rimesso alla
competente Amministrazione; se, invece, l’accoglimento
avviene per altri motivi, il Tribunale annulla in tutto od
in parte l’atto impugnato e, come detto, se si giudica in un
caso di giurisdizione di merito, il Tribunale può rifor­
mare o sostituire l’atto portato alla sua cognizione.
Il giudizio di appello
L’art. 28 della legge attribuisce al Consiglio di Stato la
cognizione dei ricorsi avverso le sentenze dei Tribunali,
con precisazione che in detta sede di appello sono eser­
citati «gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di
decisione del giudice di primo grado». L’appello avverso
le decisioni del Tribunale di Palermo è demandato alla
cognizione del Consiglio di Giustizia Amministrativo per
la Sicilia (art. 10).
Elemento negativo è costituito dalla circostanza che,
in sede di II grado, dovranno essere seguite le norme già
esistenti per il giudizio innanzi il Consiglio di Stato, con

autonatica impossibilità di usare alcune notevoli inno­
vazioni introdotte dalla legge, quali il maggior numero di
giudizi che può essere deciso in Camera di Consiglio.
Il termine per l’impugnazione è di 60 giorni dalla
notifica della decisione e di 20 giorni per i giudizi eletto­
rali.
L’appello non sospende l’esecuzione delle sentenze, a
meno che il Consiglio di Stato, con Ordinanza motivata e
deliberata in Camera di Consiglio, non ne ordini la so­
spensione. qualora possa derivarne un danno grave ed
irreparabile. Uguale procedura si esegue per ottenere dai
Tribunali la sospensione dell’esecuzione dell’atto impu­
gnato, con ordinanza di natura giurisdizionale, che si
pone quale provvedimento cautelare, interinale, urgente,
conservativo, ecc. Detta ordinanza non è impugnabile
nonostante che in sede di discussione della legge uno dei
relatori avesse presentato un emendamento in tal senso.
Il Consiglio di Stato annulla la decisione senza rinvio
se riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza
del Tribunale o la nullità del ricorso introduttivo, o la
esistenza di cause impeditive ed estintive del giudizio di
primo grado.
Se il ricorso è accolto per difetto di procedure o per
vizi di forma della sentenza o per infondatezza dell’ap­
pello avverso la sentenza denegatrice di incompetenza, il
Consiglio annulla la sentenza con rinvio al Tribunale: in
ogni altro caso il Consiglio di Stato decide sulle contro­
versie. Nell’ipotesi, infine, di errore scusabile, il Consi­
glio può rimettere in termini il ricorrente per adire il
giudice competente, che deve essere indicato nella deci­
sione.
Anche avverso le decisioni del II grado sono ammessi
il ricorso per revocazione, disciplinato in conformità alle
norme del Codice di rito ed il ricorso in Cassazione per
motivi afferenti alla giurisdizione.

Giudizio di adempimento

Il Consiglio di Stato è competente a decidere i ricorsi
tendenti ad ottenere l'adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato degli or­
gani di giustizia amministrativa se la decisione non ese­
guita è di sua provenienza; competente è il Tribunale nel
caso inverso od in quello di decisione di II grado con­
forme al I grado, oppure nell’ipotesi che il Tribunale sia
competente per effetto dell’organo che ha emesso la de­
cisione.
Nel caso, invece, in cui si chieda ['adempimento dell’obbligo deU'Amministrazione di conformarsi al giudi­
cato dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, riconoscitivo
della lesione di un diritto civile o politico, è competente a
decidere il Tribunale nell’ipotesi che l’Amministrazione
obbligata sia un Ente esplicante la propria attività esclu­
sivamente nell'ambito della circoscrizione del Tribunale;
per tutti gli altri casi, è competente il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale.

Contenzioso Enti di Sviluppo e Comunità Montane,
con riferimento ai rapporti di lavoro

Di notevole rilievo, nonché opportuna appare la
normativa di cui all art. 39, che demanda alla cognizione
della Autorità Giudiziaria Ordinaria le controversie dei
dipendenti degli Enti Pubblici economici. Trattasi di
normativa transitoria, con contenuto non costitutivo ma
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