derni dei fondi così come sulle possi bilità di valorizzazione agricola o pasto rale di quest’ultimo. Questa decisione è l'oggetto di una pubblicità organiz zata da decreto al fine di permettere ad eventuali richiedenti di farsi cono scere dal proprietario o dal rappresen tante dello Stato nel dipartimento». III. - II primo capoverso del II è così formulato: «Se lo stato di incoltura o di sotto sfruttamento evidente è stato ricono sciuto e il fondo in questione non fa parte dei beni il cui dissodamento è sottomesso ad autorizzazione, il pro prietario, e, se necessario, il titolare del diritto di sfruttamento sono messi in mora, dal rappresentante dello Sta to nel dipartimento per la valorizza zione del fondo». IV. - Dopo il primo capoverso del II, è inserito il capoverso seguente: «Su richiesta del rappresentante del lo Stato nel dipartimento, il giudice del tribunale d'istanza del luogo della locazione dei beni può designare un mandatario incaricato di rappresenta re, nella procedura tendente alla valo rizzazione dei terreni incolti o eviden temente sottoutilizzati, il proprietario o i comproprietari in comunione la cui identità o il cui indirizzo non si sia no potuti determinare. Se non può designare un compro prietario in comunione come mandata rio, il giudice può affidare queste fun zioni a tutt'altra persona fisica o mo rale. Può in ogni momento sostituire il mandatario o porre fine alla sua missione». V. - Al secondo capoverso del II, la parola «significato» è sostituita dalla parola «notifica». VI. - Al secondo capoverso, dopo le parole: «a valorizzare il fondo incolto», sono inserite le parole: «o evidente mente sotto-sfruttato». VII. - Il secondo capoverso del II è completato dalla frase seguente: «Se egli si impegna a valorizzare il fondo, deve allegare alla sua risposta un piano di rivalorizzazione». Vili. - L’ultimo capoverso del II è formulato come segue: «Il decreto previsto al capoverso pre cedente è notificato al proprietario, ai richiedenti, che devono confermare la loro richiesta inviando un piano di rivalorizzazione e, in zone di monta gna, alla società di assetto fondiario e d’insediamento rurale». IX. - Il primo capoverso del III è così redatto: «Il rappresentante dello Stato nel di partimento può attribuire, in seguito a deliberazione della commissione di partimentale delle strutture agricole e della commissione dipartimentale di conduzione fondiaria sul piano di ri valorizzazione, l’autorizzazione di sfrut tamento. In caso di pluralità di richie ste, questa autorizzazione è attribuita con priorità ad un agricoltore o im prenditore agricolo a titolo principale. In mancanza di accordo consensuale tra il richiedente designato dal rappre sentante dello Stato ed il proprietario, così come allorché un mandatario sia stato designato in applicazione del se condo capoverso del paragrafo II di cui sopra, il tribunale paritario "des baux ruraux" fissa le condizioni di usu frutto e il montante del fitto in con formità alle disposizioni del titolo pri mo del libro VI del presente codice che sono applicabili a pieno diritto, avendo il proprietario la facoltà di ri chiedere che vengano fatte applicare le disposizioni degli articoli L. 416-1 a L. 416-9. Il tribunale può ordinare l'esecuzione provvisoria». X. - Il III è completato da un setti mo capoverso così formulato: «Qualora il bene oggetto di una auto rizzazione di sfruttamento sia in comu nione, ogni comproprietario riceve la parte del fitto corrispondente ai propri diritti nella comunione, stabilita dal titolo di proprietà, le dichiarazioni ca tastali o, in mancanza, da ogni mezzo di prova. Il montante del fitto dovuto agli aventi diritto la cui identità o il cui indirizzo sono sconosciuti è depo sitato dal mandatario che sia stato loro designato presso un depositario abili tato per ricevere i capitali appartenenti a minori». Art. 24. L'articolo 40 del codice rurale è mo dificato come segue: I. - Il primo capoverso del I è così formulato: «Il rappresentante dello Stato nel di partimento, su richiesta del Presidente del Consiglio Generale o di sua inizia tiva, incarica la commissione diparti mentale di conduzione fondiaria di censire i perimetri entro i quali sareb be d'interesse generale la rivalorizza zione delle particelle incolte o manifestatamente sottoutilizzate da più di tre anni senza motivi di forza maggiore. Tale termine è ridotto a due anni in zone di montagna. Il rappresentante dello Stato nel dipartimento presenta per responso al Consiglio Generale e alla Camera di agricoltura, il rapporto della commissione dipartimentale di conduzione fondiaria e fissa i perime tri entro i quali la commissione comu nale o intercomunale di conduzione fondiaria, completata da tre persone qualificate in materia di conduzione fo restale, prepara lo stato delle particelle di cui giudica la valorizzazione agrico la, pastorale o forestale possibile e op- portuna, ad esclusione dei beni il cui dissodamento è soggetto ad autorizza zione. La commissione comunale o in tercomunale formula eventualmente delle proposte sulle interdizioni o rego lamentazioni delle piantagioni e delle seminagioni di essenze forestali suscet tibili di essere ordinate su queste par ticelle dal rappresentante dello Stato nel dipartimento». II. - Il quinto capoverso del I è com pletato dalla frase seguente: «Qualora l'identità o l’indirizzo del proprietario o dei comproprietari non si sia potuta determinare, vengono ap plicate le disposizioni del secondo ca poverso del II dell’articolo 39». III. - L’ultimo capoverso del I è com pletato dalle parole: «e, nelle zone di montagna, la società a conduzione fon diaria e di insediamento rurale». IV. - Il secondo capoverso del II è completato dalle parole: «avendo pre sentato un piano di rivalorizzazione». V. - L'ultimo capoverso del II è così completato: «Sono applicabili le disposizioni dal terzo al settimo capoverso del para grafo III dell’articolo 39». Art. 25. Nel codice durale è inserito un arti colo 40-1 così redatto: «Art. 40-1. - Nelle zone di montagna, la società di conduzione fondiaria e d’insediamento rurale territorialmente competente può richiedere di benefi ciare dell’autorizzazione di utilizzo pre vista dagli articoli 39 e 40 del presente codice. Questa richiesta può essere effettua ta solo a condizione che una colletti vità pubblica si sia impegnata a diven tare titolare dell'affitto nei termini pre visti dal capoverso seguente, in man canza di candidati. Questa collettività può liberamente cedere l’affitto o sub affittare, nonostante le disposizioni del l'articolo L. 411-35 del presente codice. Se tale autorizzazione le viene ac cordata, questa società deve, nonostan te le disposizioni dell'articolo L. 411-35 del presente codice, cedere il fitto en tro i termini previsti dall'articolo 12 della legge n. 60-80S del 5 agosto 1960 sopracitata. Tuttavia, il termine di cessione è ri dotto a due anni se il fitto è concluso in applicazione delle disposizioni del l'articolo 39. La cessione del fitto o la sub-locazio ne qui sopra citati deve intervenire, con priorità, a benefìcio di un agricol tore che si installi o, in mancanza, di un agricoltore a titolo principale». Art. 26. Nel codice rurale è inserito un arti colo 40-2 così formulato: «Art. 40-2. - Il periodo durante il qua 9