derni dei fondi così come sulle possi­
bilità di valorizzazione agricola o pasto­
rale di quest’ultimo. Questa decisione
è l'oggetto di una pubblicità organiz­
zata da decreto al fine di permettere
ad eventuali richiedenti di farsi cono­
scere dal proprietario o dal rappresen­
tante dello Stato nel dipartimento».
III. - II primo capoverso del II è così
formulato:
«Se lo stato di incoltura o di sotto­
sfruttamento evidente è stato ricono­
sciuto e il fondo in questione non fa
parte dei beni il cui dissodamento è
sottomesso ad autorizzazione, il pro­
prietario, e, se necessario, il titolare
del diritto di sfruttamento sono messi
in mora, dal rappresentante dello Sta­
to nel dipartimento per la valorizza­
zione del fondo».

IV. - Dopo il primo capoverso del II,
è inserito il capoverso seguente:
«Su richiesta del rappresentante del­
lo Stato nel dipartimento, il giudice
del tribunale d'istanza del luogo della
locazione dei beni può designare un
mandatario incaricato di rappresenta­
re, nella procedura tendente alla valo­
rizzazione dei terreni incolti o eviden­
temente sottoutilizzati, il proprietario
o i comproprietari in comunione la
cui identità o il cui indirizzo non si sia­
no potuti determinare.
Se non può designare un compro­
prietario in comunione come mandata­
rio, il giudice può affidare queste fun­
zioni a tutt'altra persona fisica o mo­
rale. Può in ogni momento sostituire
il mandatario o porre fine alla sua
missione».
V. - Al secondo capoverso del II,
la parola «significato» è sostituita dalla
parola «notifica».
VI. - Al secondo capoverso, dopo le
parole: «a valorizzare il fondo incolto»,
sono inserite le parole: «o evidente­
mente sotto-sfruttato».

VII. - Il secondo capoverso del II è
completato dalla frase seguente:
«Se egli si impegna a valorizzare il
fondo, deve allegare alla sua risposta
un piano di rivalorizzazione».
Vili. - L’ultimo capoverso del II è
formulato come segue:
«Il decreto previsto al capoverso pre­
cedente è notificato al proprietario, ai
richiedenti, che devono confermare la
loro richiesta inviando un piano di
rivalorizzazione e, in zone di monta­
gna, alla società di assetto fondiario e
d’insediamento rurale».
IX. - Il primo capoverso del III è
così redatto:
«Il rappresentante dello Stato nel di­
partimento può attribuire, in seguito
a deliberazione della commissione di­
partimentale delle strutture agricole e

della commissione dipartimentale di
conduzione fondiaria sul piano di ri­
valorizzazione, l’autorizzazione di sfrut­
tamento. In caso di pluralità di richie­
ste, questa autorizzazione è attribuita
con priorità ad un agricoltore o im­
prenditore agricolo a titolo principale.
In mancanza di accordo consensuale
tra il richiedente designato dal rappre­
sentante dello Stato ed il proprietario,
così come allorché un mandatario sia
stato designato in applicazione del se­
condo capoverso del paragrafo II di
cui sopra, il tribunale paritario "des
baux ruraux" fissa le condizioni di usu­
frutto e il montante del fitto in con­
formità alle disposizioni del titolo pri­
mo del libro VI del presente codice
che sono applicabili a pieno diritto,
avendo il proprietario la facoltà di ri­
chiedere che vengano fatte applicare
le disposizioni degli articoli L. 416-1
a L. 416-9. Il tribunale può ordinare
l'esecuzione provvisoria».
X. - Il III è completato da un setti­
mo capoverso così formulato:
«Qualora il bene oggetto di una auto­
rizzazione di sfruttamento sia in comu­
nione, ogni comproprietario riceve la
parte del fitto corrispondente ai propri
diritti nella comunione, stabilita dal
titolo di proprietà, le dichiarazioni ca­
tastali o, in mancanza, da ogni mezzo
di prova. Il montante del fitto dovuto
agli aventi diritto la cui identità o il
cui indirizzo sono sconosciuti è depo­
sitato dal mandatario che sia stato loro
designato presso un depositario abili­
tato per ricevere i capitali appartenenti
a minori».

Art. 24.
L'articolo 40 del codice rurale è mo­
dificato come segue:
I. - Il primo capoverso del I è così
formulato:
«Il rappresentante dello Stato nel di­
partimento, su richiesta del Presidente
del Consiglio Generale o di sua inizia­
tiva, incarica la commissione diparti­
mentale di conduzione fondiaria di
censire i perimetri entro i quali sareb­
be d'interesse generale la rivalorizza­
zione delle particelle incolte o manifestatamente sottoutilizzate da più di
tre anni senza motivi di forza maggiore.
Tale termine è ridotto a due anni in
zone di montagna. Il rappresentante
dello Stato nel dipartimento presenta
per responso al Consiglio Generale e
alla Camera di agricoltura, il rapporto
della commissione dipartimentale di
conduzione fondiaria e fissa i perime­
tri entro i quali la commissione comu­
nale o intercomunale di conduzione
fondiaria, completata da tre persone
qualificate in materia di conduzione fo­
restale, prepara lo stato delle particelle
di cui giudica la valorizzazione agrico­
la, pastorale o forestale possibile e op-

portuna, ad esclusione dei beni il cui
dissodamento è soggetto ad autorizza­
zione. La commissione comunale o in­
tercomunale formula eventualmente
delle proposte sulle interdizioni o rego­
lamentazioni delle piantagioni e delle
seminagioni di essenze forestali suscet­
tibili di essere ordinate su queste par­
ticelle dal rappresentante dello Stato
nel dipartimento».
II. - Il quinto capoverso del I è com­
pletato dalla frase seguente:
«Qualora l'identità o l’indirizzo del
proprietario o dei comproprietari non
si sia potuta determinare, vengono ap­
plicate le disposizioni del secondo ca­
poverso del II dell’articolo 39».
III. - L’ultimo capoverso del I è com­
pletato dalle parole: «e, nelle zone di
montagna, la società a conduzione fon­
diaria e di insediamento rurale».
IV. - Il secondo capoverso del II è
completato dalle parole: «avendo pre­
sentato un piano di rivalorizzazione».
V. - L'ultimo capoverso del II è così
completato:
«Sono applicabili le disposizioni dal
terzo al settimo capoverso del para­
grafo III dell’articolo 39».

Art. 25.
Nel codice durale è inserito un arti­
colo 40-1 così redatto:
«Art. 40-1. - Nelle zone di montagna,
la società di conduzione fondiaria e
d’insediamento rurale territorialmente
competente può richiedere di benefi­
ciare dell’autorizzazione di utilizzo pre­
vista dagli articoli 39 e 40 del presente
codice.
Questa richiesta può essere effettua­
ta solo a condizione che una colletti­
vità pubblica si sia impegnata a diven­
tare titolare dell'affitto nei termini pre­
visti dal capoverso seguente, in man­
canza di candidati. Questa collettività
può liberamente cedere l’affitto o sub­
affittare, nonostante le disposizioni del­
l'articolo L. 411-35 del presente codice.
Se tale autorizzazione le viene ac­
cordata, questa società deve, nonostan­
te le disposizioni dell'articolo L. 411-35
del presente codice, cedere il fitto en­
tro i termini previsti dall'articolo 12
della legge n. 60-80S del 5 agosto 1960
sopracitata.
Tuttavia, il termine di cessione è ri­
dotto a due anni se il fitto è concluso
in applicazione delle disposizioni del­
l'articolo 39.
La cessione del fitto o la sub-locazio­
ne qui sopra citati deve intervenire,
con priorità, a benefìcio di un agricol­
tore che si installi o, in mancanza, di
un agricoltore a titolo principale».
Art. 26.
Nel codice rurale è inserito un arti­
colo 40-2 così formulato:
«Art. 40-2. - Il periodo durante il qua­

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