da assicurare una previsione di gettito non inferiore a quella relativa al get tito della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l’anno 1985, anche se eccede il 40 per cento delle spese correnti iscritte nel bilan cio di previsione relativo all’anno 1986. la superficie è stata calcolata e la clas se è stata attribuita. 4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno suc cessivo a quello entro il quale deve essere effettuato il versamento a saldo. Art. 17. Versamenti 1. I soggetti indicati nel precedente articolo 13 sono tenuti ad effettuare, nel mese di ottobre di ciascun anno, a titolo di acconto della tassa dovuta per Io stesso anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è supe riore a 500 lire o per eccesso se è su periore, commisurato alla disponibili tà dell'immobile nel periodo dal 1° gen naio al 30 settembre. 2. Il versamento a saldo, con gli ar rotondamenti di cui al comma 1, deve essere effettuato entro il 31 marzo del l’anno successivo. 3. Il pagamento della lassa deve es sere effettuato mediante versamento diretto alla tesoreria del Comune in sui si trovano gli immobili che ne ri lascia quietanza, fi versamento diretto è ricevuto dalla tesoreria comunale in base a distinta di versamento. La di stinta di versamento deve essere con forme al modello approvato con de creto dei Ministri dell’interno e delle Finanze. Il versamento diretto può al tresì essere effettuato su conto corren te postale del Comune, con impiego di stampati conformi al modello appro vato con decreto dei Ministri dell’in terno e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle teleco municazioni. La distinta di versamento c il modulo di conto corrente postale devono essere sottoscritti dal contri buente. Art. 18. Liquidazione d'ufficio e accertamento 1. I Comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dalle distinte di ver samento e dai certificati di allibramen to. alla liquidazione della tassa dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti. 2. Ai fini della liquidazione della tas sa i Comuni possono, senza necessità di emettere ravviso di accertamento di cui al successivo comma 3. correggere gli errori materiali e di calcolo. I,a li quidazione è comunicata al contribuen te mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spe dito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. TI Comune procede all'accertamen to, sia in rettifica che di ufficio, me diante notifica al contribuente di ap posito avviso recante l’indicazione del la superficie accertata e della classe di appartenenza dell’immobile, nonché della tassa o della maggiore tassa do vuta. delle sanzioni e degli interessi. Nell'atto devono altresì essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali Art. 19. Sanzioni 1. Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento diretto previ sto dall’articolo 17 o Io effettua in mi sura inferiore è soggetto alla soprattas sa del 40% delle somme non versate. La soprattassa si applica anche sul maggior importo della tassa liquidata o accertata ai sensi dell’articolo 18. 2. La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta al 10°/o se il ver samento diretto viene eseguito entro trenta giorni successivi a quello di sca denza. 3. Per l’omesso o insufficiente versa mento della lassa rilevato in sede di accertamento d’ufficio o in rettifica si applica, oltre alla soprattassa di cui al comma 1, la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare della tas sa o della maggiore tassa dovuta. 4. Se i versamenti diretti non vengo no effettuati entro le prescritte scaden ze, sugli importi non versati si appli cano gli interessi nella misura del 6% per ogni semestre decorrente dalla da ta in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito. 5. Se i versamenti sono effettuati mediante stampati non conformi ai mo delli approvati dai Ministri dell'inter no e delle Finanze si applica la pena pecuniaria da 50.000 a 200.000 lire. 6. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento l’irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il Comune può prov vedere con separati avvisi, entro il ter mine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo al giorno della commessa violazione. 10/H Art. 20. Contenzioso 1. Contro l’avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedi mento che irroga le sanzioni e il prov vedimento che respinge la richiesta di rimborso il contribuente può ricorrere all'intendente di Finanza competente per territorio entro il termine di tren ta giorni dalla data di notifica. 2. Avverso la decisione dell’inten dente di Finanza è ammesso ricorso, anche da parte del Comune, al Mini stro delle Finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione della deci sione stessa. Il contribuente può ricor rere al Ministro anche dopo il termine di centottanta giorni dalla data di pre sentazione del ricorso all'intendente di Finanza senza che sia stata notifi cata la relativa decisione. 3. Il ricorso deve essere presentato all’intendente di Finanza territorial mente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso Inten dente, direttamente o mediante racco mandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ri cevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. 4. Su domanda del ricorrente, propo sta nello stesso ricorso o in succes siva istanza, l’autorità amministrativa può sospendere per gravi motivi l’ese cuzione dell’atto impugnato. 5. L’azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla no tificazione della decisione del Ministro; essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dal la presentazione del ricorso al Ministro. Art. 21. Riscossione coattiva e rimborsi 1. Se il contribuente non esegue il versamento nel termine indicato nel l’avviso di liquidazione o nell’avviso di accertamento il Comune notifica in giunzione di pagamento contenente l’ordine di pagare entro il termine di 30 giorni. Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del te sto unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 2. Il rimborso della tassa, delle san zioni o degli interessi può essere ri chiesto dal contribuente per errore ma teriale, duplicazione o inesistenza to tale o parziale dell’obbligazione, entro il termine di decadenza di quattro anni dalla data del versamento. Art. 22. Soppressione di tributi 1. Con effetto dal 1° gennaio 1986 so no soppresse: a) l’imposta sui cani di cui agli ar ticoli da 130 a 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni; b) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui agli articoli 268 e successivi del testo unico per la finanza locale, approvato con re gio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo sostituito dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubbli ca 10 settembre 1982, n. 915. 2. Continuano ad essere riscosse le somme iscritte nei ruoli resi esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1986 a ti tolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di impo sta sui cani relative all’anno 1986. Le somme corrisposte sono computate dal contribuente in detrazione sui versa menti da eseguire, per lo stesso anno, ai sensi dell’articolo 17. La disposizio ne non si applica per le iscrizioni a ruolo relative agli immobili esenti ai sensi del primo comma dell'articolo 15, per le quali il Comune provvede a di sporre lo sgravio.