da assicurare una previsione di gettito
non inferiore a quella relativa al get­
tito della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni per l’anno
1985, anche se eccede il 40 per cento
delle spese correnti iscritte nel bilan­
cio di previsione relativo all’anno 1986.

la superficie è stata calcolata e la clas­
se è stata attribuita.
4. Gli avvisi di accertamento devono
essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del terzo anno suc­
cessivo a quello entro il quale deve
essere effettuato il versamento a saldo.

Art. 17.
Versamenti
1. I soggetti indicati nel precedente
articolo 13 sono tenuti ad effettuare,
nel mese di ottobre di ciascun anno,
a titolo di acconto della tassa dovuta
per Io stesso anno, un versamento
provvisorio, arrotondato a 1.000 lire
per difetto se la frazione non è supe­
riore a 500 lire o per eccesso se è su­
periore, commisurato alla disponibili­
tà dell'immobile nel periodo dal 1° gen­
naio al 30 settembre.
2. Il versamento a saldo, con gli ar­
rotondamenti di cui al comma 1, deve
essere effettuato entro il 31 marzo del­
l’anno successivo.
3. Il pagamento della lassa deve es­
sere effettuato mediante versamento
diretto alla tesoreria del Comune in
sui si trovano gli immobili che ne ri­
lascia quietanza, fi versamento diretto
è ricevuto dalla tesoreria comunale in
base a distinta di versamento. La di­
stinta di versamento deve essere con­
forme al modello approvato con de­
creto dei Ministri dell’interno e delle
Finanze. Il versamento diretto può al­
tresì essere effettuato su conto corren­
te postale del Comune, con impiego di
stampati conformi al modello appro­
vato con decreto dei Ministri dell’in­
terno e delle Finanze, di concerto con
il Ministro delle poste e delle teleco­
municazioni. La distinta di versamento
c il modulo di conto corrente postale
devono essere sottoscritti dal contri­
buente.
Art. 18.
Liquidazione d'ufficio e accertamento
1. I Comuni procedono, sulla scorta
dei dati risultanti dalle distinte di ver­
samento e dai certificati di allibramen­
to. alla liquidazione della tassa dovuta
ed ai rimborsi eventualmente spettanti.
2. Ai fini della liquidazione della tas­
sa i Comuni possono, senza necessità
di emettere ravviso di accertamento di
cui al successivo comma 3. correggere
gli errori materiali e di calcolo. I,a li­
quidazione è comunicata al contribuen­
te mediante avviso, recante richiesta di
pagamento della somma liquidata, spe­
dito per mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno.
3. TI Comune procede all'accertamen­
to, sia in rettifica che di ufficio, me­
diante notifica al contribuente di ap­
posito avviso recante l’indicazione del­
la superficie accertata e della classe
di appartenenza dell’immobile, nonché
della tassa o della maggiore tassa do­
vuta. delle sanzioni e degli interessi.
Nell'atto devono altresì essere indicati
i criteri e gli elementi in base ai quali

Art. 19.
Sanzioni
1. Chi non esegue entro le prescritte
scadenze il versamento diretto previ­
sto dall’articolo 17 o Io effettua in mi­
sura inferiore è soggetto alla soprattas­
sa del 40% delle somme non versate.
La soprattassa si applica anche sul
maggior importo della tassa liquidata
o accertata ai sensi dell’articolo 18.
2. La soprattassa di cui al comma
precedente è ridotta al 10°/o se il ver­
samento diretto viene eseguito entro
trenta giorni successivi a quello di sca­
denza.
3. Per l’omesso o insufficiente versa­
mento della lassa rilevato in sede di
accertamento d’ufficio o in rettifica si
applica, oltre alla soprattassa di cui
al comma 1, la pena pecuniaria da due
a quattro volte l’ammontare della tas­
sa o della maggiore tassa dovuta.
4. Se i versamenti diretti non vengo­
no effettuati entro le prescritte scaden­
ze, sugli importi non versati si appli­
cano gli interessi nella misura del 6%
per ogni semestre decorrente dalla da­
ta in cui il versamento avrebbe dovuto
essere eseguito.
5. Se i versamenti sono effettuati
mediante stampati non conformi ai mo­
delli approvati dai Ministri dell'inter­
no e delle Finanze si applica la pena
pecuniaria da 50.000 a 200.000 lire.
6. Per le violazioni che danno luogo
a liquidazione o ad accertamento l’irrogazione delle sanzioni è comunicata
al contribuente con lo stesso atto. Per
le altre violazioni il Comune può prov­
vedere con separati avvisi, entro il ter­
mine di decadenza del 31 dicembre del
terzo anno successivo al giorno della
commessa violazione.

10/H

Art. 20.
Contenzioso
1. Contro l’avviso di liquidazione,
l'avviso di accertamento, il provvedi­
mento che irroga le sanzioni e il prov­
vedimento che respinge la richiesta di
rimborso il contribuente può ricorrere
all'intendente di Finanza competente
per territorio entro il termine di tren­
ta giorni dalla data di notifica.
2. Avverso la decisione dell’inten­
dente di Finanza è ammesso ricorso,
anche da parte del Comune, al Mini­
stro delle Finanze entro trenta giorni
dalla data di notificazione della deci­
sione stessa. Il contribuente può ricor­
rere al Ministro anche dopo il termine
di centottanta giorni dalla data di pre­
sentazione del ricorso all'intendente
di Finanza senza che sia stata notifi­
cata la relativa decisione.

3. Il ricorso deve essere presentato
all’intendente di Finanza territorial­
mente competente, anche se proposto
contro la decisione dello stesso Inten­
dente, direttamente o mediante racco­
mandata con avviso di ricevimento.
Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ri­
cevuta. Quando il ricorso è inviato a
mezzo posta, la data di spedizione vale
quale data di presentazione.
4. Su domanda del ricorrente, propo­
sta nello stesso ricorso o in succes­
siva istanza, l’autorità amministrativa
può sospendere per gravi motivi l’ese­
cuzione dell’atto impugnato.
5. L’azione giudiziaria deve essere
esperita entro novanta giorni dalla no­
tificazione della decisione del Ministro;
essa può tuttavia essere proposta in
ogni caso dopo centottanta giorni dal­
la presentazione del ricorso al Ministro.

Art. 21.
Riscossione coattiva e rimborsi
1. Se il contribuente non esegue il
versamento nel termine indicato nel­
l’avviso di liquidazione o nell’avviso di
accertamento il Comune notifica in­
giunzione di pagamento contenente
l’ordine di pagare entro il termine di
30 giorni. Alla riscossione coattiva si
procede secondo le disposizioni del te­
sto unico approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639.
2. Il rimborso della tassa, delle san­
zioni o degli interessi può essere ri­
chiesto dal contribuente per errore ma­
teriale, duplicazione o inesistenza to­
tale o parziale dell’obbligazione, entro
il termine di decadenza di quattro anni
dalla data del versamento.

Art. 22.
Soppressione di tributi
1. Con effetto dal 1° gennaio 1986 so­
no soppresse:
a) l’imposta sui cani di cui agli ar­
ticoli da 130 a 136 del testo unico per
la finanza locale, approvato con regio
decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e
successive modificazioni;
b) la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni, di cui agli
articoli 268 e successivi del testo unico
per la finanza locale, approvato con re­
gio decreto 14 settembre 1931, n. 1175,
nel testo sostituito dall’articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubbli­
ca 10 settembre 1982, n. 915.
2. Continuano ad essere riscosse le
somme iscritte nei ruoli resi esecutivi
anteriormente al 1° gennaio 1986 a ti­
tolo di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni e di impo­
sta sui cani relative all’anno 1986. Le
somme corrisposte sono computate dal
contribuente in detrazione sui versa­
menti da eseguire, per lo stesso anno,
ai sensi dell’articolo 17. La disposizio­
ne non si applica per le iscrizioni a
ruolo relative agli immobili esenti ai
sensi del primo comma dell'articolo 15,
per le quali il Comune provvede a di­
sporre lo sgravio.