forza dell’art. 7 della legge n. 93/81
che deroga ai limiti di spesa indicati
dall’art. 2 della legge 11/3/1975, n.
72. Ciò in dipendenza dal fatto che
il fondo ordinario previsto dalla Tab.
A nello stato di previsione del Mini­
stero dell’interno è insufficiente per
coprire tutte le spese gestionali che
le Comunità montane sono chiama­
te a sostenere per la propria attività
istituzionale.
Si ritiene pertanto necessario, ol­
treché ampiamente giustificabile, per
questioni di trasparenza e correttez­
za gestionale nell’uso dei fondi in
questione che una parte, appunto, di
tale fondo previsto alla Tab. B nello
stato di previsione del Ministero del­
l'interno transiti e vada ad incremen­
tare di pari importo il fondo ordina­
rio previsto alla Tab. A nello stato di
previsione dello stesso Ministero.
In considerazione di quanto sopra,
si propongono i seguenti emenda­
menti che sono l’uno collegato al­
l’altro.
— Emendamento all’articolo 1

Al comma uno, lettera a), le parole
« e in lire 91.000 milioni per le Comu­
nità montane » sono sostituite con le
parole « e in lire 151.000 milioni per
le Comunità montane ».
— Emendamento all’articolo 5

Al comma dieci, le parole « è au­
torizzata la spesa di lire 140.000 mi­
lioni » sono sostituite con le parole
« è autorizzata la spesa di lire 80.000
milioni ».
— Emendamento all’articolo 24

Al comma uno, lettera d), dopo le
parole « quanto a lire 140.000 milio­
ni per l'anno 1992 » aggiungere le
seguenti « di cui lire 60.000 milioni in
deroga a quanto stabilito dall'artico­
lo 11-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468, introdotto dalla legge 23 ago­
sto 1988, n. 362 ».
Proposta di emendamento

Il presente emendamento è subor­
dinato alla proposta emendativa vol­
ta al trasferimento nel fondo di parte
corrente delle Comunità montane di
una quota del fondo di conto capita­
le per le finalità di cui alla legge
23/3/81, n. 93.
Si motiva pertanto con il parallelo
incremento del fondo ordinario
stesso:
All’art. 2, comma tre, lettera a), so­
stituire le parole: « una di lire 200 mi­
lioni » con le seguenti parole: « una
di lire 270 milioni ».

Proposta di emendamento n. 2

Alla Tab. B dello stato di previsio­
ne del Ministero dell’interno, è pre­
vista la voce « metanizzazione dei
piccoli Comuni montani del centronord (rate ammortamento mutui) »,
con uno stanziamento di 20 miliardi
per l'anno 1992, 20 miliardi per il
1993 e 20 miliardi per il 1994. Si pro­
pone il sottoindicato emendamento
al decreto legge sulla finanza locale
al fine di rendere concretamente e
rapidamente spendibile lo stanzia­
mento previsto dalla legge finanzia­
ria 1992. D’altra parte è solo con un
intervento a totale carico dello Sta­
to, anche se graduale, che è possi­
bile attivare il processo di metaniz­
zazione dei piccoli Comuni montani
notoriamente privi di risorse proprie.
Con l’attivazione di tale processo di
metanizzazione si conseguono sia
l’obiettivo di favorire gli investimenti
in montagna, sia quello di garantire
adeguate condizioni di vita civile per
i residenti, ed oltrettutto quello di un
sensibile risparmio energetico.
All’art. 1, dopo il comma 2, ag­
giungere il seguente comma 3:
« 3. La Cassa depositi e prestiti è
autorizzata, per l’anno 1992 e oltre
il limite previsto dall’art. 18 della leg­
ge 30 dicembre 1991, n. 412, a con­
cedere ai comuni montani del centronord, mutui ventennali fino ad un im­
porto complessivo di lire 186,5 miliar­
di, per la realizzazione di reti di me­
tanizzazione. Il relativo onere di am­
mortamento dei mutui contratti, sta­
bilito in lire 20 miliardi a decorrere
dall'anno 1992, è assunto a carico
del bilancio dello Stato. La somma
messa a disposizione potrà essere
impegnata entro e non oltre il secon­
do anno successivo, a pena di deca­
denza. I mutui di cui al presente com­
ma possono essere concessi, su de­
liberazione dei comuni beneficiari, di­
rettamente alle Comunità montane di
cui i comuni stessi facciano parte ».
In alternativa al sopra indicato
emendamento è possibile prevede­
re che la concessione dei mutui av­
venga direttamente alle Comunità
montane per le opere di metanizza­
zione per conto dei Comuni montani.
In alternativa ancora, ove vi fosse
difficoltà nel superare i limiti imposti
alla Cassa depositi e prestiti, potreb­
be essere ipotizzata l'accensione di
mutui sempre a totale carico dello
Stato presso il Credito ordinario. In
tale direzione sono in fase di elabo­
razione appositi emendamenti.

Art. 1-3° comma
La Cassa depositi e prestiti è au-

10

torizzata per l’anno 1992 a concede­
re alle Comunità montane non com­
prese nelle aree dove opera la legi­
slazione speciale per il Mezzogiorno
mutui ventennali per la realizzazione
di metanodotti, esclusi i soli oneri per
l’allaccio delle utenze per un impor­
to complessivo di lire 186,5 miliardi.
Il relativo onere di ammortamento
dei mutui contratti, valutato in lire 20
miliardi a decorrere dall’esercizio
1993, è assunto a carico del bilancio
dello Stato. La somma messa a di­
sposizione potrà essere impegnata
entro e non oltre il secondo anno
successivo, a pena di decadenza. I
mutui contratti non vengono conside­
rati agli effetti dei limiti massimi pre­
visti per le Comunità montane mu­
tuarie. Entro 120 giorni dalla pubbli­
cazione sulla Gazzetta Ufficiale del­
la legge di conversione del presente
decreto le regioni interessate predi­
spongono indicazioni di massima per
il programma di metanizzazione del­
le zone montane alle quali le Comu­
nità montane si attengono per la pre­
disposizione dei progetti esecutivi.
Scaduto inutilmente il termine, le Co­
munità montane operano anche in
assenza del programma regionale. I
progetti esecutivi delle opere e degli
impianti debitamente approvati costi­
tuiscono variante agli strumenti urba­
nistici vigenti e conferiscono agli in­
terventi caratteristica di urgenza e di
indifferibilità.
Proposta di emendamento n. 3
Le Comunità montane — in virtù
del disposto di cui al secondo com­
ma della legge 23/3/91, n. 93, il qua­
le esclude dal trattamento giuridico
ed economico di pubblico impiego il
personale, non in organico, cui si ap­
plichino norme diverse previste da
accordi contrattuali a base naziona­
le — utilizzano manodopera per la­
vori di sistemazione idraulico­
forestale ed idraulico-agraria, il cui
rapporto di lavoro è regolato dal re­
lativo contratto collettivo nazionale,
di natura privatistica, tenendo conto
della normativa in materia previden­
ziale dettata dalla legge 31/3/79, n.
92.
La legge 8/8/91, n. 274, sembra
prevedere all’art. 4, secondo comma,
una radicale modifica dell’inquadra­
mento previdenziale dei predetti la­
voratori, con obbligo di iscrizione al­
la CPDEL, per cui circa 120.000 ad­
detti potrebbero transitare dal siste­
ma previdenziale cui vengono iscrit­
ti i lavoratori del settore privato a
quello pubblico.