forza dell’art. 7 della legge n. 93/81 che deroga ai limiti di spesa indicati dall’art. 2 della legge 11/3/1975, n. 72. Ciò in dipendenza dal fatto che il fondo ordinario previsto dalla Tab. A nello stato di previsione del Mini stero dell’interno è insufficiente per coprire tutte le spese gestionali che le Comunità montane sono chiama te a sostenere per la propria attività istituzionale. Si ritiene pertanto necessario, ol treché ampiamente giustificabile, per questioni di trasparenza e correttez za gestionale nell’uso dei fondi in questione che una parte, appunto, di tale fondo previsto alla Tab. B nello stato di previsione del Ministero del l'interno transiti e vada ad incremen tare di pari importo il fondo ordina rio previsto alla Tab. A nello stato di previsione dello stesso Ministero. In considerazione di quanto sopra, si propongono i seguenti emenda menti che sono l’uno collegato al l’altro. — Emendamento all’articolo 1 Al comma uno, lettera a), le parole « e in lire 91.000 milioni per le Comu nità montane » sono sostituite con le parole « e in lire 151.000 milioni per le Comunità montane ». — Emendamento all’articolo 5 Al comma dieci, le parole « è au torizzata la spesa di lire 140.000 mi lioni » sono sostituite con le parole « è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni ». — Emendamento all’articolo 24 Al comma uno, lettera d), dopo le parole « quanto a lire 140.000 milio ni per l'anno 1992 » aggiungere le seguenti « di cui lire 60.000 milioni in deroga a quanto stabilito dall'artico lo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 ago sto 1988, n. 362 ». Proposta di emendamento Il presente emendamento è subor dinato alla proposta emendativa vol ta al trasferimento nel fondo di parte corrente delle Comunità montane di una quota del fondo di conto capita le per le finalità di cui alla legge 23/3/81, n. 93. Si motiva pertanto con il parallelo incremento del fondo ordinario stesso: All’art. 2, comma tre, lettera a), so stituire le parole: « una di lire 200 mi lioni » con le seguenti parole: « una di lire 270 milioni ». Proposta di emendamento n. 2 Alla Tab. B dello stato di previsio ne del Ministero dell’interno, è pre vista la voce « metanizzazione dei piccoli Comuni montani del centronord (rate ammortamento mutui) », con uno stanziamento di 20 miliardi per l'anno 1992, 20 miliardi per il 1993 e 20 miliardi per il 1994. Si pro pone il sottoindicato emendamento al decreto legge sulla finanza locale al fine di rendere concretamente e rapidamente spendibile lo stanzia mento previsto dalla legge finanzia ria 1992. D’altra parte è solo con un intervento a totale carico dello Sta to, anche se graduale, che è possi bile attivare il processo di metaniz zazione dei piccoli Comuni montani notoriamente privi di risorse proprie. Con l’attivazione di tale processo di metanizzazione si conseguono sia l’obiettivo di favorire gli investimenti in montagna, sia quello di garantire adeguate condizioni di vita civile per i residenti, ed oltrettutto quello di un sensibile risparmio energetico. All’art. 1, dopo il comma 2, ag giungere il seguente comma 3: « 3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l’anno 1992 e oltre il limite previsto dall’art. 18 della leg ge 30 dicembre 1991, n. 412, a con cedere ai comuni montani del centronord, mutui ventennali fino ad un im porto complessivo di lire 186,5 miliar di, per la realizzazione di reti di me tanizzazione. Il relativo onere di am mortamento dei mutui contratti, sta bilito in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1992, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secon do anno successivo, a pena di deca denza. I mutui di cui al presente com ma possono essere concessi, su de liberazione dei comuni beneficiari, di rettamente alle Comunità montane di cui i comuni stessi facciano parte ». In alternativa al sopra indicato emendamento è possibile prevede re che la concessione dei mutui av venga direttamente alle Comunità montane per le opere di metanizza zione per conto dei Comuni montani. In alternativa ancora, ove vi fosse difficoltà nel superare i limiti imposti alla Cassa depositi e prestiti, potreb be essere ipotizzata l'accensione di mutui sempre a totale carico dello Stato presso il Credito ordinario. In tale direzione sono in fase di elabo razione appositi emendamenti. Art. 1-3° comma La Cassa depositi e prestiti è au- 10 torizzata per l’anno 1992 a concede re alle Comunità montane non com prese nelle aree dove opera la legi slazione speciale per il Mezzogiorno mutui ventennali per la realizzazione di metanodotti, esclusi i soli oneri per l’allaccio delle utenze per un impor to complessivo di lire 186,5 miliardi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 20 miliardi a decorrere dall’esercizio 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a di sposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui contratti non vengono conside rati agli effetti dei limiti massimi pre visti per le Comunità montane mu tuarie. Entro 120 giorni dalla pubbli cazione sulla Gazzetta Ufficiale del la legge di conversione del presente decreto le regioni interessate predi spongono indicazioni di massima per il programma di metanizzazione del le zone montane alle quali le Comu nità montane si attengono per la pre disposizione dei progetti esecutivi. Scaduto inutilmente il termine, le Co munità montane operano anche in assenza del programma regionale. I progetti esecutivi delle opere e degli impianti debitamente approvati costi tuiscono variante agli strumenti urba nistici vigenti e conferiscono agli in terventi caratteristica di urgenza e di indifferibilità. Proposta di emendamento n. 3 Le Comunità montane — in virtù del disposto di cui al secondo com ma della legge 23/3/91, n. 93, il qua le esclude dal trattamento giuridico ed economico di pubblico impiego il personale, non in organico, cui si ap plichino norme diverse previste da accordi contrattuali a base naziona le — utilizzano manodopera per la vori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico-agraria, il cui rapporto di lavoro è regolato dal re lativo contratto collettivo nazionale, di natura privatistica, tenendo conto della normativa in materia previden ziale dettata dalla legge 31/3/79, n. 92. La legge 8/8/91, n. 274, sembra prevedere all’art. 4, secondo comma, una radicale modifica dell’inquadra mento previdenziale dei predetti la voratori, con obbligo di iscrizione al la CPDEL, per cui circa 120.000 ad detti potrebbero transitare dal siste ma previdenziale cui vengono iscrit ti i lavoratori del settore privato a quello pubblico.