MONIÀGW

presente legge ed allo scopo di rendere
efficaci i tipi di protezione previsti dalle
convenzioni intemazionali ed in partico­
lare dalla convenzione di Ramsar di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 1976, n.448.
6. La classificazione delle aree naturali
protette di rilievo internazionale e nazio­
nale, qualora rientrino nel territorio delle
regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, ha
luogo d’intesa con le regioni e le province
stesse secondo le procedure previste dalle
norme di attuazione dei rispettivi statuti
d'autonomia e, per la regione Valle d'Ao­
sta, secondo le procedure di cui all’arti­
colo 3 della legge 5 agosto 1981, n.453.
7. La classificazione e l'istituzione dei
parchi nazionali e delle riserve naturali
statali sono effettuate, qualora rientrino
nel territorio delle regioni a statuto spe­
ciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, d’intesa con le stesse.
8. La classificazione e l'istituzione dei
parchi e delle riserve naturali di interesse
regionale e locale sono effettuate dalle
regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha
diritto all'uso esclusivo della propria de­
nominazione.

Art. 2.

Classificazione
delle aree naturali protette
1. I parchi nazionali sono costituiti da
aree terrestri, fluviali, lacuali o marine
che contengono uno o più ecosistemi in­
tatti o anche parzialmente alterati da in­
terventi antropici, una o più formazioni
fisiche, geologiche, geomorfologiche, biolo­
giche, di rilievo intemazionale o nazio­
nale per valori naturalistici, scientifici,
estetici, culturali, educativi e ricreativi
tali da richiedere Tintervento dello Stato
ai fini della loro conservazione per le ge­
nerazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono co­
stituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali
ed eventualmente da tratti di mare pro­
spicienti la costa, di valore naturalistico e
ambientale, che costituiscono, nell’ambito
di una o più regioni limitrofe, un sistema
omogeneo individuato dagli assetti natu­
rali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed
artistici e dalle tradizioni culturali delle
popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite
da aree terrestri, fluviali, lacuali o ma­
rine che contengono una o più specie na­
turalisticamente rilevanti della flora e
della fauna, ovvero presentino uno o più
ecosistemi importanti per le diversità bio­
logiche o per la conservazione delle ri­
sorse genetiche. Le riserve naturali pos­
sono essere statali o regionali in base alla
rilevanza degli interessi in esse rappre­
sentati.
4. Con riferimento all’ambiente ma­
rino, si distinguono le aree protette come
definite ai sensi del protocollo di Ginevra
relativo alle aree del Mediterraneo parti­
colarmente protette di cui alla legge 5
marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai
sensi della legge 31 dicembre 1982,
n. 979.
5. Il Comitato per le aree naturali pro­
tette di cui all'articolo 3 può operare ul­
teriori classificazioni per le finalità della

Art. 3.
Comitato per le aree naturali pro­
tette e Consulta tecnica perle aree na­
turali protette

1. È istituito il Comitato per le aree
naturali protette, di seguito denominato
« Comitato », costituito dai Ministri del­
l’ambiente, che lo presiede, dell’agricol­
tura e delle foreste, della marina mercan­
tile, per i beni culturali e ambientali, dei
lavori pubblici e dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, o da sot­
tosegretari delegati, e da sei presidenti di
regione o provincia autonoma, o assessori
delegati, designati, per un triennio, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra

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