MONIÀGW presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni intemazionali ed in partico lare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448. 6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazio nale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d’intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Ao sta, secondo le procedure di cui all’arti colo 3 della legge 5 agosto 1981, n.453. 7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto spe ciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d’intesa con le stesse. 8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni. 9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria de nominazione. Art. 2. Classificazione delle aree naturali protette 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi in tatti o anche parzialmente alterati da in terventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biolo giche, di rilievo intemazionale o nazio nale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere Tintervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le ge nerazioni presenti e future. 2. I parchi naturali regionali sono co stituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare pro spicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti natu rali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o ma rine che contengono una o più specie na turalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità bio logiche o per la conservazione delle ri sorse genetiche. Le riserve naturali pos sono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappre sentati. 4. Con riferimento all’ambiente ma rino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo parti colarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 5. Il Comitato per le aree naturali pro tette di cui all'articolo 3 può operare ul teriori classificazioni per le finalità della Art. 3. Comitato per le aree naturali pro tette e Consulta tecnica perle aree na turali protette 1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato « Comitato », costituito dai Ministri del l’ambiente, che lo presiede, dell’agricol tura e delle foreste, della marina mercan tile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sot tosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 3