MON^GNA io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riu nioni del Comitato partecipano, cori voto consultivo, i presidenti, o gli assessori de legati, delle regioni nel cui territorio ri cade l’area protetta, ove non rappresen tate. Alla costituzione del Comitato prov vede il Ministro dell’ambiente con pro prio decreto. 2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori natu rali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del l’ambiente, previa deliberazione del Comi tato. 3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attua zione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all’arti colo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell’ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territo riale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell’ambiente. Per l'attuazione del pre sente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994. 4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti: c) approva l’elenco aree naturali protette. ufficiale delle 5. Il Ministro dell’ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, prov vede all’attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione. 6. Ove sull’argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente ri mette la questione al Consiglio dei mini stri, che decide in merito. 7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito deno minatala « Consulta », costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in ma teria di conservazione della natura, nomi nati, per un quinquennio, dal Ministro dell’ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentale dall’Accademia nazionale dei Lincei, dalla So cietà botanica italiana e dall'Unione zoo logica italiana, uno designato dal Consi glio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presi denti dei parchi nazionali e regionali. Per l’attuazione del presente comma è auto rizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall’anno 1991. 8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente. 9. Le funzioni di istruttoria e di segre teria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell’ambito del servizio conserva zione della natura del Ministero dell'am biente, da una segreteria tecnica compo sta da un contingente di personale stabi lito, entro il limite complessivo di cin quanta unità, con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è com- a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7; b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l’attuazione e le modifiche che si rendano necessarie; 4