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io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riu­
nioni del Comitato partecipano, cori voto
consultivo, i presidenti, o gli assessori de­
legati, delle regioni nel cui territorio ri­
cade l’area protetta, ove non rappresen­
tate. Alla costituzione del Comitato prov­
vede il Ministro dell’ambiente con pro­
prio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base
della Carta della natura di cui al comma
3, le linee fondamentali dell'assetto del
territorio con riferimento ai valori natu­
rali ed ambientali, che sono adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del­
l’ambiente, previa deliberazione del Comi­
tato.
3. La Carta della natura è predisposta
dai servizi tecnici nazionali di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, in attua­
zione degli indirizzi del Comitato. Essa
integrando, coordinando ed utilizzando i
dati disponibili relativi al complesso delle
finalità di cui all’articolo 1, comma 1,
della presente legge, ivi compresi quelli
della Carta della montagna di cui all’arti­
colo 14 della legge 3 dicembre 1971,
n. 1102, individua lo stato dell’ambiente
naturale in Italia, evidenziando i valori
naturali e i profili di vulnerabilità territo­
riale. La Carta della natura è adottata
dal Comitato su proposta del Ministro
dell’ambiente. Per l'attuazione del pre­
sente comma è autorizzata la spesa di
lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi
nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
4. Il Comitato svolge, in particolare, i
seguenti compiti:

c) approva l’elenco
aree naturali protette.

ufficiale

delle

5. Il Ministro dell’ambiente convoca il
Comitato almeno due volte l'anno, prov­
vede all’attuazione delle deliberazioni
adottate e riferisce sulla loro esecuzione.
6. Ove sull’argomento in discussione
presso il Comitato non si raggiunga la
maggioranza, il Ministro dell'ambiente ri­
mette la questione al Consiglio dei mini­
stri, che decide in merito.
7. È istituita la Consulta tecnica per
le aree naturali protette, di seguito deno­
minatala « Consulta », costituita da nove
esperti particolarmente qualificati per
l'attività e per gli studi realizzati in ma­
teria di conservazione della natura, nomi­
nati, per un quinquennio, dal Ministro
dell’ambiente, di cui tre scelti in una
rosa di nomi presentata dalle associazioni
di protezione ambientale presenti nel
Consiglio nazionale per l’ambiente, tre
scelti, ciascuno, sulla base di rose di
nomi rispettivamente presentale dall’Accademia nazionale dei Lincei, dalla So­
cietà botanica italiana e dall'Unione zoo­
logica italiana, uno designato dal Consi­
glio nazionale delle ricerche e due scelti
in una rosa di nomi proposta dai presi­
denti dei parchi nazionali e regionali. Per
l’attuazione del presente comma è auto­
rizzata una spesa annua fino a lire 600
milioni a partire dall’anno 1991.
8. La Consulta esprime pareri per i
profili tecnico-scientifici in materia di
aree naturali protette, di sua iniziativa o
su richiesta del Comitato o del Ministro
dell'ambiente.
9. Le funzioni di istruttoria e di segre­
teria del Comitato e della Consulta sono
svolte, nell’ambito del servizio conserva­
zione della natura del Ministero dell'am­
biente, da una segreteria tecnica compo­
sta da un contingente di personale stabi­
lito, entro il limite complessivo di cin­
quanta unità, con decreto del Ministro
dell’ambiente di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro per gli affari
regionali. Il predetto contingente è com-

a) integra la classificazione delle
aree protette, sentita la Consulta di cui al
comma 7;

b) adotta il programma per le aree
naturali protette di rilievo internazionale
e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la
Consulta di cui al comma 7 del presente
articolo, nonché le relative direttive per
l’attuazione e le modifiche che si rendano
necessarie;

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