M< )N IÀGNA

base all'articolo 24 del decreto del Presi­
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica
29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo
dell'uso dei registratori di cassa.
4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareg­
gio del bilancio.

con dotazione adeguata al prevedibile
fabbisogno, per il pagamento di inden­
nizzi e risarcimenti, formulando un appo­
sito programma, con opportune priorità.

Art. 16.

Entrate dell'Ente parco
ed agevolazioni fiscali

Art. 17.

1.
Costituiscono
entrate
dell’Ente
parco da destinare al conseguimento dei
fini istitutivi:

Riserve naturali statali
1. Il decreto istitutivo delle riserve na­
turali statali, di cui all’articolo 8, comma
2, oltre a determinare i confini della ri­
serva ed il relativo organismo di gestione,
ne precisa le caratteristiche principali, le
finalità istitutive ed i vincoli principali,
stabilendo altresì indicazioni e criteri spe­
cifici cui devono conformarsi il piano di
gestione della riserva ed il relativo rego­
lamento attuativo, emanato secondo i
princìpi contenuti nell’articolo 1 1 della
presente legge. Il piano di gestione della
riserva ed il relativo regolamento attua­
tivo sono adottati dal Ministro dell'am­
biente entro i termini stabiliti dal decreto
istitutivo della riserva stessa, sentite le
regioni a statuto ordinario e d’intesa con
le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono vietati in particolare:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli
enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a
specifici progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le eroga­
zioni liberali in denaro di cui all’articolo
3 della legge 2 agosto 1982, n.512, e
successive modificazioni e integrazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste
dalla legge, i proventi dei diritti d'in­
gresso e di privativa e le altre entrate
derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commer­
ciali e promozionali;

a) ogni forma di discarica di rifiuti
solidi e liquidi;

A) i proventi delle sanzioni derivanti
da inosservanza delle norme regolamen­
tari;

i>) l’accesso nelle riserve naturali in­
tegrali a persone non autorizzate, salvo le
modalità stabilite dagli organi responsa­
bili della gestione della riserva.

i) ogni altro provento acquisito in
relazione all’attività dell’Ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale
divulgativo, educativo e propagandistico
di prodotti ecologici, nonché le presta­
zioni di servizi esercitate direttamente
dall’Ente parco, non sono sottoposte alla
normativa per la disciplina del commcr

Art. 18.
Istituzione di aree protette marine

1 In ^ftun’ionn Ael programma il Mi­
nistro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro della marina mercantile e d’in­
tesa con il Ministro del tesoro, istituisce
le aree protette marine, autorizzando al­
tresì il finanziamento definito dal pro-

ciò.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al
comma 2 sono soggette alla disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto. La regi
strazione dei corrispettivi si effettua in

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