M< )N IÀGNA base all'articolo 24 del decreto del Presi dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa. 4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareg gio del bilancio. con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di inden nizzi e risarcimenti, formulando un appo sito programma, con opportune priorità. Art. 16. Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali Art. 17. 1. Costituiscono entrate dell’Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: Riserve naturali statali 1. Il decreto istitutivo delle riserve na turali statali, di cui all’articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della ri serva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri spe cifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo rego lamento attuativo, emanato secondo i princìpi contenuti nell’articolo 1 1 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attua tivo sono adottati dal Ministro dell'am biente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d’intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Sono vietati in particolare: a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici; c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; d) i lasciti, le donazioni e le eroga zioni liberali in denaro di cui all’articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n.512, e successive modificazioni e integrazioni; e) gli eventuali redditi patrimoniali; f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'in gresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi; g) i proventi delle attività commer ciali e promozionali; a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi; A) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamen tari; i>) l’accesso nelle riserve naturali in tegrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsa bili della gestione della riserva. i) ogni altro provento acquisito in relazione all’attività dell’Ente parco. 2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le presta zioni di servizi esercitate direttamente dall’Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commcr Art. 18. Istituzione di aree protette marine 1 In ^ftun’ionn Ael programma il Mi nistro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d’in tesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando al tresì il finanziamento definito dal pro- ciò. 3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. La regi strazione dei corrispettivi si effettua in 15