LEGISLAZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI AGLI ENTI LOCALI Chiarimenti del Ministero dell’interno c om’è noto, a partire dal 1982, il legislatore ha posto fine al sistema del finanzia mento a piè di lista, instau rato nel 1978, in base al quale lo Stato assicurava l’intera copertura delle spese degli enti locali attraver so il rimborso di talune spese a con suntivo ed un contributo a pareggio del bilancio. Le leggi sulla finanza locale suc cessive al 1982 hanno poi conferma to il nuovo orientamento cosicché l’attuale normativa prevede in gene rale un intervento erariale per il finan ziamento dei bilanci degli enti locali di genere onnicomprensivo e in mi sura prequantificata nelle forme or dinaria, perequativa e a sostegno de gli investimenti, oltre ad interventi particolari, di modesta dimensione. Anche la legge 8 giugno 1990, n. 142, relativa aH’ordinamento delle autonomie locali, afferma (art. 54, comma 5) che i trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indi spensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengono conto della popolazione, del territorio e del le condizioni socio-economiche non ché in base ad una perequata distri buzione delle risorse che tenga con to degli squilibri di fiscalità locale. Malgrado il cennato e chiaro qua dro normativo, pervengono numero se richieste, che questo Ministero naturalmente non può accogliere, di maggiori trasferimenti erariali ri spetto a quelli stabiliti dalle norme di finanza locale. Le più frequenti ri chieste riguardano: — l’aumento delle spese di persona le a seguito deU’ampliamento o la ristrutturazione della pianta orga nica approvata dalla Commissio ne centrale per la finanza locale operante presso questo Ministero; — l’accollo di nuovo personale, o co munque di nuovi oneri, a seguito dell’applicazione di norme statali o regionali o a seguito di senten ze passate in giudicato; La Direzione centrale per la Fi nanza locale del Ministero dell'in terno ha redatto la circolare n. 3/91 del 18 febbraio scorso, che pubblichiamo integralmente, con la quale si fornisce tutta una se rie di delucidazioni in ordine alle numerose richieste avanzate da gli Enti locali per maggiori trasfe rimenti erariali non previsti da specifiche norme di legge. Pur prendendo atto deH’utile opera di chiarificazione condotta dal Ministero, non possiamo non sottolineare ancora una volta l’ur genza — sostenuta con vigore anche dall'UNCEM — di portare a compimento una organica rifor ma della finanza locale, capace finalmente di dare certezza e con tinuità di finanziamenti adeguati alle Amministrazioni locali, pur nell’ambito di una determinata autonoma sfera impositiva, che consenta pienamente di corri spondere alle primarie esigenze di governo del territorio e alle le gittime attese dei cittadini ammi nistrati. e ciò è confermato anche dal legisla tore laddove afferma (comma 7 del l'articolo 54 della citata legge 142/1990) che «lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali ». Devesi precisare, al riguardo, che detta norma ha soltanto valore di principio e necessita, in quanto tale, per la sua concreta applicazione, di leggi attuative, che al momento mancano. Richieste di maggiori trasfe rimenti per l’aumento delle spese di personale o per l’ac collo di nuovi oneri Molte delle richieste di maggiori trasferimenti erariali sono prodotte dagli enti a seguito di ampliamento o di ristrutturazione della pianta or ganica autorizzati con provvedimenti della Commissione centrale per la fi nanza locale. Occorre a tale riguardo precisare che i provvedimenti adottati dalla ci tata Commissione tengono conto sia di elementi di natura finanziaria, co me l’incidenza delle spese di perso — la necessità di assicurare maggio nale su tutte le spese e entrate cor ri servizi trattandosi di ente turisti renti, sia di altri elementi tra i quali co o di ente con forte presenza di quelli volti ad eseguire, per finalità cittadini stranieri; perequative, una comparazione con — la circostanza di ricevere contribu gli altri enti locali. ti ordinari inferiori alla media pro Gli enti cui è stata approvata la capite nazionale della classe di pianta organica devono comunque appartenenza; sopportare interamente il maggiore — la generica esigenza di pareggio onere finanziario perché, come già del bilancio. precisato, dal 1982, con l’abbando no del sistema di finanziamento era riale a piè di lista, non è più possibi Richieste di maggiori trasfe le erogare specifici contributi agli enti rimenti per situazioni ecce stessi. Anche per l’intervento di questo zionali o per eventi imprevisti Ministero, che ha rappresentato nelle dovute sedi la necessità che da nuo Le richieste di maggiori trasferi ve norme statali o regionali non sca menti per fronteggiare situazioni ec turiscano maggiori oneri a carico dei cezionali hanno una loro fondatezza bilanci degli enti locali, sembra atte- 32