LEGISLAZIONE

TRASFERIMENTI ERARIALI
AGLI ENTI LOCALI
Chiarimenti del Ministero dell’interno

c

om’è noto, a partire dal
1982, il legislatore ha posto
fine al sistema del finanzia­
mento a piè di lista, instau­
rato nel 1978, in base al quale lo
Stato assicurava l’intera copertura
delle spese degli enti locali attraver­
so il rimborso di talune spese a con­
suntivo ed un contributo a pareggio
del bilancio.
Le leggi sulla finanza locale suc­
cessive al 1982 hanno poi conferma­
to il nuovo orientamento cosicché
l’attuale normativa prevede in gene­
rale un intervento erariale per il finan­
ziamento dei bilanci degli enti locali
di genere onnicomprensivo e in mi­
sura prequantificata nelle forme or­
dinaria, perequativa e a sostegno de­
gli investimenti, oltre ad interventi
particolari, di modesta dimensione.
Anche la legge 8 giugno 1990, n.
142, relativa aH’ordinamento delle
autonomie locali, afferma (art. 54,
comma 5) che i trasferimenti erariali
devono garantire i servizi locali indi­
spensabili e sono ripartiti in base a
criteri obiettivi che tengono conto
della popolazione, del territorio e del­
le condizioni socio-economiche non­
ché in base ad una perequata distri­
buzione delle risorse che tenga con­
to degli squilibri di fiscalità locale.
Malgrado il cennato e chiaro qua­
dro normativo, pervengono numero­
se richieste, che questo Ministero
naturalmente non può accogliere,
di maggiori trasferimenti erariali ri­
spetto a quelli stabiliti dalle norme di
finanza locale. Le più frequenti ri­
chieste riguardano:
— l’aumento delle spese di persona­
le a seguito deU’ampliamento o la
ristrutturazione della pianta orga­
nica approvata dalla Commissio­
ne centrale per la finanza locale
operante presso questo Ministero;
— l’accollo di nuovo personale, o co­
munque di nuovi oneri, a seguito
dell’applicazione di norme statali
o regionali o a seguito di senten­
ze passate in giudicato;

La Direzione centrale per la Fi­
nanza locale del Ministero dell'in­
terno ha redatto la circolare n.
3/91 del 18 febbraio scorso, che
pubblichiamo integralmente, con
la quale si fornisce tutta una se­
rie di delucidazioni in ordine alle
numerose richieste avanzate da­
gli Enti locali per maggiori trasfe­
rimenti erariali non previsti da
specifiche norme di legge.
Pur prendendo atto deH’utile
opera di chiarificazione condotta
dal Ministero, non possiamo non
sottolineare ancora una volta l’ur­
genza — sostenuta con vigore
anche dall'UNCEM — di portare
a compimento una organica rifor­
ma della finanza locale, capace
finalmente di dare certezza e con­
tinuità di finanziamenti adeguati
alle Amministrazioni locali, pur
nell’ambito di una determinata
autonoma sfera impositiva, che
consenta pienamente di corri­
spondere alle primarie esigenze
di governo del territorio e alle le­
gittime attese dei cittadini ammi­
nistrati.

e ciò è confermato anche dal legisla­
tore laddove afferma (comma 7 del­
l'articolo 54 della citata legge
142/1990) che «lo Stato assegna
specifici contributi per fronteggiare
situazioni eccezionali ».
Devesi precisare, al riguardo, che
detta norma ha soltanto valore di
principio e necessita, in quanto tale,
per la sua concreta applicazione, di
leggi attuative, che al momento
mancano.

Richieste di maggiori trasfe­
rimenti per l’aumento delle
spese di personale o per l’ac­
collo di nuovi oneri

Molte delle richieste di maggiori
trasferimenti erariali sono prodotte
dagli enti a seguito di ampliamento
o di ristrutturazione della pianta or­
ganica autorizzati con provvedimenti
della Commissione centrale per la fi­
nanza locale.
Occorre a tale riguardo precisare
che i provvedimenti adottati dalla ci­
tata Commissione tengono conto sia
di elementi di natura finanziaria, co­
me l’incidenza delle spese di perso­
— la necessità di assicurare maggio­ nale su tutte le spese e entrate cor­
ri servizi trattandosi di ente turisti­ renti, sia di altri elementi tra i quali
co o di ente con forte presenza di quelli volti ad eseguire, per finalità
cittadini stranieri;
perequative, una comparazione con
— la circostanza di ricevere contribu­ gli altri enti locali.
ti ordinari inferiori alla media pro­
Gli enti cui è stata approvata la
capite nazionale della classe di pianta organica devono comunque
appartenenza;
sopportare interamente il maggiore
— la generica esigenza di pareggio onere finanziario perché, come già
del bilancio.
precisato, dal 1982, con l’abbando­
no del sistema di finanziamento era­
riale a piè di lista, non è più possibi­
Richieste di maggiori trasfe­ le erogare specifici contributi agli enti
rimenti per situazioni ecce­ stessi.
Anche per l’intervento di questo
zionali o per eventi imprevisti
Ministero, che ha rappresentato nelle
dovute sedi la necessità che da nuo­
Le richieste di maggiori trasferi­ ve norme statali o regionali non sca­
menti per fronteggiare situazioni ec­ turiscano maggiori oneri a carico dei
cezionali hanno una loro fondatezza bilanci degli enti locali, sembra atte-

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