MOXl.VÌXA sviluppo sociale e civile vengono posti al centro dell’at tenzione. La tutela dell’ambiente viene quindi riguardata nel le sue interrelazioni con lo sviluppo. Ferma ed integra l’autonomia regionale, vengono esaltate le autonomie locali minori che, per la loro vi cinanza alle popolazioni e la conoscenza dei problemi delle singole collettività, più di ogni altro possono fa vorire lo sviluppo. La proposta si sviluppa lungo quattro grandi di rettrici: a) tutela della montagna come fattore non solo di raccordo dell’intero territorio nazionale, ma anche di sviluppo economico e sociale, in ciò partendo dal prin cipio che solo la presenza dell’uomo può assicurare la conservazione dei terreni montani e lo sviluppo di questi territori, perseguito attraverso la valorizzazione delle zone endogene, naturali e tradizionali, e può favorire in essi il radicamento e l’incremento delle popolazio ni, la cui presenza è fondamentale per il mantenimen to della vita della montagna; b) uno sviluppo globale che non si diriga verso set tori preferiti per considerazioni astratte, ma esalti le vocazioni e le specificità dei singoli territori, promuo vendo servizi economicamente gestibili ed adeguatamente sistemati sul territorio delle comunità, così da determinare rapporti di complementarietà tra i vari co muni, evitando la frammentazione dei servizi che li ren de costosi, spesso insufficienti e distribuiti sul territo rio in modo squilibrato; c) l’esaltazione delle autonomie locali in tutti i loro aspetti, fermo restando il ruolo di programmazione e di indirizzo che spetta alle regioni; d) il superamento del contrasto tra le esigenze di con servazione e di tutela e quelle di progresso, che è so vente solo la conseguenza dei conflitti tra le competenze dei vari enti. La proposta si caratterizza: 1) per l’istituzione presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica di un Fondo nazio nale per la montagna, alimentato da trasferimenti del lo Stato, della CEE e di enti pubblici da ripartire tra le regioni a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sulla base di deli bera che fissa i criteri e le procedure della ripartizione; 2) per la destinazione delle risorse all’attuazione delle azioni organiche e coordinate previste dalla legge; 3) per il carattere dichiaratamente aggiuntivo delle risorse del Fondo rispetto ad ogni trasferimento ordi nario o speciale dello Stato a favore degli enti locali; 4) per la previsione che il mancato utilizzo dei fondi entro termini brevi determina la decadenza dei finan ziamenti; 5) per la previsione che la mancata distribuzione dei fondi da parte delle regioni alle comunità montane en tro novanta giorni dalla delibera di ripartizione del CI PE consente l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministro del bilancio e della programmazione eco nomica; 6) per l’istituzione di un Comitato per la montagna che esercita funzioni di proposta, di studio, di consu lenza e valutazione, e relaziona annualmente sullo sta to della montagna e sull’attuazione della legge. Il disegno di legge si articola in sette capi, suddivisi nel modo seguente. rizzazione dei territori montani è di preminente inte resse nazionale e stabilisce che le disposizioni del dise gno di legge costituiscono norme fondamentali di ri forma economico-sociale della Repubblica. Stabilisce che le disposizioni del disegno di legge si applicano al territorio dei comuni interamente monta ni di cui al comma 1 dell’articolo 28 della legge 8 giu gno 1990, n. 142, già classificati tali ai sensi della leg ge 3 dicembre 1971, n. 1102. Definisce, poi, interventi speciali per la montagna quelli volti alla tutela e alla valorizzazione delle quali tà ambientali e delle potenzialità di sviluppo endoge no, proprie Ae\V habitat montano, sotto i profili terri toriale, economico, sociale, culturale e delle tradizioni locali. Prevede inoltre che le regioni e le province autono me concorrono alla tutela e alla valorizzazione del pro prio territorio montano e con loro leggi stabiliscono e finanziano interventi speciali per la montagna, nel ri spetto dell’articolo 4, comma 6, della Carta europea dell’autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439. Equipara, infine, alle aree montane i territori com presi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi del la legge 6 dicembre 1991, n. 394. L’articolo 2 istituisce il Fondo nazionale per la mon tagna, prevedendo le modalità di determinazione dei criteri e delle procedure per la sua ripartizione e la de stinazione delle risorse, che hanno carattere aggiunti vo ad ogni altro intervento ordinario e speciale a favo re degli enti locali. I criteri e le procedure di utilizzazione e ripartizione del fondo vengono stabiliti con delibera del CIPE, sen tita la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Mi nistro del bilancio e della programmazione economi ca, d’intesa col Ministro dell’agricoltura e foreste. L’articolo 3 prevede la costituzione presso il Mini stero del bilancio e della programmazione economica di un Comitato permanente per la montagna con com piti di studio e di proposta ed in particolare con le fi nalità di: a) presentare al Ministro del bilancio e della program mazione economica una relazione annuale sulla situa zione economica e sociale della montagna e sull’attua zione del disegno di legge; b) valutare la coerenza delle leggi finanziarie e di bi lancio e dei programmi generali e settoriali delle Am ministrazioni dello Stato con gli obiettivi della politica della montagna; c) formulare indicazioni circa criteri, procedure di utilizzazione e ripartizione del Fondo nazionale; d) esprimere parere obbligatorio su progetti e pro grammi per il riassetto di servizi pubblici nei comuni montani; e) fornire indicazioni sulla determinazione delle quote di interventi ed incentivi per lo sviluppo delle attività produttive di cui all’articolo 13; f) proporre al CIPE l’adozione di direttive circa la modalità di impiego di risorse stanziate da leggi inte ressanti le zone montane e delle risorse relative a pro grammi comunitari. L’articolo 4 attribuisce al CIPE il compito di ema nare, su proposta del Ministro del bilancio e della pro grammazione economica, le direttive circa le modalità di impiego delle risorse comunque interessanti le zone montane, di cui all’articolo 3, comma 3, lettera h). L’articolo 5 prevede l’attribuzione della personalità giuridica ad organizzazioni montane, anche unite in co munanze, costituite tra famiglie residenti in una deter minata località per la gestione e il godimento comuni- CAPO 1 - Principi generali e norme organizzative L’articolo 1 riconosce che la salvaguardia e la vaio- 20