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sviluppo sociale e civile vengono posti al centro dell’at­
tenzione.
La tutela dell’ambiente viene quindi riguardata nel­
le sue interrelazioni con lo sviluppo.
Ferma ed integra l’autonomia regionale, vengono
esaltate le autonomie locali minori che, per la loro vi­
cinanza alle popolazioni e la conoscenza dei problemi
delle singole collettività, più di ogni altro possono fa­
vorire lo sviluppo.
La proposta si sviluppa lungo quattro grandi di­
rettrici:
a) tutela della montagna come fattore non solo di
raccordo dell’intero territorio nazionale, ma anche di
sviluppo economico e sociale, in ciò partendo dal prin­
cipio che solo la presenza dell’uomo può assicurare la
conservazione dei terreni montani e lo sviluppo di questi
territori, perseguito attraverso la valorizzazione delle
zone endogene, naturali e tradizionali, e può favorire
in essi il radicamento e l’incremento delle popolazio­
ni, la cui presenza è fondamentale per il mantenimen­
to della vita della montagna;
b) uno sviluppo globale che non si diriga verso set­
tori preferiti per considerazioni astratte, ma esalti le
vocazioni e le specificità dei singoli territori, promuo­
vendo servizi economicamente gestibili ed adeguatamente sistemati sul territorio delle comunità, così da
determinare rapporti di complementarietà tra i vari co­
muni, evitando la frammentazione dei servizi che li ren­
de costosi, spesso insufficienti e distribuiti sul territo­
rio in modo squilibrato;
c) l’esaltazione delle autonomie locali in tutti i loro
aspetti, fermo restando il ruolo di programmazione e
di indirizzo che spetta alle regioni;
d) il superamento del contrasto tra le esigenze di con­
servazione e di tutela e quelle di progresso, che è so­
vente solo la conseguenza dei conflitti tra le competenze
dei vari enti.
La proposta si caratterizza:
1) per l’istituzione presso il Ministero del bilancio e
della programmazione economica di un Fondo nazio­
nale per la montagna, alimentato da trasferimenti del­
lo Stato, della CEE e di enti pubblici da ripartire tra
le regioni a cura del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) sulla base di deli­
bera che fissa i criteri e le procedure della ripartizione;
2) per la destinazione delle risorse all’attuazione delle
azioni organiche e coordinate previste dalla legge;
3) per il carattere dichiaratamente aggiuntivo delle
risorse del Fondo rispetto ad ogni trasferimento ordi­
nario o speciale dello Stato a favore degli enti locali;
4) per la previsione che il mancato utilizzo dei fondi
entro termini brevi determina la decadenza dei finan­
ziamenti;
5) per la previsione che la mancata distribuzione dei
fondi da parte delle regioni alle comunità montane en­
tro novanta giorni dalla delibera di ripartizione del CI­
PE consente l’esercizio del potere sostitutivo da parte
del Ministro del bilancio e della programmazione eco­
nomica;
6) per l’istituzione di un Comitato per la montagna
che esercita funzioni di proposta, di studio, di consu­
lenza e valutazione, e relaziona annualmente sullo sta­
to della montagna e sull’attuazione della legge.
Il disegno di legge si articola in sette capi, suddivisi
nel modo seguente.

rizzazione dei territori montani è di preminente inte­
resse nazionale e stabilisce che le disposizioni del dise­
gno di legge costituiscono norme fondamentali di ri­
forma economico-sociale della Repubblica.
Stabilisce che le disposizioni del disegno di legge si
applicano al territorio dei comuni interamente monta­
ni di cui al comma 1 dell’articolo 28 della legge 8 giu­
gno 1990, n. 142, già classificati tali ai sensi della leg­
ge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Definisce, poi, interventi speciali per la montagna
quelli volti alla tutela e alla valorizzazione delle quali­
tà ambientali e delle potenzialità di sviluppo endoge­
no, proprie Ae\V habitat montano, sotto i profili terri­
toriale, economico, sociale, culturale e delle tradizioni
locali.
Prevede inoltre che le regioni e le province autono­
me concorrono alla tutela e alla valorizzazione del pro­
prio territorio montano e con loro leggi stabiliscono
e finanziano interventi speciali per la montagna, nel ri­
spetto dell’articolo 4, comma 6, della Carta europea
dell’autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre
1989, n. 439.
Equipara, infine, alle aree montane i territori com­
presi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi del­
la legge 6 dicembre 1991, n. 394.
L’articolo 2 istituisce il Fondo nazionale per la mon­
tagna, prevedendo le modalità di determinazione dei
criteri e delle procedure per la sua ripartizione e la de­
stinazione delle risorse, che hanno carattere aggiunti­
vo ad ogni altro intervento ordinario e speciale a favo­
re degli enti locali.
I criteri e le procedure di utilizzazione e ripartizione
del fondo vengono stabiliti con delibera del CIPE, sen­
tita la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Mi­
nistro del bilancio e della programmazione economi­
ca, d’intesa col Ministro dell’agricoltura e foreste.
L’articolo 3 prevede la costituzione presso il Mini­
stero del bilancio e della programmazione economica
di un Comitato permanente per la montagna con com­
piti di studio e di proposta ed in particolare con le fi­
nalità di:
a) presentare al Ministro del bilancio e della program­
mazione economica una relazione annuale sulla situa­
zione economica e sociale della montagna e sull’attua­
zione del disegno di legge;
b) valutare la coerenza delle leggi finanziarie e di bi­
lancio e dei programmi generali e settoriali delle Am­
ministrazioni dello Stato con gli obiettivi della politica
della montagna;
c) formulare indicazioni circa criteri, procedure di
utilizzazione e ripartizione del Fondo nazionale;
d) esprimere parere obbligatorio su progetti e pro­
grammi per il riassetto di servizi pubblici nei comuni
montani;
e) fornire indicazioni sulla determinazione delle quote
di interventi ed incentivi per lo sviluppo delle attività
produttive di cui all’articolo 13;
f) proporre al CIPE l’adozione di direttive circa la
modalità di impiego di risorse stanziate da leggi inte­
ressanti le zone montane e delle risorse relative a pro­
grammi comunitari.
L’articolo 4 attribuisce al CIPE il compito di ema­
nare, su proposta del Ministro del bilancio e della pro­
grammazione economica, le direttive circa le modalità
di impiego delle risorse comunque interessanti le zone
montane, di cui all’articolo 3, comma 3, lettera h).
L’articolo 5 prevede l’attribuzione della personalità
giuridica ad organizzazioni montane, anche unite in co­
munanze, costituite tra famiglie residenti in una deter­
minata località per la gestione e il godimento comuni-

CAPO 1 - Principi generali e norme organizzative

L’articolo 1 riconosce che la salvaguardia e la vaio-

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