MONTAGNA 6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell’articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell’agricoltura e delle foreste. 15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente. 7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delc foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunisticovenatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunisticovenatorio deve prevedere, tra l’altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale. 16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l’attività venatoria é consentita in forma programmai, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio non è consentito. 17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Tremo e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell’articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunìstico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l’esercizio di caccia nel territorio di competenza». 8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, condelibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunsitica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma. «Art. 16 (Aziende faunistica-venatorie e aziende agri-turisticovenatorie). — 1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentilo l’istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pasiorale, possono: a) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunistico-venatone, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredale di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentila nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto; 9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunisticovenatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l’accesso. 10. Negli organi diretti degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurala la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappesenlanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agrilurislico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l’immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento. 11 Negli ambiti territoriali di caccia l’organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli habitat provvede all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: 2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono: a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico; b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ribadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88. a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati, la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione; 3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali. b) la tutela dei nidi c dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; 4. L’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme dellazpresenle legge con la esclusione dei limiti di cui all’art. 12, comma 5». c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. Note all’art. 9: 12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l’attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privalo. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non é applicabile l’articolo 10, comma 8, lettera h). — Si trascrive il testo dell’art. 139 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267: «Art. 139. — I comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante Aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto quando, tenuto conto dell’importanza economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile conveniente. In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato, nella misura che potrà estendersi fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia, assunto in servìzio per il funzionamento dell’Azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell’ente. 13. L’appostamento temporaneo é inteso come caccia vagante cd è consentito a condizione che non si produca modifica di silo. 14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all’erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole della fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi. La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con decreto del Ministro per l’economia nazionale». XI