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— Si trascrive Kart. 71 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, essendo
stati abrogati gli articoli 72 e 73 dall’art. 5 della legge 12 febbraio 1942,
n. 183:
«Art. 71. — Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di
miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell’art. 43,
possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di
bonifica.
Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le
disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 60. 62, 66 e 67».

7. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue
funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda
speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme
autonome di verifica della gestione».
«Art. 24 (Convenzioni). — I. Al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, comuni e le province possono
stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.

Note all’art. Il:

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o
per la realizzazione di un’opera lo Stato e la regione, nelle materie di
propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un
disciplinare-tipo».

— Si trascrive il testo dell’art. 28, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali:

«Art. 28 (Natura e ruolo). — 1. Le comunità montane sono enti
locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani c parzialmente
montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la
valorizzazione delle zone montane, l’esercizio associato delle funzioni
comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati».

Art. 25 (Consorzi). — 1. I comuni e le province, per la gestione
associata di uno o più servizi possono costituire un consorzio secondo le
norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 23, in quanto
compatibili.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi».

Note all’art. 12:

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta
dei componenti una convenzione ai sensi dell’art. 24, unitamente allo
statuto del consorzio.

— Si trascrive il testo degli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge
8 giugno 1990, n. 142, più volte citata:

3. In particolare la convenzione deve provvedere la trasmissione,
agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

«Art. 22 (Servizi pubblici locali). — 1. I comuni e le province,
nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei
servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali c a promuovere lo sviluppo economico e
civile delle comunità locali.

4. L’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli
enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro
delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle-province sono
stabiliti dalla legge.
3. 1 comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle
seguenti forme:

6. Tra gli stessi comuni e.province non può essere costituito più di
un consorzio.

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o
un’azienda:

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può
prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di
determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attuazione
alle leggi regionali».

bj in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

dj a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico
locale, qualora si renda opportuna, in relazione alia natura del servizio
da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati».
«Art. 23 (Aziende spetiali ed istituzioni). — I. L'azienda speciale é
ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di
autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio
comunale o provinciale.

2. L’istituzione é organismo strumentale dell’ente locale per
l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell’istituzione sono il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la
responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli
amministratori sono stabilite dallo statuto dell’ente locale.

«Art. 26 (Unioni di comuni). — 1. In previsione di una loro fusione,
due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia,
ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono
costituire una unione per l’esercizio di una pluralità di funzioni o di
servizi.
2. Può anche far parte dell’unione non più di un comune con
popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.
3. L’atto costitutivo ed il regolamento dcU’unionc sono approvati
con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell’unione il consiglio, la giunta ed il presidente,
che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con
popolazione pari a quella complessiva dell’unione. 11 regolamento può
prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni partecipanti alla
unione e ne disciplina le forme.
5. Il regolamento dell’unione contiene l’indicazione degli organi e
dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell’unione
ed ai rapporti finanziari con i comuni.

4. L’azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi,
compresi i trasferimenti.

5. Nell’ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle
aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti;
quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti
dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le
finalità e gli ^dirizzi; approva pr atti fondamentali; esercita la vigilanza;
verifica i risultati della gestione: provvede alla copertura degli eventuali
costi so- ■ *>

XII

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell’unione deve procedersi
alla fusione, a norma dell’art. 11. Qualora non si pervenga alla fusione,
l’unione é sciolta.

7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi
sui servizi dalla stessa gestiti.
8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine
provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmen­
te previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributi
aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l’unione di comuni viene
costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata
deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell’unione».