Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi
dall articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614 e successive
modificazioni, per il Centro-Nord i comuni classificati montani
a norma della presente legge.
Art. 14 (Carta della montagna) — Il Ministero dell'agri­
coltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori
pubblici, e sentite le Regioni, appresterà entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge una Carta della
montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima ap­
prossimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le
utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali at­
trezzature civile nonché lo stato di dissesto riferito alle indi­
cazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere
idrauliche ed idraulico-forestali in atto.
Art. 15 (Autorizzazione di spesa) — Ai fini dell'applica­
zione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata
la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di pre­
visione del Ministero dell’agricoltura e delle foreste ripartita
come segue:
D lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione
e attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane,
previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni secondo il
disposto del sesto comma dello stesso articolo della presente
legge, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui di
cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;
2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il
finanziamento, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei
contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da
eseguire con le procedure sinora in vigore fino a quando non
saranno definiti modi e tempi del trasferimento deila materia
alle Regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio
1970, n. 281;
3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la
Carta della montagna di cui all'articolo 14.
La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene
ripartita in ragione di lire 26 miliardi per l'esercizio finan­
ziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973
e di lire 30 miliardi per l’esercizio finanziario 1974.
La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene
ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'esercizio finanzia­
rio 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di
lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.
La spesa relativa al punto 3, di lire 2 miliardi, è impu­
tata all'esercizio finanziario 1972.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire

auros

io 1972,
1372, si provvede mediante
36 miliardi per l'anno finanziario
riduzione, rispettivamente, di lire I miliardo e di lire 35 mi5381 dello
stato di previsione della
liardi dei capitoli 3523 e--------- -----spesa del Ministero del Tesoro per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art 16 (Riserva di investimenti pubblici) — Per il rag­
giungimento delle finalità della presente legge il CIPE, sen­
tita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13
della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella elaborazione ed attua­
zione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo disporrà
che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia desti­
nata a favore dei territori montani.

Titolo V
NORME FINALI
Art. 17 —■ Le disposizioni della presente legge si devono
considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attual­
mente in vigore per la montagna.
Ogni disposizione di legge che risulti in contrasto con
quelle della presente legge è abrogata.
Art. 18 — Le disposizioni della presente legge sono ap­
plicabili anche alle regioni a statuto speciale, che concorre­
ranno alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla pre­
sente legge in base al disposto dell'alt. 5.
Art. 19 — Le regioni, per il periodo di preparazione dei
piani zonali di cui all'articolo 5, autorizzeranno e finanzieran­
no opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle
comunità montane.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà in­
serta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di os­
servarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1971.
SARAGAT
Colombo - Natali

Ferrari-Aggradi

Giolitti - Preti

Visto, il Guardasigilli: Colombo

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