118 L' ECONOMISTA 21 febbraio 1886 5 milioni all'esercizio delle Calabro-Sicule, che per l'articolo n. 2 della convenzione approvata con legge 30 dicembre 1871 n. 586, il Governo alla fine del contratto era tenuto rilevare. « E che di questa somma, la quale, salve definì-tive liquidazioni, è dovuta dallo Stato all' antica Società delle Meridionali, prima di ora non ne fu acccertato il montare, e nemmeno ne fu eseguito il pagamento. « Che le scorte delle strade ferrate Alta Italia e Romane non potevano considerarsi come attività patrimoniali, ma bensì come un fondo circolante per l'industria dell'esercizio. « Che la deficienza di questo fondo era assolatamente inevitabile. « Che il bilancio dello Stato veniva di anno in anno reintegrato ; e che alla fine dell' esercizio la reintegrazione avviene con la vendita delle scorte. « Glie appena compiuta la liquidazione e la vendita il bilancio sarà regolato di conseguenza. In ordine poi all' altra deficienza d'i lire 27 milioni sul conto costruzioni per ferrovie Liguri e Calabro-Sicule, e per opere in conto capitalo, dalle stosse risposto emergono le seguenti spiegazioni ministeriali, cioè : « Che le deficienze al corrispondente capitolo del bilancio avvennero mercè lo storno autorizzato con l'articolo 9 della legge 5 luglio 1882 per maggiori pagamenti richiesti dalla liquidazione per le ferrovie Liguri e Calabro-Sicule. « Che tale deficienza venne preveduta fin dal 1883 quando il ministro presentava alla Camera ed otteneva con la legge del 1884 1' autorizzazione della maggiore spesa in 9 milioni; e quando nel 1884 con le convenzioni ferroviarie proponeva, ed otteneva con la legge del 27 aprile 1885 l'altra maggiore spesa di lire 15,980,000. « E che ora, essendo avanzate le liquidazioni, si potrà provvedere per reintegrare il capitolo del bilancio dei lavori pubblici, con l'autorizzazione di altra spesa in conto capitale. » E la relazione conclude: « Sono queste le spiegazioni e gli elementi che sottoponiamo a Voi onde possiate giudicare della quistione. » Che si può ricavare dai due documenti che abbiamo creduto opportuno di riassumere accuratamente ? Quello ilio abbiamo sempre sostenuto, che cioè fino alla legge sulla perequazione fondiaria, per fare approvare la quale si cedette tutto, bilancio, pareggio, principii, e persino il rispetto verso le antecedenti solenni dichiarazioni, le condizioni della finanza non erano nè gravi nè compromettenti. V ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRARIO Il progetto di legge per l'ordinamento del eredito agrario, di cui abbiamo discorso or non è molto ') è stato finalmente discusso dalla Camera elettiva e approvato nella nuova sua forma con 114 voti fa- V Vedi l'Economista N. 608 del 27 dicembre 1885. vorevoli e 91 contrari. Esaminando, a proposito di uno studio del sig. F. Mangili, quel progetto di legge noi conchiudevamo con queste parole: « Non sappiamo quando il progetto potrà divenire legge, ma è desiderabile che il nostro Parlamento, senza derogare alla legge comune, completi l'opera iniziata già coli' organizzazione del credito fondiario e dia modo all'agricoltura di lottare con successo nella presente crise, servendosi della potente leva del credito ». E questo desiderio noi in massima siamo lieti che si trovi già sul cammino della sua prossima completa soddisfazione. Se vi sono invero argomenti pei quali si può ammettere l'intervento del legislatore, pei quali si può cioè capire la necessità di disposizioni legislative, precisamente son quelli nei quali, come in fatto di credito, è opportuno e utile esaminare la influenza che principi giuridici, che risalgono a' tempi ben diversi dai nostri e ordinamenti fiscali richiesti da bisogni urgenti ora diminuiti, esercitano sulle vicende degli all'ari onde si possa riformare ciò che per avventura sortisse un effetto dannoso agi' interessi generali. Una legge sul credito agrario, se concepita con criteri larghi e inspirata a prìncipi liberali, anche senza nutrire la fede irrazionale di alcuno sulla sua efficacia, può essere adunque reputata utile e accolta anche da chi è meno disposto ad approvare l'intervento del legislatore. Ma ciò in massima ; che se si scende alle singole disposizioni ragioni di biasimo forse non mancano. Nella discussione generale dello schema di legge non mancò chi combattè il progetto, e nella sostanza e nella forma, ritenendolo, quanto a questa ultima, difettoso e inefficace pel congegno soverchiamente complicato ed esigente ; nella sostanza perchè, secondo l'on. Sciacca della Scala, la facile sorgente del credito può essere una pericolosa occasione alle arrischiate speculazioni, ingolfando i piccoli proprietari in imbarazzi anche maggiori degli attuali. E certamente questo non è torto che possa accadere ; ma è circostanza comune al credito in generale, quando chi se ne serve non sa apprezzare pienamente lo strumento posto a sua disposizione. Però opposizione sostanziale al progetto non fu fatta da alcun altro ; solo alcune disposizioni diedero luogo a lungo dibattito. La più grossa questione fu senza dubbio quella del privilegio speciale che 1' articolo 1° accorda a guarentigia dei prestiti concessi ai proprietari e conduttori di fondi rustici dagli Istituti esercenti il credito agrario, sopra i frutti pendenti della terra e degli alberi, sopra i frutti raccolti nel!' anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, sopra le macchine e gli attrezzi rurali, sopra gli animali e tutto quello che a titolo di scorte vive o morte serve a fornire od a coltivare i fondi medesimi. In ciò infatti consiste il punto fondamentale della legge poiché si porta così una modificazione rilevante all'art. 1958 del codice civile, determinante i crediti che hanno privilegio speciale sopra determinali mobili. Il fine dell'articolo si riassume, disse l'on. Grimaldi in questo concetto : facilitare il principio del credito agrario sulla base di un privilegio di cui il tracciato esiste già nel Codice civile. È fino a un certo punto, ammessa l'idea di agevolare il credito agrario, si può comprendere l'utilità di una garanzia accordata per legge al mutuante ; ma rimane a vedersi se questo beneficio non sarà in parte di-