86 L' E CO NO MISTA 7 febbraio 1886 Molte altre norme dà la legge sulla formazione delle commissioni comunali, provinciali e centrale, e circa ai reclami. Contro le decisioni delle Commissioni censuarie non è ammesso ricorso all' autorità giudiziaria. Il riparto della spesa è specificatamente determinato e colla legge di approvazione del bilancio si stanzierà per ogni arino la spesa occorrente, e le proposte di stanziamento, saranno corredate da una relazione dimostrativa dello slato e dell' andamento dei lavori. 1 contingenti compartimentali cbe risultano dalle leggi 14 lùglio 18G4, 28 maggio 1866, 16 giugno 1871, 4 gennaio 1880, le quali stabiliscono il principale dell'imposta fondiaria, non potranno essere aumentati per venti anni dalla data della legge stessa. Però, compiute tutte le operazioni catastali, nella legge con cui si provvederà all' applicazione del nuovo estimo, si fisserà il contributo generale del regno in base all'aliquota del 7 per cento sul reddito imponibile e se questo contributo oltrepassasse i cento milioni sarà proporzionalmente diminuita l'aliquota. Pei comuni poi nei quali la imposta per effetto della applicazione della nuova aliquota supererà l'attuale imposta erariale, gli aumenti sa-rauno distribuiti gradatamente in dieci anni. Queste disposizioni formulate dalla Commissione in seguilo alle dichiarazioni fatte al Ministero nella discussione generale furono integralmente approvate dalla Camera. Ma le questioni più grosse e certo più gravi per le loro consegnenze furono quelle riflettenti le finanze comunali, cioò la facoltà dei comuni di sovrimporre oltre il limite legale e l'altra relativa alla abolizione dei decimi. L'art. 49 proposto dapprima dalla Commissione era così concepito : « Durante il medesimo periodo di (20 anni) i comuni e le Provincie i quali hanno già superato il limite legale nei centesimi di sovrimposta alle contribuzioni dirette non potranno oltrepassare il limite massimo di fatto che hanno raggiunto nel triennio 1881, 1882, 1883 ». In seguito, stante gli emendamenti proposti, la questione fu risolta stabilendo che i Comuni e le provincie potranno mantenere i centesimi addizionali di sovraimposta ai terreni e fabbricati ammessi nei loro bilanci, purché non eccedano il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci 1884-85 e 1886. E l'articolo 50 determina che la facoltà nelle provincie e nei comuni di sovrimporre ai sensi della legge 20 marzo 1865 sulla imposta erariale fondiaria è limitata complessivamente a cento centesimi per ogni lira d'imposta in principale. E salvo la disposizione precedente, tale limite non può essere oltrepassato che per legge speciale. In tal modo gli inconvenienti lamentati della sovraimposta rimangono e si provvede solo per l'avvenire. L'on. Sonnino ed altri avevano proposto il rinvio della soluzione di questa questione alla legge sulla riforma comunale e provinciale ; 1' on. Buttini voleva che la facoltà di sovrimporre fosse limitata per le provincie a 50 centesimi e altrettanto pei comuni, oltre a quella parte dei 50 centesimi che le Provincie si astengono dal sovrimporre; altri proponevano che la sovrimposta fosse determinata sulla base del 70 per OjO dell' imposta diretta. Ma le nuove proposte della Commissione incontrarono maggior favore e furono approvate, come pure l'articolo successivo col quale si dispone che con altra legge sarà provveduto al riordinamento del si- stema tributario dei comuni e delle provincie; nessun termine è però fissato per la presentazione di questa legge, mentre esso era richiesto dagli onorevoli Mussi e Toscanelli. L'abolizione dei tre decimi fu approvata secondo la proposta del Ministero, cioè il primo col 1° luglio 1886, il 2° col 1° luglio 1887, il 3° col 1° luglio 1888, non ostante la proposta deli'on. Franchetti, che cioè il seeondo decimo avesse a cessare 10 anni dopo la promulgazione della legge e il terzo decimo quindici anni dopo. Fu peraltro votato il seguente ordine del giorno, proposto dalla Commissione per bocca deli'on. Min-ghetti, relatore, e accettato dal Ministero. « La Camera ritenendo che si provvederà alla deficenza risultante dall'abolizione dei decimi prima dell'applicazione della legge, passa all'ordine del giorno. » La legge è stata infine approvata dalla Camera dei deputati nella tornata del 6 corrente con voti favorevoli 290 e contrari 91. RIVISTA ECONOMICA La questione degli operai stranieri in Francia — Il protezionismo e gli agricoltori in Inghilterra — Emigrazione e fallimenti agli Stati Uniti d'America. Una discussione che interessa assai davvicino anche il nostro paese si è recentemente impegnata alla Camera francese intorno all'impiego degli operai stranieri nei lavori pubblici. Come ebbe ad osservare un deputato, questo non è altro che un episodio della contesa economica che si dibatte da più anni in Francia. Devesi ammettere o proscrivere l'impiego dei lavoratori stranieri, e devesi iucoraggiare la concorrenza che essi fanno ai nostri lavoratori ? si chiedono i giornali francesi. Se vi è un paese ove invero la questione non avrebbe dovuto neanche sorgere, è la Francia. La sua popolazione cresce eon lentezza che non trova riscontro negli altri paesi; c'è stato persino chi, come il compianto Legoyt, non si è peritato di parlare dell' infecondità della Francia, dei danni che essa ne sentiva di fronte al rilevante sviluppo della popolazione che si riscontra in Germania e in Inghilterra. Di più fu notato molte volte che a certi lavori l'operaio francese non si adatta, che le sue abitudini, relativamente raffinate, fanno sorgere in lui delle pretese eccessive rispetto ai salari. E veramente se in Francia non vi fossero quelle migliaia di operai stranieri, che tanto offendono il senso patriottico di certi scrittori, l'industria francese sarebbe perturbata e in condizioni ben più difficili dell'attuale. Il prezzo della mano d'opera è oggi un elemento troppo importante nella lotta economica internazionale per poter credere che senza l'operaio straniero, — il quale frena senza dubbio le smodate pretese dell'operaio francese, — l'industria della Francia potrebbe dare allo stesso prezzo i suoi prodotti. Ma in questo argomento ciò che predomina non è certo il retto senso delle condizioni e dei fatti economici; l'elemento politico vi ha una parte preponderante. Dice ad esempio un giornale francese il National che la quistione diviene penosa quando si tratta degli operai tedeschi. Dopo la guerra del 71 molti industriali avevano fatto promessa di respingere i vincitori di ieri e forse i rivali dell'indomani.