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     Ì02                             L’ECONOMISTA                        12 febbraio 1893
                                                          dell’ufficio di conciliazione, o della giurìa, secondo
   E qui apriamo una parentesi. 11 progetto Berti del 1885 non fissava alcun limite a questa competenza ; il progetto Maffi la limitava alle L. 500 ; il progetto Chimirri Ferraris alle L. 100, che il Senato elevava alle L. 200.
   L' attuale disegno teneva una via di mezzo e proponeva di stabilirla a L. 300. La Commissione della Camera riprende la propósta del ' Sentito' e la restringe alle E, 200, persuasa che in questa somma, anche nel caso di cottimi, si possa contenere la maggior pòrte delle controversie tra industriali ed operài.
   La Commissione, assai opportunamente, nel determinare questa somma, ha tenuto conto del limite fissato alla giurisdizione dei conciliatori (L. 100) e dell’esempio delle altre nazioni, le quali mantengono la competenza giudiziaria dei Proli-viri in limiti modestissimi, che in niun luogo superano le L. 270 ed in un solo — l’Alsazia e la Lorena — le raggiungono. A nói sembrano buone le ragioni, con le quali la maggioranza della Commissione conforta la sua proposta restrittiva; imperocché non bisogna perdere di vista che, aumentando la competenza giudiziaria dei Proli-viri, la necessità sorgeva di dichiararne appellabili le decisioni e si ricadeva in tutti quegli inconvenienti, che avevano minato 1’ esistenza dei Tribunali di commercio di non felice memoria.
   I    Collegi dei Proli-viri sono istituiti, a proposta dei Ministri del commercio e della giustizia, per decreto del Re, sentito l’avviso della Camera di Commèrcio del luogo, dei Consigli municipali dei Comuni compresi nella circoscrizione collegiale e delle 'Società operaie locali.
   II    desiderio, che si dovesse provocare anche il parere delle Società operaie, era stato manifestato nel corso della discussione del progetto Chimirri e fu bene che fosse accolto nel nuovo disegno.
   Ciascun Collegio riguarda una determinala industria o gruppi di industrie affini.
   Il numero dei membri del Collegio può variare da IO à 20, eletti rispettivamente, metà e metà, dagli industriali e dagli operai.
   Le rispettive liste elettorali sono compilate dalle Giunte comunali dei Comuni riuniti in Collegio.
   Il presidente ed il vice-presidente sono nominati, all’ infuori delle liste elettorali predette, sulla propósta del Ministro del commerciò, dal Re, onde la loro autorità sia circondata di maggior prestigio.
   È questa un’ altra modificazione al disegno del precedente gabinetto, della quale non è chi non veda l’opportunità, una volta che non parve conveniente affidarne la nomina, a similitudine della Francia, direttamente al Collegio.
   Il Collegio dei Proli-viri ha scopo di conciliare le. controversie che per l’esercizio delle industrie sorgono tra imprenditori ed operai o tra operai ed apprendisti ; inoltre ha competenza giudiziaria per decidere le controversie di valore non superiore alle lire 200 e che concernono i salari pattuiti, le ore di lavoro ece. Nel primo caso il Collegio di Proli-viri funziona come ufficio di conciliazione, nel secondo caso come giurìa ; nell’ uno e nell’ altro le suo decisioni sono inappellabili. Si può tuttavia sporgere contro esse ricorso al tribunale civile per motivi d’ incompetenza o per eccesso di potere.
   Sono di ragione del Collegio dei Proli-viri, o
le speciali disposizioni della legge, le controversie che concernono :
    а)  i salari pattuiti o’ da pattuirsi ;
    б)      il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione e il salario per le giornate di lavoro prestato ;
    c)  le ore di lavoro convenute o dà convenirsi ;
    d)  l’osservanza dei patti speciali di lavorazione;
    e)  le imperfezioni del lavoro;
    f)      i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione;
    g)      i guasti recati dall’operaio ad oggetti della fabbrica o i danni da questo sofferti nella parsona per fatto industriale;
    h)      le indennità per l’abbandono della fabbrica o per licenziamento, prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;
    i)      lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio ;
    e in generale tutte le controversie che riguardino convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi operai o lavoranti, fra capi operai e operai o apprendisti o che dipendono da trasgressioni disciplinari.
   Nessuna di queste controversie può essere portata dinanzi ai tribunali ordinari, senza il previo esperimento di conciliazione dinanzi ab Collègio dei Probiviri.
    Sono elettori, senza distinzione di sesso, tutti gli industriali ed operai del collegio, che abbiano compiuto il 21° anno di età, siano cittadini dello Stato e godano dei diritti civili. Per gli operai tuttavia sono richieste le condizioni di residenza di almeno sei mesi nel collegio e di esercizio da un anno almeno dell’arte.
    Sono eleggibili tutti gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età, esercitino l’arte da tre anni (se operai) e risiedano nel distretto collegiale da un anno.
    Non sono elettori nè eleggibili :
    a) gli interdetti e gli inabilitati;
    l) i commercianti in stato di fallimento ;
    c)      i condannali per oziosità, vagabondaggio e mendicità, che non abbiano ottenuto la riabilitazione;
    d)      gli ammoniti ed i soggetti alla sorveglianza speciale;
    e)      i condannati per furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, associazione di malfattori, appropriazione indebita, frode, abuso di fiducia, falso, falsa testimonianza, calunnia, offese al buon costume ecc.;
    f)   i ricoverati negli ospizi di carità.
    Non accenneremo per ora alle disposizioni relative alle elezioni, alla istituzione dei collegi e alle forme di procedimento. Basterà aggiungere che le decisioni dei Proli-viri hanno forza esecutoria nel limite della competenza contenziosa del collegio; in tutti gli altri casi hanno carattere di scrittura privata riconosciuta in giudizio. Ma la discussione che si va svolgendo alla Camera ci offrirà l’occasiono di tornare su alcuni punti di questo interessante argomento.