che ed operano più o meno sotto l’orbita statale, ma mantengono una forte rappresentanza locale, e che, in linea con le definizioni richiamate nel Capitolo Primo, possono essere definiti come funzionali. Tra questi possiamo inserire le Camere di Commercio, gli Enti lirici, le Università. In questi casi le competenze non sempre hanno una dimensione spaziale esattamente definita. Ad esempio, mentre per le Camere di Commercio questa coincide con la circoscrizione provinciale, il bacino di utenza di un Ente lirico non è limitato al territorio comunale né a quello provinciale, né, in alcuni casi come quello della Scala, al territorio regionale. In secondo luogo, possiamo trovare istituzioni che hanno caratteristiche del tutto simili a quelle degli enti di governo locale tradizionali. Un esempio è costituito dalle Comunità Montane, che sono enti a dimensione sovracomunale, governati da consigli formati con un sistema di doppia elezione, cioè nominati dai consigli comunali. Le comunità, presenti ovviamente solo nelle aree montane, hanno competenze in materia di trasporti, infrastrutture, agricoltura, soprattutto in funzione di coordinamento dell’azione dei comuni in esse compresi. Dispongono di un bilancio proprio, finanziato da trasferimenti statali e regionali, che è di dimensioni ridotte. La crescita di queste tipologie di soggetti pone interrogativi non banali sul futuro del governo territoriale tradizionale, che vede, da Quadro 1. Un caso ibrido: le Fondazioni di origine bancaria. La riforma della legge bancaria in Italia (Legge 218/90) ha dato origine ad un nuovo soggetto istituzionale che presenta alcune caratteristiche peculiari e che, per certi aspetti, può essere ricondotto all’insieme degli altri enti locali. Si tratta delle Fondazioni create a seguito dei conferimenti delle aziende bancarie da parte dei precedenti Istituti di credito di diritto pubblico e delle Casse di Risparmio a nuove società per azioni appositamente costituite. Nonostante tali soggetti siano definiti dalla legge come enti conferenti, nel dibattito corrente essi vengono normalmente richiamati come Fondazioni bancarie. Nel corso degli ultimi anni essi sono stati oggetto di cambiamenti legislativi tesi ad allentare il loro legame con le società bancarie, che hanno conferito il patrimonio alle fondazioni, ammettendo la ven- 16 16 Anche se si può assistere a strategie differenziate finalizzate alla costituzione di un azionariato diffuso o di un «nocciolo duro», come quelle seguite per la privatizzazione dell’azienda elettrica milanese e quella torinese. 82