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L'ECONOMISTA
in Francia. E' più facile a chi ha una ricchezza di | 8500 lire, qual'è quella per abitante dell'Inghilterra, j dare allo Stato a prestito 800 lire ohe non a chi ha : solo 2606, come per l'Italia, dare 130 lire. Dopo ver- ! sate le somme dei vari prestiti rimase ancora all'inglese una ricchezza di 7700 lire per ab'., al tedesco 0280, al francese 0850, méntre all'italiano solo 2470. Noi abbiamo compiuto un serio Sforzo ed il reddito nazionale annuo nostro ci permette di fare uno sforzo maggiore di quello ohe parrebbe consentito dall'ammontare della nostra ricchezza materiale. Se l'Italia è un paese relativamente povero in ricchezza acquisita, già formata, è un paese ricco di risparmiatori e lavoratori. Ed i prestiti non si fanno con la ricchezza esistente, già investita, ma sopratutto coi risparmio sul prodotto nuovo del lavoro presente e del capitale attivo.
Marina mercantile e noli. — Ugo Ancona, «Giornale d'Italia », 5 febbraio 1910.
• Passata la crisi, e speriamo senza danno duratu-| ro dell'economia nazionale, questa dura lezione deve l'urei aprir gli occhi sull'assoluta necessità d'una potente marina mercantile. Per sviluppare le industrie, compresa la siderurgia, senza materie prime e senza carbone, ima potente fiotta da carico è assolutamente indispensabile.
Dobbiamo ritirar di sana pianta tutta la politica marinara. Ma ci vogliono uomini nuovi, ed idee nuove più larghe e meno burocratiche.
Anzitutto bisogna togliere al più presto la marina mercantile dal Ministero della Marina, ove si capisce bene la Marina militare, ma la mercantile proprio no; bisogna sprecare di meno nelle sovvem zioni e dare di più alia marina libera specie da carico; bisogna proteggere davvero la marina contro l'insidia della bandiera estera olle cerea di distruggerla, e noi qualche volta l'abbiamo favorita in questa opera unti italiana tanto che io non so se abbiamo costruito i porti e concluso i trattati di navigazione nell'interesse della marina nazionale oppure della marina estera; bisogna infine concentrare le ■spese nei grandi porti invece di sperperarne troppa parte nei piccoli, perchè una delle cause dell'aumento eccessivo dei noli, è l'insufficienza del porto di .Genova.
LEGISLAZIONE DI GUERRA
Disposizioni per l'applicazione dell'imposta sai profitti
dipendenti dalla guerra
li Ministero delle finanze ha pubblicato le disposizioni per l'applicazione della imposta sui profitti dipendenti dalla guerra. Eccole integralmente:
Art. 1. — Gli accertamenti dei nuovi o maggiori profitti da assoggettarsi a parte all'imposta di ricchezza mobile ed alla sovrimposta di guerra nella misura fissata dall'art. 1 dell'allegato B del R decreto 21 novembre 1915, n. 1643, riguardano i redditi realizzati in eccedenza a quelli ordinari da tutti i privati od enti esercenti qualsiasi industria o commercio e dagli intermediari nei periodi dal 1" agosto 1914 al 31 dicembre 1915, nell'anno 1916 e nel primo semestre del 1917.
Allo speciale accertamento a parte disposto a" sensi dell'accennato decreto e della legge sopra ricordata, sono soggetti anche i profitti straordinari conseguiti nei detti periodi di tempo da contribuenti (privati o enti) compresi nelle suesposte categorie, i quali in feorza di leggi speciali godono della esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, pei redditi ordinari.
Art. 2. — Il reddito da accertarsi è costituito dalla differenza tra il reddito effettivamente conseguito da tutto il complesso della azienda nei singoli periodi di accertamento dai commerciante, industriale (privato od ente), e quello ordinario determinato a' sensi dell'art. 2 dell'allegato B del R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, ed in ogni modo in somma mai inferiore all'8 % del capitale investito.
Per gli intermediari il reddito stesso è costituito dalla eccedenza di oltre un decimo sul reddito ordinario valutato in base alla media delle tassazioni 1913-1914, od in base ai confronti, di cui al succitato articolo.
Art. 3. - Per le società od enti contemplati dall'ari. 25-della legge 24 agosto 1877, n. 4021, i quali non figurino iscritti nei ruoli mobiliari per gli anni 1913 e 1914, o godano della esenzione dall'imposta di ricchezza mobile pei redditi ordinari, la media di cui all'art. 2 del R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643 (allegato H), sarà determinata in base alle risultanze dei bilanci relativi agli anni suddetti, se ed in quanto esistano, in caso contrario nella misura del-18 % del capitale investito.
Ari. 4. — Agli effetti della determinazione del reddito saranno considerate quali passività e spese deducibili, tutte quelle contemplate dagli articoli 31 e 32 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile, nonché, quando si tratti di impianti fatti o trasformati in contemplazione di forniture di guerra, anche le svalutazioni e gli ammortamenti eccezionali.
In caso di totale o parziale trasformazione di uno stabilimento già esistente, per essere adibito in tutto od in parte a forniture di guerra, le svalutazioni e gli ammortamenti, di cui sopra, saranno determinati con riguardo al capitale investito nella trasformazione.
In ogni caso poi la determinazione delle somme da ammettersi in detrazione à titolo di svalutazione od ammortamento sarà fatta con riguardo alla possibilità che gli impianti possano anche, a guerra finita, essere adibiti ad una industria avente carattere continuativo, nonché al presunto, valore che essi potranno rappresentare dopo cessato lo scopo pel quale vennero istituiti.
La valutazione degli ammortamenti sarà ripartita in relazione ai singoli periodi di accertamento.
Art. 5 Per capitale investito ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'allegato 13) del R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, devesi intendere il capitale effettivamente impiegato nell'esercizio dell'industria e del commercio.
Per le aziende industriali o commerciali, che abbiano fatto nuovi impianti o si siano trasformate in occasione della guerra europea, si terrà conto in aggiunta al capitale ordinario anche di quello investito nei nuovi impianti o nelle trasformazioni.
Per le Società anonime ed in accomandita per a-zioni ed altri enti od Istituti tassati all'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, il capitale investito è rappresentato dal capitale sociale versato, quale risulta dai bilanci che si tengono presenti all'atto dell'accertamento, dai fondi di riserva giusta i bilanci stessi, quando l'effettivo impiego tanto di quello che*di questi nell'azienda risulti debitamente provato.
In ogni caso la determinazione dei capitale inve- i stito sarà fatta coni riguardo al periodo di tempo durante il quale l'impiègo si è realmente verificato.
Art. 6. — Il capitale investito in forniture od appalti assunti verso lo Stato od altri enti pubblici, quando si tratti di fornitori od appaltatori occasionali, sarà determinato nella somma effettivamente anticipata dal fornitore od appaltatore per assumere il contratto, con riguardo al tempo, in cui la somma stessa ha dovuto restare anticipata.
Quando si tratti di fornitori od appaltatori, già in rapporto di affari con lo Stato o con altri enti pubblici ed iscritti agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per una industria od un commercio, che abbia attinenza con le forniture od appalti suddetti, il capitale investito sarà rappresentato da quello impiegato nell'azienda, e dagli aumenti eventualmente apportativi in rapporto alla eccezionale importanza e durata delle forniture ed appalti.
Art. 7. — Sono obbligati a presentare le dichiarazioni tutti i privati od enti esercenti qualsiasi industria o commercio e gli intermediari, i quali nel periodo dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915, nell'anno 1916 e nel 1° semestre 1917, abbiano realizzato, sia per aumento di produzione o di commercio sia per elevamento di prezzi, redditi eccezionali eccedenti quelli ordinari calcolati ai sensi dell'art. 2 dell'allegato B del R. decreto 21 novembre 1915, numero 1643, anche se valutabili in cifra inferiore al minimo di L. 2500.
Uguale obbligo è fatto a tutti coloro, i quali in forza di leggi speciali godono pei redditi ordinari dell'esenzione dalla imposta mobiliare.